Sentenza n. 1685/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: respingimento con contestuale archiviazione dell’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione di un impianto eolico
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota regionale del 25 ottobre 2024, nonché gli atti presupposti, con cui era stata respinta e archiviata la domanda di PAUR relativa alla realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Cerzeto. La ricorrente sosteneva di non aver potuto trasmettere tempestivamente la documentazione integrativa richiesta ai sensi dell’art. 27-bis, comma 3, d.lgs. 152/2006 a causa di un malfunzionamento del portale SUAP Calabria e del rifiuto degli uffici di accettare modalità alternative di trasmissione. Deduceva quindi violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006, dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento e disparità di trattamento. Con il secondo motivo lamentava l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Con il terzo motivo sosteneva che il modello procedimentale del PAUR avrebbe consentito di integrare la documentazione anche nelle fasi successive, in particolare durante la conferenza di servizi, contestando l’archiviazione per il mancato rispetto del termine assegnato. Con il quarto motivo invocava l’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003, come modificato nel 2023, sostenendo che il procedimento PAUR avrebbe dovuto proseguire secondo il modello dell’autorizzazione unica e che la Regione avrebbe dovuto dichiararsi incompetente. La Regione Calabria si è costituita chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’asserito malfunzionamento del portale SUAP non era provato: non risultavano segnalazioni scritte, documentazione del rifiuto di modalità alternative né altri riscontri idonei. La PEC del 3 ottobre 2024 non dimostrava il malfunzionamento, avendo invece comunicato che, in caso di mancato completamento nei termini, la pratica sarebbe stata resa irricevibile. Anche le attività di manutenzione documentate dalla Regione erano brevi e non impedivano il rispetto del termine. Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 27-bis, comma 3, d.lgs. 152/2006, espressamente qualificato come perentorio, era dunque scaduto per fatto imputabile alla ricorrente. Il secondo motivo è stato respinto perché l’atto impugnato aveva natura vincolata, essendo conseguenza della mancata integrazione documentale entro il termine perentorio; pertanto l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comportava l’annullamento dell’atto nel caso concreto. Il terzo motivo è stato respinto in quanto la possibilità di integrare la documentazione nelle fasi successive del PAUR non può elidere il termine perentorio specificamente previsto dall’art. 27-bis, comma 3, per le integrazioni richieste nella fase iniziale. Il quarto motivo è stato respinto perché l’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003 non impone la conversione dei procedimenti PAUR in corso nel procedimento unico per l’autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. La disposizione prevede una possibilità, non un obbligo, di avvio del procedimento unico in pendenza di procedure di valutazione ambientale. La richiesta di prosecuzione ai sensi dell’art. 12, presentata dopo il rigetto del PAUR, non poteva comunque incidere sulla legittimità dell’atto già adottato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Il termine “non superiore a trenta giorni” assegnato alla proponente per le integrazioni è espressamente qualificato come “perentorio”.
Il termine per la produzione delle integrazioni documentali richieste nella fase prevista dall’art. 27-bis, comma 3, è perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza e l’esito negativo della domanda, salvo prova di cause impeditive imputabili all’amministrazione o al sistema telematico.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso per la mancata integrazione documentale entro il termine perentorio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis.
Secondo la decisione, anche dopo l’inserimento dell’inciso relativo all’art. 10-bis, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell’atto, in concreto, solo quando il provvedimento abbia natura discrezionale; non quando sia vincolato.
art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003
Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso ... il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio ... della VIA.
La norma non impone la conversione dei procedimenti PAUR in corso nel procedimento unico previsto dall’art. 12; l’uso del verbo “può” configura una facoltà e non un obbligo dell’amministrazione.
art. 47, comma 3, lett. c), d.l. 13/2023, convertito dalla l. 41/2023
La novella richiamata ha modificato l’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003, senza introdurre un obbligo generale di conversione dei procedimenti PAUR pendenti.
Massime di principio
- Il termine, espressamente qualificato come perentorio dall’art. 27-bis, comma 3, d.lgs. 152/2006, per la trasmissione delle integrazioni documentali richieste nell’ambito del procedimento PAUR è posto a pena di decadenza; la sua inosservanza legittima il rigetto o l’archiviazione della domanda, salvo che l’interessato dimostri con elementi documentali una causa impeditiva imputabile all’amministrazione o al sistema telematico utilizzato.
- L’asserito malfunzionamento di una piattaforma telematica non può essere opposto come causa impeditiva del rispetto di un termine procedimentale se non è corroborato da segnalazioni tempestive, documentazione tecnica o altri elementi di prova; la mera successiva riapertura del portale non dimostra, di per sé, l’esistenza del malfunzionamento nel periodo utile.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento di un provvedimento vincolato quando l’amministrazione era tenuta a respingere la domanda per la mancata produzione, entro un termine perentorio, della documentazione necessaria e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- La possibilità di produrre integrazioni documentali in fasi successive del procedimento PAUR, inclusa la conferenza di servizi, non consente di eludere il distinto termine perentorio previsto dall’art. 27-bis, comma 3, per le integrazioni richieste nella fase iniziale.
- L’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003, nella formulazione modificata nel 2023, non impone la conversione dei procedimenti PAUR pendenti nel procedimento unico per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili; ove la disposizione preveda che il procedimento unico “può” essere avviato in pendenza delle valutazioni ambientali, essa attribuisce una facoltà e non prescrive un obbligo di prosecuzione secondo quel diverso modello.
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