Cassazione Civile, Ordinanza n. 30800/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso una rettifica ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973, annullando un credito d'imposta indicato in dichiarazione per redditi prodotti all'estero e recuperando a tassazione la somma con imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che, in base all'art. 15 della Convenzione Italia-Stati Uniti contro le doppie imposizioni, il reddito da lavoro dipendente percepito negli Stati Uniti non fosse imponibile in Italia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, confermando la legittimità della pretesa fiscale salvo il riconoscimento della detrazione per le imposte federali già pagate negli Stati Uniti. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, assumendo che l'appello dell'Ufficio non fosse specifico ma si limitasse a riproporre le difese di primo grado; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su argomenti non dedotti dall'Amministrazione; 3) violazione dell'art. 15 della Convenzione Italia-Stati Uniti, per avere la sentenza ritenuto imponibile anche in Italia il reddito prodotto negli USA da un residente fiscale italiano. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che l'appello dell'Ufficio era specifico, che non vi era ultrapetizione poiché il giudice può qualificare giuridicamente i fatti e usare norme diverse da quelle invocate, e che l'art. 15 della Convenzione non esclude la tassazione in Italia del reddito estero del residente fiscale italiano, ma impone il coordinamento con il meccanismo di detrazione dell'imposta estera previsto dall'art. 165 TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la decisione della CTR della Toscana che aveva mantenuto ferma la rettifica fiscale, riconoscendo però la necessità di detrarre le imposte federali già versate negli Stati Uniti, detrazione che risultava già riconosciuta in sede di merito ed eseguita spontaneamente dall'Amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29/09/1973, n. 600
legittima la rettifica del controllo formale della dichiarazione, con recupero del credito di imposta ritenuto indebito.
art. 53 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
l'onere di impugnazione specifica è assolto anche quando l'appellante riproponga le ragioni già spese in primo grado, se dal complesso dell'atto emerge in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
art. 112 c.p.c.
non è violato quando il giudice resta nel perimetro di petitum e causa petendi e conferma la decisione con una diversa qualificazione giuridica dei fatti o con argomenti non coincidenti con quelli delle parti.
art. 15 Convenzione Italia-Stati Uniti contro le doppie imposizioni
i redditi di lavoro dipendente del residente fiscale di uno Stato sono imponibili nello Stato di residenza; se l'attività è svolta nell'altro Stato, il reddito può essere imponibile anche in quest'ultimo, fermo il coordinamento con la tassazione nello Stato di residenza e con eventuali eccezioni del paragrafo 2.
art. 165 d.P.R. 22/12/1986, n. 917
1.Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta
le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti fuori Italia sono detraibili dall'imposta italiana nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello è rispettato anche quando l'appellante riproponga le medesime ragioni già addotte in primo grado, purché dal contenuto complessivo dell'atto emerga in modo chiaro il dissenso verso la decisione impugnata.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di attribuire ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti o di confermare la decisione sulla base di ragioni differenti, purché resti nel perimetro del petitum e della causa petendi.
- In materia di doppie imposizioni, il reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero da un soggetto fiscalmente residente in Italia può essere imponibile anche in Italia; la doppia imposizione viene neutralizzata mediante il meccanismo del credito d'imposta previsto dal diritto interno, salvo le specifiche eccezioni stabilite dalla convenzione applicabile.
- Quando il giudice di merito riconosce la detrazione per le imposte già pagate all'estero, la pretesa tributaria resta legittima nella parte residua non coperta dal credito estero.
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