Cassazione Penale, Sentenza n. 998/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 642 c.p. contestando la tempestività della querela. Il difensore ha sostenuto che la compagnia assicurativa aveva piena conoscenza dei fatti già alla ricezione della nota investigativa privata (Investigazioni Millennium s.r.l., relazione del 17/06/2015) e che quindi la querela del 07/01/2016 era tardiva; inoltre ha denunciato carenza di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, essendo la motivazione limitata alla gravità del reato e alla valutazione quantitativa dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il dies a quo per la proposizione della querela è la data della piena cognizione dei fatti da parte della persona offesa e, alla luce della relazione investigativa privata del 17/06/2015, la piena cognizione era intervenuta in quella data. Poiché la querela è stata presentata il 07/01/2016, oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 c.p., l'azione penale non poteva essere iniziata. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha eliminato le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 124 c.p.
termine di decadenza di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato
Il dies a quo per la querela è la data della piena cognizione dei fatti, ossia quando la parte offesa è in possesso degli elementi necessari per proporre fondatamente la querela; i tempi per accertamenti si differiscono solo per il periodo strettamente necessario
art. 642 c.p.
Norma del reato per il quale Musolino era stato originariamente condannato (citata quale fatto-reato oggetto del procedimento)
Giurisprudenza della Cassazione (massime richiamate)
Cass. Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015; Cass. sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017; Cass. Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014
Conferma il principio che l'onere della prova dell'intempestività grava su chi lo allega e che il dies a quo può essere differito solo per il tempo necessario agli accertamenti che permettono la piena cognizione; non si può far valere l'inerzia della parte per estendere il termine
Massime di principio
- Il termine di tre mesi per proporre querela inizia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte della persona offesa, cioè quando sono disponibili gli elementi necessari per avviare l'azione penale.
- Accertamenti privati o investigazioni commissionate dalla parte offesa che forniscono elementi sufficienti determinano l'inizio del termine di querela: la successiva nota di polizia giudiziaria non sospende necessariamente il termine se non aggiunge nuovi elementi rilevanti.
- Il differimento del dies a quo per effettuare verifiche è ammesso solo per il tempo strettamente necessario; non può essere usato per giustificare ritardi ingiustificati o inerzia.
- Chi contesta la tardività della querela ha l'onere di provarla con elementi probatori concreti e non con mere supposizioni; se tale onere è soddisfatto il giudice può dichiarare l'azione estinta per decadenza.
- In caso di declaratoria di tardività della querela, le condanne penali e le statuizioni civili connesse vengono annullate (anche senza rinvio) perché l'azione penale non poteva essere iniziata.
- Riguardo alle attenuanti generiche, il diniego richiede motivazione specifica: il mero richiamo alla gravità del fatto e alla quantificazione dei precedenti non è di per sé sufficiente a motivare la mancata concessione.
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