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Sentenza

Sentenza n. 1851/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 108/2025 del 21 gennaio 2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 108/2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro, recante condanna al pagamento di euro 3.000 mediante emissione di buono elettronico (carta del docente), oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 108/2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione non aveva eseguito il giudicato né allegato ragioni impeditive. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine ministeriale. Ha inoltre applicato la penalità di mora, parametrandola agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, oltre agli interessi eventualmente già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo del giudicato, anche se nel frattempo si è insediato il commissario, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora; la misura deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e deve essere determinata in modo da conservare funzione compulsiva senza trasformarsi in sproporzionata locupletazione del privato.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora è giustificata anche dalla funzione di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale il cui responsabile può essere nominato commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'esecuzione del giudicato né adduca elementi ostativi, il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può predisporre, per l'eventuale inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, purché la misura sia non manifestamente iniqua e conservi una funzione effettivamente compulsiva.
  • La penalità di mora decorre, secondo quanto stabilito dal giudice, dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato; l'insediamento del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere.
  • La penalità di mora deve essere soggetta a un tetto massimo, individuato nella fattispecie nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata compensazione economica a favore del privato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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