Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24439/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di legittimità riguarda il ricorso proposto nell'interesse di un imputato condannato per ricettazione in relazione alla conduzione di un veicolo provento di furto. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità, assumendo travisamento della prova e chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti, valorizzando l'assenza di impronte sul veicolo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, contestando la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene; 3) e 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte rileva che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del compendio probatorio e del trattamento sanzionatorio, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e immune da vizi logici o giuridici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentite le doglianze che tendevano a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella dei giudici di merito; ha giudicato congrua la motivazione sulla prova della responsabilità, valorizzando il riconoscimento del prevenuto quale conducente del veicolo da parte degli operanti; ha reputato correttamente motivata anche la ritenuta consapevolezza della provenienza illecita, desunta dalla mancata ottemperanza all'ordine di fermarsi e dall'abbandono del veicolo dopo l'inseguimento; infine, ha considerato manifestamente infondate le censure sul mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e nella specie era stata adeguatamente motivata con riferimento alla gravità del fatto, al valore del bene, al danno derivante dal reato presupposto e alla capacità a delinquere manifestata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    secondo (attuale quarto) comma

    l'ipotesi attenuata prevista dalla norma è rimessa alla valutazione del giudice di merito e, nel caso concreto, è stata esclusa con motivazione ritenuta congrua.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è stata riconosciuta; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla gravità del fatto.

  • art. 132 c.p.

    la determinazione della pena deve avvenire secondo i criteri di legge, nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    la commisurazione della pena e la valutazione della gravità del fatto devono essere compiute alla luce dei criteri legalmente previsti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio né sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • La prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta da elementi indiziari univoci, quali la condotta tenuta dall'imputato durante il controllo di polizia e l'allontanamento o l'abbandono del bene dopo l'inseguimento.
  • Le censure contro il mancato riconoscimento di attenuanti o ipotesi attenuate che investono la graduazione della pena non sono ammissibili come mero dissenso valutativo quando il giudice di merito abbia motivato in modo adeguato sulla gravità del fatto e sui criteri di commisurazione della sanzione.
  • La valorizzazione del valore del bene, dell'entità del danno derivante dal reato presupposto e della capacità a delinquere manifestata nella condotta concreta è sufficiente a sorreggere il giudizio di particolare disvalore del fatto ai fini del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.