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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2271/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva qualificato il rapporto instaurato nel 2006 tra Sarullo e la Presidenza della Regione Siciliana come privatistico e fiduciario, con condanna al solo pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. I ricorrenti (Regione) hanno dedotto che, con il recepimento dell'art. 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000 n.150 mediante l'art. 127 della legge regionale n.2/2002, era mutato il regime del reclutamento degli addetti all'Ufficio Stampa: da quel momento le dotazioni potevano essere costituite soltanto da dipendenti pubblici o da personale estraneo inquadrato come collaborazione autonoma secondo i limiti dell'art.7, comma 6, del d.lgs. n.29/1993 (e successivamente d.lgs. n.165/2001). Pertanto il rapporto instaurato sulla base di precedenti norme regionali incompatibili doveva essere considerato nullo e, al più, ricondotto alla disciplina del lavoro di fatto (art.2126 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale della Regione, cassando la sentenza della Corte d'appello di Roma. Ha ritenuto che la legge regionale n.2/2002, nel recepire l'art.9, c.2, della legge n.150/2000, abbia implicitamente abrogato le precedenti disposizioni regionali incompatibili riguardanti il reclutamento dell'Ufficio Stampa. Di conseguenza il contratto di lavoro stipulato nel 2006 è dichiarato nullo per violazione di norme imperative; il rapporto deve essere qualificato come lavoro di fatto e la Corte d'appello, in diversa composizione, dovrà ricalcolare i crediti retributivi spettanti a Sarullo ai sensi dell'art.2126 c.c. Il ricorso incidentale di Sarullo è stato respinto. Decisione con rinvio per le ulteriori determinazioni e liquidazione spese.

Norme richiamate

  • Legge regionale Sicilia n.2/2002

    Ha recepito limitatamente gli articoli 1-4 dell'art.9 della L.150/2000; il suo art.127 è stato interpretato come fonte che ha implicitamente abrogato le precedenti norme regionali in materia di reclutamento dell'Ufficio Stampa quando incompatibili con il nuovo quadro disciplinare.

  • Legge n.150/2000

    Stabilisce che gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'Albo dei giornalisti e che la dotazione può essere formata da dipendenti pubblici o da personale estraneo utilizzato secondo le modalità dell'art.7, comma 6, del d.lgs. n.29/1993; la Corte ha ritenuto che questa disciplina costituisca una regola imperativa sul reclutamento.

  • Decreto legislativo n.29/1993

    Prevedeva la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali a esperti esterni per esigenze non copribili con il personale in servizio; integrato/ricondizionato poi dal d.lgs. n.165/2001, costituisce il modello di collaborazione esterna ammessa dalla L.150/2000.

  • Decreto legislativo n.165/2001

    Ha riformulato la disciplina delle collaborazioni esterne, rendendola più analitica e restrittiva; la Corte richiama tale normativa come limite all'utilizzo di personale estraneo in Uffici Stampa.

  • Codice civile

    Norma applicabile in caso di lavoro di fatto: in presenza di nullità del contratto di lavoro subordinato, ai fini del riconoscimento dei crediti retributivi si applicano i criteri previsti dall'art.2126 c.c.; la Corte ha disposto il rinvio per il ricalcolo dei crediti secondo tale norma.

  • Costituzione

    Principio di imparzialità e buon andamento e regola generale dell'accesso per concorso nella pubblica amministrazione; la Corte ha ritenuto che non siano ravvisabili deroghe che consentano la costituzione di dotazioni di personale in violazione del principio concorsuale, contribuendo a dichiarare la nullità dei rapporti costituiti in deroga.

  • Leggi regionali precedenti (es. legge reg. n.79/1976, n.41/1985, n.145/1980, n.6/2001, n.1/2006, n.19/2008)

    Norme regionali che in passato regolavano l'Ufficio Stampa e consentivano forme di assunzione diretta da parte del Presidente; la Corte ha ritenuto tali disposizioni incompatibili con la disciplina derivante dalla L.150/2000 recepita e quindi implicitamente abrogate nella parte contrastante.

Massime di principio

  • Quando una normativa nazionale stabilisce regole imperative per il reclutamento in un settore (es. uffici stampa) e tali regole sono recepite da una normativa regionale, le preesistenti disposizioni regionali incompatibili possono essere ritenute implicitamente abrogate.
  • Se un rapporto di lavoro pubblico è stato instaurato in violazione di norme imperative che disciplinano il reclutamento (ad es. mancanza di concorso o diversa modalità di assunzione prevista dalla legge), quel rapporto può essere dichiarato nullo e, in luogo della reintegrazione, può trovare applicazione la disciplina del lavoro di fatto con il calcolo dei crediti secondo l'art.2126 c.c.
  • La qualificazione formale di un rapporto come 'fiduciario' non esclude automaticamente l'applicazione delle regole del pubblico impiego se la normativa applicabile richiede una specifica forma di reclutamento; viceversa, l'esistenza di un atto di investitura fiduciaria non può sorreggere un rapporto che contrasti con norme imperative.
  • Il principio costituzionale dell'accesso alla pubblica amministrazione per concorso (art.97 Cost.) rappresenta un criterio di sintesi cui attenersi nella valutazione della legittimità delle modalità di costituzione del personale pubblico; eccezioni devono risultare chiaramente previste dalla legge.
  • In contenziosi simili il Giudice deve verificare l'eventuale abrogazione tacita confrontando la nuova disciplina con la previgente e valutando se vi sia incompatibilità tale da rendere impossibile la coesistenza delle norme.

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