Cassazione Penale, Sentenza n. 29617/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione volta a censurare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il diniego del beneficio di non menzione ex art. 175 c.p.; denunciata altresì violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale che, applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p., ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità in considerazione della gravità del fatto desunta dal numero e dal valore delle banconote false (15 banconote per complessivi 660,00 euro). Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 175 c.p., fondato sulla stessa valutazione della gravità della condotta. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
Norma in rubrica relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza di merito ha confermato la condanna per tale fattispecie.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Il giudice può indicare gli elementi ritenuti rilevanti senza la necessità di esaminare tutti gli elementi previsti.
art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena e degli elementi da considerare nella valutazione della tenuità e delle attenuanti (modalità, colpevolezza, danno/pericolo, personalità dell'autore). La corte territoriale ha utilizzato tali criteri per motivare il diniego delle istanze difensive.
art. 175 c.p.
Il beneficio della non menzione è discrezionale e finalizzato all'emenda; la sua concessione non è automatica con la sospensione condizionale della pena e il giudice di merito deve indicare le ragioni dell'eventuale diniego, cosa che è stata ritenuta adeguatamente svolta dalla corte territoriale.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata alla luce dell'evidente inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva dei fattori della fattispecie: valore dell'offesa, modalità di esecuzione e grado di colpevolezza. Non esistono soglie numeriche fisse: importo e contesto sono decisivi.
- Il giudice di merito può basare il diniego delle attenuanti generiche o del beneficio di non menzione anche su un solo elemento ritenuto prevalente (es. la gravità della condotta o precedenti penali); in cassazione non è permessa una rinnovata valutazione del merito evidenziando semplici dissensi.
- Per ottenere il riconoscimento della tenuità o delle attenuanti conviene documentare concretamente elementi attenuanti (assenza di pericolosità sociale, spontaneo pentimento, ruolo secondario, situazione economica comprovata, assenza di precedenti) e spiegare perché tali elementi prevalgono sulla gravità materiale dell'offesa.
- Il beneficio di cui all'art. 175 c.p. è discrezionale: il suo riconoscimento dipende dalla valutazione dell'emenda e può essere negato anche se la pena è sospesa; il giudice deve però motivare il diniego in termini coerenti con i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità la censura deve dimostrare vizio di legge o palese illogicità della motivazione: argomentazioni generiche o mere richieste di rivalutazione del merito sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende.
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