Sentenza n. 2213/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - del provvedimento, emesso dal Questore di Roma, datato -OMISSIS-, e conosciuto dall'odierno ricorrente in data -OMISSIS- con cui è stato revocato al ricorrente il permesso di soggiorno UE n. -OMISSIS- per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno); - degli atti endoprocedimentali, non conosciuti, alla base del suddetto provvedimento; - di ogni atto connesso e consequenziale a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rigetto dell’istanza di aggiornamento e invito a lasciare il territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva presentato domanda di aggiornamento del titolo. La Questura, rilevata una condanna non definitiva a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale, una condanna irrevocabile a otto mesi per violenza privata e lesioni e ulteriori segnalazioni per altri reati, gli comunicava il preavviso di revoca ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Nonostante le osservazioni difensive, l’Amministrazione revocava il titolo, rigettava l’aggiornamento e intimava allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni. Il ricorrente deduceva difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, mancata considerazione della lunga permanenza e dell’integrazione sociale e lavorativa, nonché l’illegittimità della valutazione fondata su una condanna non definitiva, essendo il giudizio d’appello ancora pendente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. L’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 consente di negare il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo quando lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e permette di fondare tale valutazione anche su condanne non definitive per i reati indicati dall’art. 380 c.p.p., tra i quali rientra la violenza sessuale; il comma 7 consente la revoca del titolo. Nel caso concreto, la condanna non definitiva a oltre tre anni per violenza sessuale, unitamente ai precedenti irrevocabili e alle ulteriori segnalazioni, costituiva un quadro concretamente sintomatico di pericolosità sociale. Il giudice ha ritenuto non manifestamente illogica o arbitraria la valutazione amministrativa, escludendo l’automatismo ostativo e rilevando che il provvedimento aveva esaminato sia le condotte penalmente rilevanti sia le osservazioni difensive. La pendenza dell’appello e gli elementi di integrazione familiare, sociale e lavorativa non erano sufficienti, nel bilanciamento effettuato dall’Amministrazione, a neutralizzare la gravità delle condotte e il quadro complessivo dei precedenti. Sono stati esclusi i dedotti difetti di istruttoria, motivazione e travisamento. Spese compensate, poiché il Ministero si è limitato al deposito di una memoria formale.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato qualora lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; il titolo può essere revocato.
La valutazione di pericolosità può fondarsi anche su condanne non definitive per i reati elencati all’art. 380 c.p.p.; la revoca è legittima quando la prognosi negativa risulti da una valutazione concreta e complessiva, non automatica.
art. 380 c.p.p.
L’art. 9 d.lgs. 286/1998 richiama i reati per i quali la valutazione di pericolosità può fondarsi anche su condanne non definitive; tra tali reati rientra la violenza sessuale.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al ricorrente di presentare osservazioni difensive, che l’Amministrazione ha esaminato e ritenuto inidonee a superare la prognosi negativa.
art. 609-bis c.p.
La condanna non definitiva per violenza sessuale, per la gravità della condotta e dell’entità della pena, è stata ritenuta elemento sintomatico della pericolosità sociale.
artt. 610 e 582 c.p.
Le condanne per violenza privata e lesioni hanno concorso, insieme alla condanna per violenza sessuale e alle ulteriori segnalazioni, alla valutazione complessiva della pericolosità.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando l’Amministrazione accerti, con motivazione concreta e non meramente automatica, la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 286/1998.
- La valutazione di pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può fondarsi anche su una condanna non definitiva relativa a un reato di particolare gravità compreso tra quelli richiamati dall’art. 380 c.p.p., purché sia inserita in una valutazione complessiva di fatti concreti e obiettivamente significativi.
- La gravità della condotta penalmente rilevante, la pena irrogata, i precedenti penali irrevocabili e le ulteriori segnalazioni possono essere valutati unitariamente per formulare una prognosi negativa di pericolosità sociale.
- Gli elementi di integrazione familiare, sociale e lavorativa dello straniero non impediscono la revoca del titolo quando, all’esito della ponderazione amministrativa, risultino recessivi rispetto all’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza, purché il provvedimento espliciti tale valutazione.
- Non sussiste difetto di istruttoria o di motivazione quando il provvedimento di revoca esamina le risultanze penali, le osservazioni presentate nel procedimento e le ragioni per cui tali elementi non sono idonei a superare la prognosi negativa; la mera pendenza del giudizio d’appello non rende di per sé illegittima la revoca.
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