Sentenza del 26/05/2017 n. 771 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Diniego di rimborso - scudo fiscale - disconoscimento - effetti restitutori dell'imposta sostitutiva - non sussistono - art. 12, c. 1, D.L. n. 350/2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, poiché la procedura di rimpatrio dei capitali esteri non era stata effettivamente realizzata o era stata disconosciuta dall'Amministrazione, l'imposta sostitutiva del 2,5% non fosse dovuta e dovesse essere restituita. La questione riguardava anche l'asserita duplicazione d'imposta derivante dall'assoggettamento delle disponibilità estere alla tassazione ordinaria dopo il disconoscimento dello scudo fiscale.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata respinta. Il versamento dell'imposta sostitutiva, effettuato sulla base della dichiarazione riservata, ha determinato la sostituzione dell'originaria obbligazione tributaria con un'obbligazione avente a oggetto il pagamento di un importo forfetario. Il successivo disconoscimento della procedura, dovuto alla sua mancata effettiva realizzazione, non comporta la ripetibilità dell'imposta sostitutiva. Inoltre, la tassazione ordinaria delle disponibilità estere accertate non costituisce duplicazione, perché riguarda un diverso presupposto impositivo rispetto all'operazione di emersione disconosciuta.
Norme richiamate
Art. 12, comma 1, D.L. n. 350/2001
La disposizione disciplina l'imposta sostitutiva del 2,5% collegata alla dichiarazione riservata e alla procedura di emersione o rimpatrio dei capitali. Il pagamento determina una sostituzione dell'originaria obbligazione tributaria con un'obbligazione forfetaria autonoma, sicché il successivo disconoscimento della procedura non fonda, di per sé, il diritto alla restituzione.
Massime di principio
- Quando una disciplina fiscale sostitutiva collega il pagamento a una dichiarazione o a un'opzione formalmente esercitata, il versamento può produrre effetti autonomi rispetto alla successiva validità sostanziale dell'operazione sottostante.
- Il disconoscimento di un'operazione di emersione o rimpatrio non comporta automaticamente il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata, soprattutto quando la norma qualifica il prelievo come obbligazione forfetaria e sostitutiva.
- Per verificare una possibile duplicazione d'imposta occorre confrontare i presupposti impositivi: non vi è duplicazione se l'imposta sostitutiva e la successiva imposizione ordinaria colpiscono fattispecie fiscali differenti.
- La restituzione di un tributo richiede una specifica base normativa o la prova dell'indebito; non è sufficiente dimostrare che l'Amministrazione abbia successivamente negato gli effetti dell'operazione fiscale originaria.
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