Sentenza del 07/06/2017 n. 515 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta - Non necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella fosse invalida perché notificata a mezzo posta senza l'intervento di un messo notificatore e senza relata di notifica. La contestazione riguardava quindi le formalità della notificazione e, in particolare, l'assenza della relata come elemento asseritamente necessario per dimostrare la regolarità della notifica.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La Corte ha affermato che la cartella di pagamento può essere notificata direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento di un messo notificatore. La relata di notifica non è indispensabile in tale modalità e la sua mancanza costituisce, al più, una mera irregolarità. Tale irregolarità non può essere fatta valere dal destinatario, poiché la relata è un adempimento posto a tutela dell'amministrazione e non del ricevente. La notifica e la cartella restano pertanto valide.
Norme richiamate
Cassazione, sentenza n. 4809 del 24 febbraio 2017
Non è necessario effettuare la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo di messo, potendo le stesse essere notificate anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida anche senza l'intervento di un messo notificatore e senza relata autonoma.
Cassazione, sentenza n. 21762 del 2009
Conferma l'orientamento secondo cui la notifica postale diretta della cartella non richiede necessariamente la relata di notifica.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di un messo notificatore.
- L'assenza della relata di notifica non determina automaticamente l'invalidità della cartella quando la notifica è stata eseguita tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- Le irregolarità relative a formalità poste nell'interesse dell'amministrazione, e non a tutela del destinatario, di regola non possono essere utilizzate dal destinatario per ottenere l'annullamento dell'atto.
- Per contestare efficacemente una cartella occorre individuare vizi sostanziali o una concreta lesione del diritto di difesa, come la mancata ricezione, l'inesistenza della notifica o l'assenza di elementi essenziali, non la sola mancanza della relata.
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