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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26193/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (interessato)

La controversia

La persona interessata aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del rilascio di due certificati del casellario giudiziale a lei riferiti, prodotti dalla controparte in giudizi civili, nonché la distruzione o anonimizzazione dei certificati e la cancellazione dei dati personali dal casellario. Il giudice di merito aveva respinto l'istanza ritenendo non provato il rilascio illegittimo, poiché i certificati risultavano emessi su richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia e non a richiesta di privati; aveva inoltre affermato di non avere competenza sull'uso asseritamente illecito dei certificati e che la cancellazione non poteva essere disposta. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: omessa valutazione della documentazione sulla asserita illegittimità del rilascio e della diffusione dei dati sensibili, con richiesta di trasmissione degli atti alla Procura per il reato di cui all'art. 497 c.p.; violazione dell'art. 8 CEDU per la conservazione indeterminata dei dati relativi alle iscrizioni penali; inosservanza dell'obbligo di disapplicazione e/o di rinvio alla Corte costituzionale in relazione alla sentenza della Corte costituzionale richiamata nel ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure sul rilascio, sulla diffusione dei dati e sulla compatibilità con l'art. 8 CEDU, perché ha rilevato d'ufficio che il provvedimento impugnato era affetto da nullità assoluta. L'istanza originaria aveva attivato il procedimento previsto dall'art. 40 d.P.R. n. 313 del 2002, da trattarsi con le forme dell'art. 666 c.p.p.; il Tribunale, invece, aveva deciso de plano senza instaurare il contraddittorio e senza fissare l'udienza camerale prevista, al di fuori dei casi consentiti. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma perché provveda nuovamente sull'istanza nel contraddittorio delle parti.

Norme richiamate

  • art. 40 d.P.R. n. 313 del 2002

    le questioni sulle iscrizioni e sui certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti sono decise dal tribunale competente in composizione monocratica, con le forme dell'art. 666 c.p.p.

  • art. 666 c.p.p.

    richiede, salvo i casi previsti dalla legge, la fissazione dell'udienza camerale e l'instaurazione del contraddittorio prima della decisione; la decisione de plano fuori dai casi consentiti determina nullità.

  • art. 666 c.p.p.

    disciplinano le scansioni procedimentali che impongono il contraddittorio preventivo e l'udienza in camera di consiglio.

  • art. 497 c.p.

    richiamato dal ricorrente come possibile reato da perseguire d'ufficio in relazione alla presunta illegittima diffusione dei certificati.

  • art. 8 Conv. EDU

    invocato dal ricorrente quale parametro convenzionale contro la conservazione a tempo indeterminato dei dati giudiziari; la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbe la questione nella nullità processuale.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato nel dispositivo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi a iscrizioni e certificati del casellario giudiziale, quando la legge rinvia alle forme dell'art. 666 c.p.p., il giudice deve fissare l'udienza camerale e assicurare il contraddittorio tra le parti, salvo le ipotesi espressamente derogatorie previste dall'ordinamento.
  • La decisione de plano del giudice dell'esecuzione, adottata fuori dai casi consentiti e senza previa instaurazione del contraddittorio, è affetta da nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • Quando il provvedimento impugnato è viziato da una nullità assoluta che attiene alla regolare instaurazione del procedimento, la Cassazione annulla senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al giudice competente per una nuova deliberazione nelle forme di legge.
  • Le doglianze sostanziali relative alla legittimità del rilascio, all'utilizzazione dei certificati o alla compatibilità convenzionale della disciplina possono rimanere assorbite se il provvedimento impugnato è già caducato per un vizio processuale radicale.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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