Cassazione Civile, Sentenza n. 2339/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha rigettato l'opposizione della associazione alla cartella di pagamento INPS per euro 83.299 relativa a contributi e somme aggiuntive dovuti per rapporti di collaborazione con istruttori. L'associazione ha dedotto, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello per genericità, la prescrizione dei contributi, la natura autonoma e non soggetta a contribuzione delle collaborazioni, l'applicabilità dell'esonero fiscale e previdenziale di cui all'art. 67 lett. m) TUIR per prestazioni rese in ambito sportivo dilettantistico, e la mancata produzione/contestazione dei conteggi INPS.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato che gli addetti agli impianti e istruttori sono in linea generale soggetti all'obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS ora confluita nell'INPS, salvo le eccezioni previste dall'art. 67 TUIR che richiedono il rispetto di condizioni precise (non professionalità soggettiva, prestazioni non abituali, limiti monetari). Ha ritenuto legittima l'interruzione della prescrizione ad opera delle lettere di diffida, ha escluso che la mera affiliazione al CONI o la qualifica formale sia sufficiente a provare la reale natura dilettantistica dell'ente, ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per difetto di autosufficienza procedurale e ha respinto i rilievi sui conteggi per mancata dimostrazione dell'erroneità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'INPS.
Norme richiamate
Disciplina la tutela previdenziale per addetti agli impianti sportivi; la giurisprudenza e la Corte interpretano che istruttori e addetti a palestre/sale fitness rientrano normalmente nell'obbligo assicurativo ENPALS/INPS.
D.M. 15 marzo 2005 n. 17445
Specificazione applicativa che include "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi" nell'ambito dell'obbligo assicurativo; conferma l'ambito oggettivo dell'assoggettamento contributivo.
Art. 67, comma 1, lett. m) TUIR
prevede che siano redditi diversi i compensi per prestazioni di natura non professionale rese in ambito dilettantistico riconosciuto
La Corte estende l'incidenza della norma anche agli effetti previdenziali: le somme riconducibili all'art. 67 possono non concorrere alla base imponibile contributiva a condizione che ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi (non professionalità del prestatore, non abitualità della prestazione, riconoscimento e concreta natura dilettantistica dell'ente, rispetto dei limiti monetari). La 'professionalità' è interpretata in senso soggettivo (attività svolta professionalmente/habitualmente).
prevede la soglia di esenzione (euro 7.500 per anno d'imposta ratione temporis)
Limite quantitativo entro il quale le somme indicate dall'art. 67 sono fiscalmente neutre e, secondo la Corte, possono influire anche sulla valutazione della base imponibile contributiva.
Definisce l'esercizio di arti e professioni come esercizio per professione abituale; la Corte lo utilizza per distinguere attività professionali (escluse dall'art. 67) da prestazioni occasionali rilevanti ai fini dell'esenzione.
Alcune eccezioni procedurali sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza o per mancata documentazione probatoria; le norme sulla prescrizione e sulla prova sono state applicate per valutare l'interruzione della prescrizione (valenza interruttiva delle lettere di diffida) e l'onere probatorio a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Gli istruttori e gli addetti di palestre e impianti sportivi sono in linea generale soggetti all'obbligo contributivo presso ENPALS/INPS, salvo che ricorrano chiaramente i presupposti dell'art. 67 TUIR.
- L'art. 67 TUIR va valutato anche con riguardo agli effetti previdenziali: non è un'automatica esenzione contributiva, ma può escludere dal calcolo della base imponibile somme solo se ricorrono tutti i requisiti previsti (non professionalità soggettiva, non abitualità, rispetto dei limiti economici, concreta natura dilettantistica dell'ente).
- La 'non professionalità' va intesa in senso soggettivo: se l'attività è svolta professionalmente o con carattere di abitualità, l'agevolazione non si applica anche se l'ente è formalmente dilettantistico.
- La qualità di associazione sportiva dilettantistica va provata in termini sostanziali: la mera affiliazione al CONI o la presenza di clausole statutarie non sono di per sé sufficienti; l'onere della prova grava sull'associazione che invoca l'esenzione.
- Le lettere di diffida inviate dal creditore interrompono la prescrizione del credito contributivo; i verbali ispettivi emessi da soggetti diversi dal creditore non interrompono la prescrizione.
- In sede processuale, le doglianze inammissibili per difetto di autosufficienza o per mancata produzione documentale verranno rigettate: è necessario specificare e documentare i motivi di appello e contestare espressamente i conteggi per non perdere la censura.
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