Cassazione Penale, Sentenza n. 07076/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Catania del 24/09/2025 che ha rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Ragusa che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere (misura applicata il 9/2/2024 per reati di violenza sessuale su minorenne). Il motivo unico denunzia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. e la violazione dell'art. 34 c.p.p., sostenendo la nullità del provvedimento per incompatibilità di un componente del Collegio (il dott. Ignaccolo), il quale era intervenuto in varie fasi del procedimento (convalida del fermo e incidente probatorio) e poi avrebbe partecipato alla deliberazione sull'istanza di revoca nonostante fosse a suo dire incompatibile; inoltre si deduce che la difesa ha potuto conoscere la partecipazione del magistrato solo dopo la notifica dell'ordinanza, rendendo impraticabile la ricusazione tempestiva
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Il rigetto si fonda su due motivazioni autonome: (1) l'incompatibilità del giudice persona fisica non determina la nullità del provvedimento e deve essere fatta valere mediante la procedura di ricusazione/astensione (art. 37 e ss. c.p.p.), anche se la causa di incompatibilità è emersa solo dopo il deposito dell'atto; (2) comunque l'eventuale precedente intervento del giudice in fase di indagini non determina automaticamente incompatibilità a decidere sulla revoca/sostituzione della misura cautelare in sede di giudizio, posto che tale decisione non ha carattere decisorio sulla responsabilità sostanziale. Si applicano anche sanzioni per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
presente nel ricorso come motivo di cassazione per "vizio di motivazione"
usato dal ricorrente come base di censura; la Corte valuta la fondatezza delle censure ma lo dichiara inammissibile per ragioni procedurali preliminari
art. 34, cod. proc. pen.
richiamato nel ricorso in relazione alla incompatibilità del giudice
la Corte interpreta che l'esistenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 34 non produce nullità automatica del provvedimento; si tratta di materia collegata all'astensione/ricusazione
art. 37 e ss., cod. proc. pen.
richiamati dalla giurisprudenza citata e dall'ordinanza impugnata
la procedura di ricusazione/astensione è il rimedio corretto per far valere l'incompatibilità del giudice; la mancata ricusazione determina la preclusione dell'eccezione ma non la nullità del provvedimento
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria
norma procedurale esecutiva per gli adempimenti successivi alla decisione
Giurisprudenza: Sez. U, n. 23 del 24/11/1999 (Scrudato)
citata nell'ordinanza come precedente consolidato
conferma il principio che la causa di incompatibilità non determina la nullità del provvedimento e va esperita la ricusazione
Giurisprudenza: Sez. U, n. 5 del 17/04/1996 (D'Avino)
precedente consolidato richiamato
ulteriore conforto al principio della ricusazione come rimedio esclusivo per l'incompatibilità
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021 (Robecchi)
citata dalla Corte per il caso in cui la causa di incompatibilità diventi nota solo dopo la definizione del grado processuale
stabilisce che anche se la causa di incompatibilità emerge tardivamente, non si può trarne automaticamente la nullità del giudizio
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 39509 del 28/10/2025 (A.)
richiamata come orientamento recente
conferma l'orientamento secondo cui l'incompatibilità non produce nullità del provvedimento
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice persona fisica non costituisce di per sé causa di nullità del provvedimento: il rimedio corretto è la ricusazione/astensione secondo gli artt. 37 e ss. c.p.p.
- Se la causa di incompatibilità viene a conoscenza della parte solo dopo il deposito del provvedimento, la mancata ricusazione non trasforma automaticamente il provvedimento in nullo; la possibilità di annullamento per questo motivo è molto limitata
- La partecipazione di un giudice che in precedenza ha adottato atti in fase di indagine (es. convalida del fermo, incidente probatorio) non rende automaticamente incompatibile il giudice a decidere sulle richieste di revoca o modifica della misura cautelare in sede di giudizio, atteso il carattere non decisorio sulla responsabilità di tali provvedimenti
- Per tutelare i diritti della difesa è fondamentale dedurre tempestivamente l'astensione o proporre l'istanza di ricusazione non appena si è a conoscenza di fatti che possono fondare l'incompatibilità
- In Cassazione le questioni di nullità per incompatibilità già suscettibili di rimedio speciale (ricusazione) sono frequentemente dichiarate inammissibili se non esperite le vie procedurali appropriate
- La proposizione di ricorsi privi di prospettazione procedurale corretta può comportare condanna alle spese e sanzioni (ammende) se si riscontrano profili di colpa o temerarietà
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