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Sentenza

Sentenza n. 1854/2026 - Catania, Sezione 3

per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2158/2025 del 24.07.2025, emesso dal Tribunale di Catania nel giudizio al R.G. n. 6566/2025.

Giustizia amministrativa202600714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Catania, relativo al pagamento di forniture d’acqua potabile, interessi e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo, con il quale il Tribunale ordinario aveva ingiunto al Comune il pagamento di Euro 216.780,78, oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende. Il credito traeva origine da due fatture del 2017 per forniture d’acqua potabile. Il Comune era stato dichiarato dissestato nel 2018; il credito era stato ammesso al passivo della gestione straordinaria e, a seguito del rifiuto della proposta transattiva, era stato accantonato nella misura del 50 per cento. La procedura di dissesto si era conclusa con l’approvazione del rendiconto dell’OSL il 2 maggio 2025. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo dopo la chiusura del dissesto e ha chiesto anche il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, della tassa di registro e delle ulteriori spese, nonché, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l’ammissibilità del ricorso, la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria sia equiparabile a un’azione esecutiva e che, durante il dissesto, fosse soggetto al divieto dell’art. 248, comma 2, TUEL, quando il debito rientrava nella competenza dell’OSL. Tuttavia, la chiusura della procedura di dissesto con l’approvazione del rendiconto ha fatto cessare la sospensione temporanea dell’esigibilità: i crediti rimasti insoddisfatti o solo parzialmente soddisfatti non si estinguono e possono essere fatti valere contro l’ente tornato in bonis. Il rifiuto della transazione da parte del creditore non comporta rinuncia alla parte residua del credito. Il titolo doveva quindi essere eseguito integralmente, comprensivo della sorte capitale di Euro 216.780,78, degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalle singole fatture sino al soddisfo, delle spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo e delle successive occorrende, tra cui la tassa di registro quando pagata. Il Comune, non costituito, non aveva provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito. Il TAR ha ordinato l’ottemperanza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Segretario Generale del Comune di Acireale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per il ricorso in ottemperanza volto all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale esecutivo.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

    Il divieto di azioni esecutive comprende anche il giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie riferibili alla gestione liquidatoria; il divieto opera fino all’approvazione del rendiconto.

  • art. 248, comma 4, d.lgs. 267/2000

    La chiusura della gestione straordinaria non estingue i crediti rimasti insoddisfatti e consente al creditore di farli valere nei confronti dell’ente tornato in bonis, inclusi gli interessi maturati durante il dissesto.

  • art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000

    L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

    L’OSL è competente per la rilevazione, gestione e liquidazione delle passività derivanti da fatti e atti di gestione ricadenti nel periodo temporale previsto dalla norma.

  • art. 256, comma 11, d.lgs. 267/2000

    L’approvazione del rendiconto costituisce l’atto conclusivo della procedura di dissesto e segna la cessazione dell’attività dell’OSL.

  • art. 258, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 267/2000

    Nella procedura semplificata l’OSL liquida i debiti transatti, accantona il 50 per cento dei debiti non transatti e, dopo gli accantonamenti, redige il piano di estinzione.

  • d.lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori dovuti in relazione alle forniture commerciali devono essere calcolati dalle singole fatture sino al soddisfacimento del credito, secondo quanto risultante dalla domanda monitoria richiamata dal decreto ingiuntivo.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme il creditore deve provare il titolo e allegare l’inadempimento; spetta al debitore provare l’adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002

    La domanda è presentata, a pena di decadenza.

    La domanda di liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere proposta nel termine previsto dalla norma, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è equiparabile a un’azione esecutiva individuale e, per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, è inibito durante il periodo di dissesto fino all’approvazione del rendiconto ai sensi dell’art. 248, comma 2, TUEL.
  • La competenza dell’organo straordinario di liquidazione comprende le obbligazioni pecuniarie derivanti da atti o fatti di gestione anteriori al periodo rilevante per il dissesto, anche quando il titolo giudiziale che accerta il credito sia successivo, purché emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.
  • La chiusura della procedura di dissesto non estingue i crediti rimasti insoluti o parzialmente soddisfatti nella gestione straordinaria: cessato il regime temporaneo di sospensione, il creditore può agire nei confronti dell’ente tornato in bonis per il capitale residuo e per gli interessi maturati, compresi quelli durante il dissesto.
  • Il rifiuto da parte del creditore di una proposta transattiva formulata nell’ambito della procedura semplificata di dissesto non comporta rinuncia alla parte non transatta del credito, che resta azionabile nei confronti dell’ente dopo la conclusione della procedura liquidatoria.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito pecuniario, il creditore deve provare il titolo e allegare l’inadempimento; spetta all’amministrazione debitrice dimostrare l’avvenuto pagamento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • Le somme dovute in esecuzione di un decreto ingiuntivo possono comprendere, tra le successive occorrende, le spese necessarie per conseguire la definitività, notificare e registrare il titolo, inclusa l’imposta di registro quando effettivamente sostenuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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