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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32112/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di truffa e condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 500 euro di multa; la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la decisione di primo grado. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato si era presentato alla persona offesa come broker assicurativo, le aveva inviato una falsa polizza assicurativa, aveva fornito il proprio codice fiscale per consentire l'accredito della somma su una carta Postepay a lui intestata e in uso, e aveva conseguito il profitto illecito di 445 euro. Con i primi due motivi di ricorso l'imputato denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata provata l'identità dell'autore della condotta fraudolenta, il contatto iniziale con la persona offesa, le concrete modalità della sequenza fraudolenta e il collegamento tra tale sequenza e la sua persona. Contestava inoltre che la Corte d'appello avesse confuso la prova del nesso causale tipico della truffa con la prova della riferibilità soggettiva della condotta. Con il terzo motivo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Con il quarto motivo deduceva violazione degli artt. 129 c.p.p. e 131-bis c.p., chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: le conformi decisioni di merito avevano adeguatamente dimostrato plurimi elementi essenziali della truffa, tra cui la condotta materiale, il profitto ingiusto e il danno economico, nonché il ruolo dell'imputato nell'incameramento del profitto mediante la carta Postepay a lui intestata e in uso. Le censure difensive sono state giudicate meramente contestative e non accompagnate da una ricostruzione alternativa concreta, dotata di effettiva capacità critica rispetto alla tesi accusatoria. La Corte ha inoltre ribadito che la truffa può configurarsi anche senza contatto diretto tra autore e vittima, purché sussista il nesso causale tra induzione in errore e profitto. Il terzo motivo è stato dichiarato generico: la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era sufficiente, avendo la Corte d'appello evidenziato l'assenza di elementi positivi e l'assenza di scrupoli nella condotta. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa all'art. 131-bis c.p. era stata proposta per la prima volta in cassazione e non era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; inoltre, la richiesta è stata ritenuta manifestamente infondata in ragione del danno e delle modalità del fatto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La truffa richiede la prova degli elementi essenziali della condotta fraudolenta, dell'induzione in errore, del profitto ingiusto e del danno; può configurarsi anche in assenza di contatto diretto tra autore e vittima, purché sussista il nesso causale tra induzione in errore e conseguimento del profitto.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso nei limiti necessari.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto.

  • art. 131-bis c.p.

    La questione relativa alla particolare tenuità del fatto, non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; nel caso concreto la richiesta è stata comunque ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità; la censura è stata ritenuta tardiva e inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di truffa, la prova dell'incameramento del profitto illecito da parte dell'imputato, unitamente agli altri elementi della sequenza fraudolenta, può fondare l'affermazione di responsabilità quando la difesa non prospetti una ricostruzione alternativa concreta, riscontrata e dotata di effettiva capacità critica rispetto alla tesi accusatoria.
  • La truffa può essere configurata anche in assenza di un contatto diretto tra autore e vittima, purché sia dimostrato il nesso causale tra la condotta induttiva, l'errore della persona offesa, il conseguimento del profitto ingiusto e il danno patrimoniale.
  • Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non impone di valorizzare mere possibilità ipotetiche alternative prive di riscontro processuale; una volta acquisita la prova di un elemento essenziale del reato, spetta alla difesa prospettare elementi concreti idonei a confutare la ricostruzione accusatoria.
  • Per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice individui gli elementi ritenuti decisivi, favorevoli o sfavorevoli, senza dover prendere posizione su ogni singolo dato dedotto dalle parti o risultante dagli atti.
  • Una questione non proposta con l'atto di appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, poiché la decisione sul relativo punto si stabilizza in applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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