Cassazione Civile, Sentenza n. 5643/2020 del 02/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato l’avviso di accertamento dell’imposta di registro relativo al trasferimento di un immobile, il cui valore era stato rettificato dall’Ufficio da 15.000.000 a 23.256.000 euro. Nel giudizio era intervenuta la venditrice. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso e annullato l’accertamento; la Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza n. 1595/2014, depositata il 14 marzo 2014, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la rettifica non si basasse soltanto sui valori OMI, ma anche su una perizia dell’Agenzia del territorio, redatta dopo un sopralluogo e considerando le caratteristiche specifiche dell’immobile, la zona di pregio, la consistenza e la destinazione commerciale. La società acquirente ha proposto nove motivi: (1) inammissibilità dell’appello erariale per difetto di specificità; (2) omessa pronuncia sulla relativa eccezione; (3) motivazione della sentenza regionale incoerente e mancante; (4)-(7) violazione dei criteri legali di valutazione del valore venale, per avere la CTR ritenuto legittimo il ricorso alla stima dell’Agenzia del territorio e ai dati OMI senza applicare correttamente i criteri comparativo e reddituale e senza indicare le ragioni del mancato impiego di questi ultimi; (8) assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e violazione delle regole sull’onere probatorio; (9) omesso esame della documentazione prodotta a sostegno del valore dichiarato. La venditrice ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, sostanzialmente corrispondenti ai profili di specificità dell’appello, omessa pronuncia, vizio di motivazione, scelta dei criteri di stima e insufficienza delle risultanze OMI.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto specifico l’appello dell’Agenzia delle Entrate, poiché dall’atto nel suo complesso risultavano individuabili le contestazioni alla decisione di primo grado e le ragioni della richiesta di riforma; di conseguenza, non sussisteva neppure l’omessa pronuncia lamentata. Ha escluso il vizio di motivazione, rilevando che la CTR aveva reso percepibile il proprio ragionamento: la rettifica si fondava sulla perizia dell’Agenzia del territorio, e non sul mero recepimento dei dati OMI. Quanto ai motivi sulla valutazione del bene, ha chiarito che i criteri previsti dall’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 non sono necessariamente alternativi o subordinati: l’Ufficio può fondare la rettifica anche su altri elementi di valutazione, tra cui una stima specifica, purché non indicati in modo generico o di stile. La perizia aveva considerato le peculiarità dell’immobile e lo stato di ristrutturazione; la contribuente non aveva inoltre spiegato in che modo l’applicazione dei criteri comparativo o reddituale avrebbe condotto a un valore inferiore. Ha respinto la censura sulle presunzioni perché l’accertamento era fondato sulla stima dell’Agenzia del territorio, non sulle sole presunzioni tratte dai dati OMI. Infine, il mancato esame della documentazione era una contestazione della valutazione delle prove e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo, censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese della fase di legittimità nei confronti dell’Agenzia, che non aveva svolto attività difensiva; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
E’ invero necessario, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 27199 del 16/11/2017) con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c., che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, sicchè alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante in vista della critica, e confutazione, delle ragioni del primo giudice.
L’atto di appello tributario è specifico quando individua chiaramente i punti della sentenza contestati e contrappone a essi le doglianze dell’appellante; la verifica va compiuta considerando l’atto nel suo complesso e non richiede formalismi rigidi.
art. 112 c.p.c.
Nel caso in esame, come emerge dall’esame del ricorso principale in cui sono trascritti i passaggi più significativi dell’atto di appello, in ossequio al principio di autosufficienza, l’Agenzia delle Entrate ha criticato la decisione del primo Giudice ritenendo che il proprio accertamento fosse stato correttamente motivato alla luce delle previsioni contenute nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, precisando che la stima del cespite era stata individuata sulla base dei valori medi desunti dall’OMI le cui risultanze costituivano una presunzione semplice rimessa all’apprezzamento del giudice ed invocando l’inversione dell’onere probatorio in ordine alla congruità del valore dichiarato dalle parti.
La Corte ha escluso, nel caso concreto, l’omessa pronuncia dedotta, poiché l’atto di appello conteneva contestazioni identificabili e la CTR aveva deciso la controversia accogliendo l’impugnazione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
L’omessa motivazione, che consente la censura ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si verifica nel caso in cui essa “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232): in questi casi si può dunque parlare di assenza di una motivazione percepibile realmente come tale.
Il vizio ricorre quando la motivazione, pur materialmente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di ricostruire il ragionamento seguito; non basta un dissenso sulla sufficienza o persuasività delle argomentazioni.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
E’ denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè”, che si determina, quale vizio processuale (art. 360 c.p.c., n. 4), allorquando l’anomalia si manifesti come ” “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.
In cassazione il vizio motivazionale denunciabile ai sensi del n. 4 sussiste soltanto per anomalie radicali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione, non per un mero difetto di sufficienza.
art. 51, comma 3, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Questa Corte ha chiarito che l’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione” (D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 51, comma 3), quali la destinazione dell’immobile, la sua collocazione, la sua tipologia, la superfice, lo stato di conservazione, l’epoca di costruzione, a condizione che tali criteri di valutazione non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 2951 del 10/02/2006; Cass. n. 3419 del 08/03/2001).
La rettifica del valore può fondarsi anche su elementi di valutazione diversi dai parametri comparativo e reddituale, purché siano concretamente specificati nell’accertamento così da permettere al contribuente di difendersi.
art. 51, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Ne consegue che l’aver l’Ufficio fondato l’accertamento di maggior valore sulla stima effettuata dall’agenzia del territorio e non su atti comparativi od altri elementi non invalida l’atto accertativo poichè si tratta di criteri, quelli elencati dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, pari ordinati, ben potendo l’Amministrazione, nell’accertamento di valore, seguire uno qualsiasi dei criteri di cui al succitato comma 3, (si veda Cass. 4221 del 24/02/2006; Cass. 2018 n. 1961; la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva fondato l’accertamento di maggior valore solo sulla stima effettuata dall’Agenzia del territorio, in quanto rientrante tra gli elementi di valutazione del detto D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3).
I criteri indicati dal comma 3 sono autonomi e pariordinati; l’Ufficio può scegliere uno di essi, inclusa una stima dell’Agenzia del territorio, senza dover necessariamente impiegare prima o insieme gli altri criteri.
art. 52, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Questa Corte ha chiarito che l’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione” (D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 51, comma 3), quali la destinazione dell’immobile, la sua collocazione, la sua tipologia, la superfice, lo stato di conservazione, l’epoca di costruzione, a condizione che tali criteri di valutazione non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 2951 del 10/02/2006; Cass. n. 3419 del 08/03/2001).
La sentenza non enuncia un’autonoma interpretazione dell’art. 52; il principio applicato sulla scelta dei criteri di stima è riferito espressamente all’art. 51, comma 3, del testo unico dell’imposta di registro.
art. 2729 c.c.
Parimenti è infondato il motivo n. 8 giacchè, come si è detto, l’avviso è basato sul criterio residuale e non già sulle presunzioni.
La censura relativa ai requisiti delle presunzioni non è pertinente quando l’accertamento è stato fondato su una stima specifica quale altro elemento di valutazione, anziché su presunzioni ricavate dai dati OMI.
art. 2697 c.c.
Parimenti è infondato il motivo n. 8 giacchè, come si è detto, l’avviso è basato sul criterio residuale e non già sulle presunzioni.
La Corte ha respinto la censura sull’onere probatorio in quanto basata sull’erronea premessa che la rettifica fosse fondata su presunzioni; la decisione non formula un autonomo principio generale sulla ripartizione dell’onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Vizio che si sostanzia nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e deve pertanto riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche, come nella specie, nell’omesso e a fortiori nell’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Il motivo consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mancata o asseritamente erronea valutazione di documenti o altre risultanze probatorie.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte rigetta il ricorso principale e rigetta quello incidentale; nulla per le spese; dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
A seguito del rigetto di entrambi i ricorsi, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La specificità dell’appello tributario si valuta considerando l’atto nel suo complesso: non sono richiesti formalismi rigidi, ma devono risultare in modo chiaro e non equivoco i punti della decisione contestati e le ragioni della critica.
- La rettifica del valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro può fondarsi su uno qualsiasi degli elementi autonomamente previsti dall’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, compresa una stima specifica dell’Agenzia del territorio; tali criteri non sono necessariamente subordinati o cumulativi.
- Gli elementi di valutazione impiegati nell’accertamento non possono essere indicati in modo meramente generico o di stile: devono essere sufficientemente specifici da consentire al contribuente di comprendere la rettifica e di esercitare il diritto di difesa.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non permette di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove o dei documenti.
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