Cassazione Civile, Sentenza n. 2244/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Cassa ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il precedente ricorso della Cassa. La doglianza centrale è che la Cassazione avrebbe commesso un errore di fatto nella lettura degli atti ritenendo cessata la materia del contendere circa il numero di annualità da valorizzare e trascurando che rimaneva invece un contrasto sugli importi dovuti, atteso che la Cassa aveva depositato nuovi conteggi e aveva specificamente contestato la quantificazione delle differenze pensionistiche. La Cassa sostiene che si tratta di una svista percettiva del giudice di legittimità che giustificherebbe la revocazione ai sensi degli istituti di revocazione per errore di fatto.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso per revocazione ritenendo che non sussistano i presupposti per la revocazione per errore di fatto. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la revocazione è ammessa solo quando il giudice di legittimità ha effettivamente omesso di decidere su un motivo ritenendolo inesistente (errore di percezione di un fatto processuale) e non quando si contesta la valutazione o l'interpretazione compiuta dal giudice (errore di giudizio). Nel caso concreto la Cassazione aveva esaminato la censura relativa alla cessazione della materia del contendere e aveva motivato la sua decisione affermando che la Corte d'appello non aveva omesso di giudicare sull'appello ma aveva valutato la cessazione limitatamente alla questione delle annualità e aveva poi esaminato le altre questioni alla luce dei principi delle Sezioni Unite. Pertanto non è ravvisabile la svista percettiva dedotta dalla Cassa e il ricorso è stato rigettato. Non sono state liquidate spese processuali in favore dell'intimata, e la Corte ha rilevato aspetti relativi al contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c. e art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
riferimento alla disciplina della revocazione per errore di fatto
La Corte ha interpretato queste norme nel senso che la revocazione è ammessa per errore di fatto quando il giudice di legittimità ha omesso di decidere su un motivo perché erroneamente ne ha escluso l'esistenza; non è ammessa invece per mere divergenze di valutazione o interpretazione degli atti.
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione alla denuncia di nullita della sentenza di merito
La Corte ha escluso la sussistenza della nullita invocata ai sensi di tale articolo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse omesso di decidere sull'appello.
art. 2 legge n. 414/1991
Norma richiamata nelle decisioni di merito per la determinazione della misura della pensione; nel contesto processuale viene utilizzata per i criteri di riliquidazione della quota retributiva.
art. 49 del regolamento esecutivo previgente
Richiamato nei gradi di merito quale riferimento regolamentare per i conteggi pensionistici anteriori alle modifiche deliberative della Cassa.
Delibere del Comitato dei Delegati della Cassa del 22 giugno 2002 e del 20 dicembre 2003
Atti interni alla Cassa che avevano inciso sul criterio di calcolo applicato; le decisioni di merito le hanno considerate nel valutare il diritto alle differenze pensionistiche.
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 17742/2015
Giurisprudenza di riferimento sui principi di calcolo pro rata; la Corte d'appello e la Cassazione hanno fatto riferimento a questi principi per risolvere le questioni tecniche di riliquidazione.
Cass. S.U. 31032/2019
Precedente di Sezioni Unite richiamato per chiarire i confini dell'ammissibilita della revocazione per errore di fatto e la distinzione tra errore di fatto e errore di giudizio.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis
Norme richiamate in ordine all'obbligo eventuale di versamento del contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice di legittimità ha commesso una svista percettiva, ossia ha omesso di decidere su un motivo perché lo ha ritenuto inesistente; non è ammessa per mera divergenza di valutazione o interpretazione delle argomentazioni.
- Per ottenere la revocazione è necessario dimostrare con chiarezza che la diversa rappresentazione dello stesso oggetto emerge dagli atti e che il giudice non ha esaminato affatto il motivo o il fatto processuale dedotto.
- La presentazione di nuovi conteggi o di argomentazioni alternative non vale di per sé come prova di errore di fatto del giudice di legittimità: occorre provare che tali elementi erano presenti e non esaminati perché ritenuti inesistenti.
- Nelle controversie previdenziali l'adesione da parte della controparte a principi giuridici generali (per es. criteri Sezioni Unite) non implica automaticamente rinuncia a contestare la quantificazione; tuttavia, per la revocazione bisogna dimostrare che tali contestazioni non sono state esaminate affatto.
- Occorre distinguere sempre tra errore di fatto (che può giustificare la revocazione) ed errore di giudizio (che non è revocabile): le semplici critiche alla motivazione rientrano nella seconda categoria.
- Sul piano procedurale, se la parte intimata non si costituisce la Corte puo' astenersi dall'addebitare le spese, ma restano possibili obblighi accessori come il versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente se previsto.
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