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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1581

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 della Commissione del 1o agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis» (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la voce relativa all’oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. La modifica consente l’uso negli integratori alimentari anche per bambini e adolescenti entro limiti quantitativi differenziati per fascia di età, accompagnati da obblighi specifici di etichettatura per evitare assunzioni improprie o concomitanti. Sono inoltre previste misure transitorie per i prodotti già commercializzati o in viaggio verso l’Unione prima dell’entrata in vigore.

Modifica le condizioni d’uso del nuovo alimento "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis" nell’elenco اتحione dei nuovi alimenti autorizzati, estendendone l’impiego a specifiche fasce d’età e introducendo prescrizioni di etichettatura e disposizioni transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato integratori alimentari contenenti oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis, nonché agli importatori nell’Unione di tali prodotti. Riguarda il mercato dell’Unione europea e incide sull’uso del nuovo alimento negli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE. Restano esclusi, per espressa previsione dell’allegato, i lattanti e i bambini nella prima infanzia; inoltre l’uso varia in funzione della fascia di età destinataria del prodotto. Sono previste deroghe transitorie per i prodotti già immessi legalmente sul mercato o già spediti verso l’Unione prima della data di entrata in vigore.

Modifica delle condizioni d’uso dell’oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 della Commissione interviene sul regime del nuovo alimento già autorizzato e iscritto nell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La finalità è aggiornare le condizioni d’uso negli integratori alimentari, alla luce della domanda presentata dal settore e del quadro di sicurezza richiamato nei considerando, in particolare il parere EFSA del 2020 e la dose giornaliera ammissibile di astaxantina pari a 0,2 mg/kg di peso corporeo al giorno.

Contesto normativo e presupposti dell’intervento

Il regolamento si inserisce nell’attuazione del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, che consente la commercializzazione nell’Unione solo dei nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione. La Commissione richiama che l’oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis era già autorizzata per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale, ma con una modifica precedente del 2021 l’uso era stato limitato agli adulti e agli adolescenti sopra i 14 anni per livelli fino a 8 mg di astaxantina al giorno. La nuova modifica deriva da una domanda del 15 dicembre 2022, presentata dalla Natural Algae Astaxanthin Association ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il regolamento riguarda gli operatori economici che producono, commercializzano o importano integratori alimentari contenenti oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis. L’ambito materiale è limitato agli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE; l’allegato esclude i lattanti e i bambini nella prima infanzia. Le nuove condizioni differenziano le dosi massime in funzione dell’età del consumatore, con limiti distinti per bambini da 3 a meno di 10 anni, adolescenti da 10 a meno di 14 anni e popolazione generale sopra i 14 anni.

Condizioni d’uso autorizzate

L’allegato sostituito dal presente regolamento fissa i livelli massimi di astaxantina per gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento:

  • 2,3 mg di astaxantina al giorno per i bambini di età compresa tra 3 e meno di 10 anni;
  • 5,7 mg di astaxantina al giorno per gli adolescenti di età compresa tra 10 e meno di 14 anni;
  • 8 mg di astaxantina al giorno per la popolazione in generale di età superiore ai 14 anni.

La Commissione afferma, nei considerando, che le modifiche richieste non hanno impatto sulla salute umana e che non è necessaria una valutazione dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, perché l’assunzione complessiva prevista resta entro la DGA.

Obblighi di etichettatura

Il regolamento introduce specifiche prescrizioni informative. La denominazione del nuovo alimento che deve figurare sull’etichetta è "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis". Inoltre, per gli integratori alimentari contenenti tale ingrediente, l’etichetta deve indicare che il prodotto non deve essere assunto:

  • se nello stesso giorno sono assunti altri integratori alimentari contenenti esteri di astaxantina;
  • da lattanti e bambini nella prima infanzia di età inferiore ai 3 anni;
  • da lattanti e bambini di età inferiore ai 10 anni, quando il prodotto è destinato a questa fascia;
  • da lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore ai 14 anni, quando il prodotto è destinato a questa fascia.

Le prescrizioni rispondono all’esigenza, evidenziata nei considerando, di prevenire il consumo concomitante di integratori contenenti astaxantina e il superamento della DGA.

Disposizioni transitorie

Per attenuare gli oneri di adeguamento, l’articolo 2 prevede due regimi transitori. Gli integratori alimentari contenenti non più di 8,0 mg di astaxantina e destinati alla popolazione generale di età superiore ai 14 anni, già immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento, possono restare commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. La stessa possibilità si applica ai prodotti importati nell’Unione, purché l’importatore provi che essi erano già stati spediti dal paese terzo e si trovavano in viaggio verso l’Unione prima dell’entrata in vigore.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento di esecuzione della Commissione, modifica direttamente l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco dei nuovi alimenti autorizzati

L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sostituendo la voce relativa all’oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati.

Condizioni d’uso negli integratori alimentari

L’allegato consente l’uso del nuovo alimento negli integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, con esclusione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. I livelli massimi sono fissati in 2,3 mg di astaxantina al giorno per i bambini da 3 a meno di 10 anni, 5,7 mg al giorno per gli adolescenti da 10 a meno di 14 anni e 8 mg al giorno per la popolazione in generale di età superiore ai 14 anni.

Prescrizioni aggiuntive di etichettatura

L’etichetta dei prodotti contenenti il nuovo alimento deve riportare la denominazione "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis". Per gli integratori alimentari è inoltre obbligatorio indicare che non devono essere assunti: se nello stesso giorno sono assunti altri integratori alimentari contenenti esteri di astaxantina; da lattanti e bambini nella prima infanzia di età inferiore ai 3 anni; da lattanti e bambini di età inferiore ai 10 anni oppure da lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore ai 14 anni, a seconda della fascia di età cui è destinato l’integratore.

Giustificazione scientifica e limite di sicurezza

I considerando richiamano il parere EFSA del 2020 sulla sicurezza dell’astaxantina negli integratori alimentari e la dose giornaliera ammissibile di 0,2 mg/kg di peso corporeo al giorno. La Commissione ritiene che le nuove condizioni d’uso non comportino effetti sulla salute umana e che l’assunzione complessiva resti entro la DGA.

Disposizioni transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza degli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina e destinati alla popolazione in generale di età superiore ai 14 anni, se immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore. Per gli alimenti importati nell’Unione, la commercializzazione è ammessa alle stesse condizioni se l’importatore prova che i prodotti erano già stati spediti dal paese terzo e si trovavano in viaggio verso l’Unione prima dell’entrata in vigore.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura degli alimentiintegratori alimentarilibera circolazione delle merci

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