Ordinanza n. 2252/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 1233/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. II, n. 1233/2026, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti amministrativi oggetto del giudizio di primo grado. Il testo non specifica né l'atto di gara contestato né i singoli motivi di illegittimità dedotti. L'appellante ha prospettato esigenze cautelari, valutate dal Consiglio di Stato sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la trattazione del ricorso nel merito, già fissata dal TAR per l'8 luglio 2026. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che, in ragione dell'imminente definizione del giudizio di merito, non emergeva con evidenza un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- La domanda cautelare può essere respinta quando le esigenze del richiedente risultino adeguatamente tutelabili mediante una prossima e già fissata trattazione del ricorso nel merito.
- L'imminente definizione del giudizio di merito può escludere, in concreto, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile necessario per la concessione della tutela cautelare.
- Nell'appello cautelare, la valutazione congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora può condurre al rigetto senza una definizione anticipata delle questioni di merito, quando la tutela cautelare sia sostituita dalla prossimità della decisione di merito.
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