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Ordinanza

Ordinanza n. 2252/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 1233/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. II, n. 1233/2026, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti amministrativi oggetto del giudizio di primo grado. Il testo non specifica né l'atto di gara contestato né i singoli motivi di illegittimità dedotti. L'appellante ha prospettato esigenze cautelari, valutate dal Consiglio di Stato sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la trattazione del ricorso nel merito, già fissata dal TAR per l'8 luglio 2026. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che, in ragione dell'imminente definizione del giudizio di merito, non emergeva con evidenza un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • La domanda cautelare può essere respinta quando le esigenze del richiedente risultino adeguatamente tutelabili mediante una prossima e già fissata trattazione del ricorso nel merito.
  • L'imminente definizione del giudizio di merito può escludere, in concreto, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile necessario per la concessione della tutela cautelare.
  • Nell'appello cautelare, la valutazione congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora può condurre al rigetto senza una definizione anticipata delle questioni di merito, quando la tutela cautelare sia sostituita dalla prossimità della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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