Cassazione Civile, Ordinanza n. 17999/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, emessi dal Comune nei confronti della società che gestiva l’impianto idrico integrato, con riferimento a un serbatoio idrico accatastato in categoria D/1. La società contestava il mancato riconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, ma in seguito ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato da tutte le controparti costituite.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società e dell’accettazione da parte del Comune e dell’Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
norma invocata dalla contribuente per ottenere l’esenzione ICI sul bene destinato al servizio idrico integrato; la decisione non entra nel merito della sua applicazione per effetto della rinuncia al ricorso
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti costituite, determina l’estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica nei casi di estinzione del processo per rinuncia; la Corte ribadisce il carattere eccezionale della misura, limitata a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle controparti costituite, determina l’estinzione del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
- L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la disposizione eccezionale che lo prevede non è estensibile oltre i casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito della pretesa tributaria oggetto degli avvisi di accertamento.
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