Cassazione Penale, Sentenza n. 24621/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (pur confermando le statuizioni civili). Ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 578 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la declaratoria di prescrizione non poteva essere accompagnata da decisione sulla responsabilità civile senza violare la presunzione di innocenza (richiamando la giurisprudenza CEDU, es. causa Pasquini San Marino); (2) insufficienti prove della riferibilità soggettiva del fatto a Macrillò (contesta che sia provato che fosse lui l'autore della telefonata minatoria, nonostante la chiamata provenisse da utenza a lui intestata e nonostante il movente collegato a un articolo pubblicato da Domenico Marcella).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando la decisione della Corte Costituzionale del 7 luglio 2021 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l'art. 578 c.p.p.; ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che impedisce di dedurre in cassazione violazioni costituzionali se non tramite questione di legittimità costituzionale. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo aspecifico e privo della necessaria correlazione con le ragioni della sentenza impugnata, osservando che esiste convergenza probatoria tra la provenienza della telefonata dall'utenza intestata al ricorrente e il possibile movente collegato all'articolo pubblicato da Domenico Marcella. Per tali ragioni ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili liquidate in Euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
Consente al giudice penale, anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, di decidere sulla responsabilità civile. La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate avverso tale disposizione.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per la presunta violazione del diritto a un giusto processo; la Cassazione ha ricordato che le censure di costituzionalità non possono essere dedotte in cassazione se non tramite la via della questione di legittimità costituzionale.
art. 6 CEDU, par. 2
Principio della presunzione di innocenza; la Corte ha ritenuto che il richiamo a detta norma non sovverta la legittimità dell'art. 578 c.p.p. dopo la pronuncia della Corte Costituzionale.
Direttiva (UE) 2016/343
Direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza; il richiamo è stato esaminato nel contesto della pronuncia della Corte Costituzionale che ha valutato la compatibilità dell'art. 578 c.p.p. con tali principi.
art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad ulteriori somme in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per la condanna al pagamento delle spese e alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 7 luglio 2021
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 578 c.p.p., rendendo inattaccabile in cassazione l'uso di tale norma per statuire sulla responsabilità civile dopo la prescrizione.
Sezioni Unite, sentenza n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Stabilisce che non è consentito dedurre in cassazione violazioni della Costituzione o della CEDU se non mediante questione di legittimità costituzionale; richiamata per dichiarare inammissibile la censura costituzionale del ricorrente.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Richiamata per il principio che i motivi di ricorso sono inammissibili se aspecifici o privi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La decisione che estingue il reato per prescrizione ma decide sulla responsabilità civile ai sensi dell'art. 578 c.p.p. non è automaticamente incompatibile con la presunzione di innocenza: la Corte Costituzionale ha ritenuto compatibile l'art. 578 c.p.p. con i principi costituzionali e convenzionali.
- In cassazione non è ammesso introdurre censure di incostituzionalità o violazioni della CEDU come motivo autonomo: tali censure devono essere sollevate mediante questione di legittimità costituzionale, pena l'inammissibilità del ricorso.
- Per contestare in modo efficace la riferibilità soggettiva di un fatto è necessario un motivo specifico, correlato e motivato che evidenzi in quale punto la decisione impugnata abbia errato nella valutazione delle prove; censure generiche o aspecifiche sono di regola inammissibili.
- La convergenza di elementi indiziari (es. chiamata da utenza intestata all'imputato e un chiaro movente) può essere ritenuta sufficiente per la decisione sulla responsabilità civile anche quando il reato penale è estinto per prescrizione.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese delle parti civili e ad una somma alla Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in cassazione.
- Se si ritiene che l'applicazione dell'art. 578 c.p.p. violi diritti fondamentali, la strada corretta è promuovere una questione di legittimità costituzionale o ricorrere alle vie comunitarie/strasburghesi dopo esaurimento dei rimedi interni, evitando di basare il ricorso di cassazione su deduzioni costituzionali dirette.
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