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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13394/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il Condominio chiedeva la condanna del Comune a rimborsare le somme anticipate per la fornitura di energia elettrica destinata all’illuminazione di una galleria gravata da servitù pubblica e di spettanza comunale, sostenendo che il Comune avesse beneficiato della servitù ma non avesse pagato i costi dell’utenza sino alla voltura del 2011, con esclusione delle somme prescritte. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava. In cassazione il Comune deduceva: (1) violazione dell’art. 1117 c.c., sostenendo che il Condominio fosse mero ente di gestione e non titolare/avente causa delle obbligazioni sorte dall’atto costitutivo della servitù del 1975, con conseguente difetto di legittimazione attiva; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 81 c.p.c., perché, esclusa la legittimazione del Condominio, sarebbe mancata la prova che i singoli condomini fossero vincolati dall’accordo originario; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c., per asserito omesso esame di documenti e della mancata contestazione di fatti relativi all’attivazione di un contatore intestato al Condominio; (4) violazione degli artt. 1218 e 1175 c.c., perché il Comune non avrebbe dovuto essere ritenuto inadempiente e non sarebbe stata configurabile una violazione di correttezza e buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che gli accordi convenzionali sui beni comuni, se trascritti e recepiti nel regolamento condominiale, vincolano anche i successivi acquirenti e fanno corpo con il regolamento stesso, con conseguente legittimazione del Condominio ad agire per crediti maturati a suo favore, pur se originati da obbligazioni assunte dai singoli proprietari prima dell’istituzione dell’organo rappresentativo. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale. È stata quindi confermata la condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    Gli accordi convenzionali riguardanti parti comuni, se trascritti e recepiti nel regolamento condominiale, possono vincolare anche i successivi acquirenti e fondare la legittimazione del condominio ad agire per i relativi crediti.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio da parte della Corte di cassazione.

  • art. 81 c.p.c.

    La contestazione della legittimazione ad agire richiede una critica effettiva al titolo processuale, non una diversa lettura del rapporto sostanziale e delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di omesso esame di documenti non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.

  • art. 1218 c.c.

    La censura sull’inadempimento, se diretta contro l’accertamento fattuale del giudice di merito, è inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 1175 c.c.

    La doglianza sulla violazione di correttezza e buona fede non può essere veicolata come critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la ricostruzione della fattispecie concreta.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Non è ammissibile sotto il profilo processuale una censura che, formalmente qualificata come violazione processuale, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge non possono essere usate per contestare l’apprezzamento delle prove e gli accertamenti di fatto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    L’asserito omesso esame di documenti è irrilevante quando la doglianza tende a una revisione del convincimento del giudice di merito.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 378 c.p.c.

    È stata depositata memoria in prossimità dell’udienza, senza rilievi decisivi sul merito.

Massime di principio

  • Gli accordi convenzionali relativi a parti comuni dell’edificio, quando siano trascritti e recepiti nel regolamento condominiale, vincolano i successivi acquirenti e possono fondare la legittimazione del condominio ad agire per i crediti nascenti da tali pattuizioni.
  • Il condominio, pur essendo un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta, può agire per la tutela di crediti relativi alle parti comuni anche se l’obbligazione trae origine da accordi stipulati dai condomini originari.
  • In sede di cassazione, il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La valutazione delle prove, comprese presunzioni, documenti e testimonianze, è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura del materiale istruttorio sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, miri in sostanza a ottenere una nuova pronuncia sul merito e una rivalutazione del convincimento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàParti comuniImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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