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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30397/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR siciliana che aveva respinto i suoi appelli, confermando l'annullamento di due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009: uno emesso nei confronti di una società di persone per IVA e IRAP, l'altro emesso nei confronti del socio al 50% per IRPEF sul maggior reddito di partecipazione derivante dagli accertamenti societari. Il ricorso è stato articolato in tre motivi: il primo denunciava la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un altro socio della società, litisconsorte necessario; gli altri due motivi riguardavano asserite violazioni di legge inerenti al merito dell'accertamento. I controricorrenti avevano eccepito inoltre la tardività del ricorso e il difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di tardività e di difetto di autosufficienza, ritenendo tempestivo il ricorso in ragione della sospensione dei termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie e della successiva sospensione emergenziale COVID-19, senza cumulo dei periodi sovrapposti ma con successione degli effetti sospensivi. Nel merito processuale ha accolto il primo motivo, rilevando la nullità dell'intero giudizio per omessa partecipazione di un socio della società di persone, litisconsorte necessario nelle controversie aventi ad oggetto accertamenti unitari su società e soci. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiarato assorbiti gli altri due motivi e rinviato la causa al giudice di primo grado affinché provveda previa integrazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso concreto, è stato oggetto di sospensioni speciali che ne hanno prorogato la scadenza.

  • art. 155 c.p.c.

    Il computo del termine è effettuato secondo il criterio della nominazione dei giorni.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018

    Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

    La sospensione opera ope legis, automaticamente, per le controversie definibili, senza necessità di istanza di parte; il periodo di sospensione assorbe quello feriale se coincidente.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il termine di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per l'applicabilità delle regole sul termine di impugnazione nel contenzioso tributario.

  • art. 46, comma 17, L. n. 69 del 2009

    Consente l'applicazione ratione temporis del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. al giudizio iniziato dopo il 4 luglio 2009.

  • art. 1, comma 1, L. n. 742 del 1969

    Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 10 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

    La sospensione feriale non si cumula con una sospensione speciale già operante nello stesso periodo, restando in essa assorbita.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020

    Ha sospeso, per l'emergenza COVID-19, il decorso dei termini processuali, includendo i termini di impugnazione; la disposizione si applica anche ai procedimenti tributari per effetto del comma 21.

  • art. 83, comma 21, d.l. n. 18 del 2020

    Estende ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie la disciplina sospensiva prevista per i processi civili e penali, in quanto compatibile.

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020

    Ha prorogato il termine finale della sospensione emergenziale al 11 maggio 2020.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari nel processo tributario.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come possibile istituto di riunione, in alternativa o a supporto della gestione processuale delle cause connesse.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    Fondamento dell'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato per i profili comuni con l'imposta IRAP e la sua natura reale.

  • art. 44 d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato quale disposizione correlata ai profili comuni dell'IRAP.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della normativa sulla definizione agevolata, la sospensione dei termini di impugnazione opera automaticamente per legge, senza necessità di domanda di parte.
  • Se un termine di impugnazione viene già sospeso da una disciplina speciale e, in parte coincidente, interviene una ulteriore sospensione emergenziale, i periodi sovrapposti non si cumulano; l'effetto sospensivo va però riconosciuto per il tempo residuo in cui opera l'ulteriore titolo sospensivo.
  • La sospensione feriale dei termini processuali non si aggiunge a una sospensione speciale che già assorba quel periodo, salvo espressa previsione contraria del legislatore.
  • Nelle controversie tributarie riguardanti accertamenti unitari su società di persone e soci, quando l'atto riguarda elementi comuni della fattispecie impositiva, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali dei singoli.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente cassazione e rinvio per l'integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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