Cassazione Civile, Ordinanza n. 26531/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento elevato ai sensi dell'art. 142, comma 8, cod. strada, per eccesso di velocità rilevato sulla tangenziale di Napoli con apparecchiatura Tutor. Il proprietario del veicolo proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che l'apparecchiatura utilizzata non potesse essere legittimamente impiegata dalla società gestrice della tratta, poiché il decreto di omologazione risultava intestato a un diverso soggetto; lamentava inoltre che tale circostanza non fosse stata adeguatamente allegata e provata dall'amministrazione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione degli artt. 192 del regolamento di esecuzione del codice della strada, 115 c.p.c. e 2697 c.c., per mancata prova, da parte della Prefettura, del legittimo utilizzo del sistema Tutor da parte della società diversa dal titolare dell'omologazione; (2) violazione degli artt. 112, 345 e 115 c.p.c., per asserita decisione ultra/extrapetita fondata su fatti non allegati e su una pretesa cessione o autorizzazione all'uso del sistema non dedotta dalla parte contumace; (3) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per l'asserita illegittimità dell'attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, sostenendo che l'appello non fosse stato integralmente rigettato nel merito, ma avesse accolto la doglianza relativa all'omessa pronuncia di primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: quanto ai primi due, ha affermato che la commercializzazione e l'utilizzo dell'apparecchiatura omologata possono essere desunti dal giudice di merito sulla base del prudente apprezzamento, senza necessità di ulteriori prove, e che il Tribunale si è mosso entro i limiti del principio iura novit curia e del devolutum dell'appello, senza violare gli artt. 112 o 115 c.p.c.; quanto al terzo, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché l'appello era stato respinto integralmente nel merito, anche se su una questione non esaminata dal primo giudice. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché la Prefettura non ha svolto attività difensiva. È stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992
norma sanzionatoria applicata alla violazione per superamento del limite di velocità accertato con apparecchiatura elettronica.
art. 192, commi 5, 6, 7 e 8, D.P.R. n. 495 del 1992
la Corte ne valorizza la lettura secondo cui la produzione dell'apparecchiatura spetta al titolare dell'omologazione, mentre la successiva commercializzazione, cessione o messa a disposizione a terzi è consentita.
art. 115 c.p.c.
non è violato quando il giudice deduce, nell'ambito del prudente apprezzamento, fatti e circostanze desumibili dagli atti e dalle prove regolarmente acquisite.
art. 2697 c.c.
la Corte esclude la violazione del riparto dell'onere probatorio, ritenendo non necessario un ulteriore supporto documentale dell'amministrazione oltre la disponibilità dell'apparecchio omologato.
art. 112 c.p.c.
non vi è ultra/extrapetizione quando il giudice qualifica giuridicamente i fatti dedotti e decide entro il perimetro della domanda di annullamento del verbale.
art. 345 c.p.c.
richiamato per escludere che il Tribunale abbia deciso su un tema nuovo o su eccezioni tardive fuori dal thema decidendum.
art. 113, comma 1, c.p.c.
espressione del principio iura novit curia, che consente al giudice di individuare le norme applicabili indipendentemente dalle prospettazioni delle parti.
art. 342 c.p.c.
la specificità dei motivi di appello delimita il devolutum e consente al giudice di secondo grado di esaminare anche questioni non trattate in primo grado ma ritualmente devolute.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato presuppone il rigetto integrale dell'impugnazione nel merito; l'attestazione del giudice riguarda solo il presupposto processuale astratto, non la debenza concreta del contributo iniziale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo in caso di ricorso respinto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale che individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
Massime di principio
- In tema di accertamento della velocità con dispositivi elettronici omologati, la circostanza che l'apparecchiatura sia stata omologata da un soggetto e poi utilizzata da altro soggetto legittimato non richiede, di per sé, una prova ulteriore specifica sul trasferimento, se dal complesso degli atti e dal prudente apprezzamento del giudice emerge la disponibilità del dispositivo.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice di merito, investito dell'opposizione a verbale, qualifica giuridicamente i fatti dedotti e applica le norme pertinenti, anche valorizzando circostanze istruttorie non espressamente enfatizzate dalla parte, purché resti fermo il perimetro della domanda e del bene della vita richiesto.
- Nel giudizio di appello, il thema decidendum è delimitato dai motivi specifici di gravame: una questione non affrontata in primo grado può essere esaminata dal giudice di appello se ritualmente devoluta, e il rigetto nel merito dell'impugnazione consente l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
- L'attestazione del giudice circa i presupposti per il raddoppio del contributo unificato riguarda solo l'esito processuale dell'impugnazione, mentre la verifica della concreta debenza del contributo iniziale è estranea al sindacato del giudice ordinario e appartiene, se contestata, alla competenza dell'amministrazione e del giudice tributario.
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