Cassazione Civile, Ordinanza n. 08434/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (autorità amministrativa)
La controversia
Un ex consigliere di amministrazione di una banca aveva proposto opposizione ex art. 195, comma 4, TUF contro una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro irrogata da Consob per violazione degli obblighi di correttezza e adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento, con particolare riferimento alla mancata mappatura aggiornata degli strumenti finanziari e alla verifica di adeguatezza dei titoli di propria emissione rispetto alle esigenze della clientela. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione ritenendo tardiva la contestazione, perché Consob avrebbe avuto conoscenza dei fatti già nel 2013 o, al più, nel febbraio 2014, in base alla documentazione e ai rapporti ispettivi della Banca d’Italia, mentre la contestazione era stata formulata solo nel 2016. Consob ha ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; 2) falsa applicazione dell’art. 195 TUF e dell’art. 14 L. n. 689/1981 per avere la Corte d’appello ancorato il dies a quo alla possibilità di iniziare un’ispezione e non al completamento dell’istruttoria; 3) violazione della distinzione tra disciplina degli emittenti e degli intermediari e conseguente errata determinazione del termine di decadenza; 4) omesso esame del fatto che l’indagine Consob sugli obblighi di profilatura delle obbligazioni subordinate sarebbe iniziata solo l’11 dicembre 2015; 5) falsa applicazione delle norme sulla prova indiziaria per avere desunto la conoscenza di Consob dai rapporti di Banca d’Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame della tempestività della contestazione sanzionatoria alla luce dei principi di diritto affermati, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il momento rilevante ai fini della decorrenza del termine di 180 giorni per la contestazione non coincide con la mera acquisizione materiale del fatto o con la sola possibilità di avviare un’ispezione, ma con il completamento dell’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell’infrazione; inoltre, il giudice non può sostituirsi all’autorità di vigilanza nel decidere se e quando avviare l’indagine, dovendo limitarsi a controllare la ragionevolezza del tempo impiegato e valutare la superfluità ex ante dell’istruttoria. In presenza di plurime autorità di vigilanza, la conoscenza da parte dell’autorità non ispezionante può presumersi quando questa riceva i rilievi o i provvedimenti dell’altra autorità, salvo prova contraria.
Norme richiamate
art. 195 TUF
il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’attività istruttoria necessaria all’accertamento dell’illecito, non dalla mera acquisizione materiale dei fatti o dalla sola opportunità di avviare l’indagine
art. 21, comma 1, lett. a), TUF
richiamato come base della violazione contestata in materia di correttezza e adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento
art. 40 Regolamento Intermediari
richiamato come norma sugli obblighi di valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari rispetto ai bisogni della clientela
art. 14, commi 2 e 6, L. 24 novembre 1981, n. 689
invocato in relazione alla tempestività della contestazione degli illeciti amministrativi
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte esclude la nullità della sentenza perché la motivazione, seppur sintetica, supera il minimo costituzionale
art. 360, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di nullità per difetto assoluto di motivazione, ma respinto
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato per i motivi di falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi
artt. 5 segg. d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
richiamati per sottolineare la distinzione tra disciplina degli emittenti e degli intermediari
artt. 94 segg. d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
richiamati per la disciplina degli emittenti, distinta da quella degli intermediari
art. 6 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
richiamato nel motivo sulla prova e sul regime del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati nel motivo sulla prova indiziaria in materia sanzionatoria amministrativa
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative in materia finanziaria, il momento di decorrenza del termine per la contestazione non coincide con la sola conoscenza materiale dei fatti, né con la mera possibilità di avviare un’ispezione, ma con il completamento dell’istruttoria necessaria ad accertare la violazione.
- La valutazione sulla tempestività dell’azione sanzionatoria deve tener conto della discrezionalità dell’autorità di vigilanza nell’attivare e strutturare l’indagine: il giudice controlla la ragionevolezza del tempo impiegato, ma non può sostituirsi all’autorità nel decidere se l’indagine fosse da iniziare prima.
- Quando operano più autorità di vigilanza, la conoscenza delle irregolarità da parte dell’autorità non ispezionante può presumersi al momento della ricezione dei rilievi, dei rapporti ispettivi o dei provvedimenti dell’altra autorità, salvo prova contraria.
- La motivazione per relationem è legittima se consente di ricostruire il percorso argomentativo del giudice e di esercitare il controllo sulla decisione, raggiungendo il minimo costituzionale della motivazione.
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