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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-609/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019. — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry contro Hyvinvointialan liitto ry e Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry contro Satamaoperaattorit ry. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Työtuomioistuin. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 153 TFUE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto a un periodo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane – Articolo 15 – Disposizioni nazionali e contratti collettivi più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Lavoratori inabili al lavoro, a causa di malattia, durante un periodo di ferie annuali retribuite – Diniego di riportare tali ferie qualora il mancato riporto non determini la riduzione della durata effettiva delle ferie annuali retribuite al di sotto di quattro settimane – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Inapplicabilità in assenza di una situazione di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. — Cause riunite C-609/17 e C-610/17

Giurisprudenza europea62017CJ0609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in due rinvii pregiudiziali finlandesi, ha stabilito che la direttiva 2003/88 tutela solo il minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite. Di conseguenza, gli Stati membri e le parti sociali possono disciplinare liberamente le ferie ulteriori, anche escludendone il riporto per malattia, senza violare il diritto dell’Unione. La Carta non si applica a tale disciplina, perché non vi è attuazione del diritto dell’Unione per la parte eccedente il minimo.

Ferie annuali retribuite eccedenti le quattro settimane minime: gli Stati membri possono escludere il riporto per malattia dei giorni aggiuntivi senza violare la direttiva 2003/88 né la Carta

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 osti a una normativa nazionale o a un contratto collettivo che preveda ferie annuali retribuite superiori alle quattro settimane minime ma escluda il riporto, per malattia, dei giorni eccedenti. Se l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta abbia efficacia diretta orizzontale nei rapporti tra privati. Se tale disposizione della Carta tuteli anche le ferie eccedenti il minimo di quattro settimane e osti a una simile esclusione del riporto.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta a norme nazionali e contratti collettivi che attribuiscano ferie annuali retribuite oltre le quattro settimane minime ma escludano il riporto dei giorni aggiuntivi in caso di malattia, purché resti intatto il nucleo minimo garantito dal diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta non si applica a tali sole ferie supplementari, poiché la disciplina di esse rientra nella competenza residua degli Stati membri e non costituisce attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 153 TFUE
  • Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 15 della direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 17 della direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 1 della direttiva 2003/88/CE

Ferie annuali retribuite eccedenti il minimo UE e riporto per malattia

La sentenza, resa dalla Grande Sezione in due cause riunite proposte dal työtuomioistuin finlandese, riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di norme nazionali e contratti collettivi che attribuiscono ferie annuali retribuite oltre il minimo di quattro settimane previsto dalla direttiva 2003/88/CE e negano il riporto di tali giorni ulteriori quando il lavoratore si ammala durante il periodo feriale.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑609/17, una lavoratrice del settore sanitario aveva diritto, in forza del contratto collettivo, a 42 giorni lavorativi di ferie annuali retribuite. Dopo aver chiesto il rinvio di una parte delle ferie perché sottoposta a intervento chirurgico e quindi inabile al lavoro, il datore di lavoro aveva riportato solo i primi due giorni dovuti ex lege e non i quattro giorni ulteriori derivanti dal contratto collettivo. Nella causa C‑610/17, un lavoratore del settore del trasporto merci marittimo, titolare di 30 giorni lavorativi di ferie, si era ammalato durante le ferie e aveva chiesto il riporto dei sei giorni di malattia, domanda respinta sulla base della legge finlandese e del contratto collettivo applicabile.

Quadro normativo dell'Unione

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 153 TFUE, base giuridica della direttiva 2003/88;
  • l’articolo 7 della direttiva 2003/88, che garantisce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite;
  • l’articolo 15 della direttiva 2003/88, che fa salva la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni più favorevoli;
  • l’articolo 17 della direttiva 2003/88, che non consente deroghe all’articolo 7;
  • l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, sulla tutela del diritto alle ferie annuali retribuite;
  • l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che limita l’applicabilità della Carta alle situazioni di attuazione del diritto dell’Unione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 vieti norme o clausole collettive che negano il riporto delle ferie aggiuntive in caso di malattia, quando il minimo di quattro settimane resta comunque garantito;
  • se l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta abbia efficacia diretta orizzontale nei rapporti tra privati;
  • se la Carta protegga anche i diritti a ferie eccedenti il minimo UE e possa quindi impedire l’esclusione del riporto di tali ferie ulteriori.

Ragionamento della Corte sulla direttiva 2003/88

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza costante: la direttiva 2003/88 fissa prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di orario di lavoro e lascia agli Stati membri la facoltà di riconoscere ferie più ampie secondo condizioni fissate dal diritto nazionale. I diritti alle ferie oltre le quattro settimane minime non sono disciplinati dalla direttiva, ma dal diritto nazionale, purché non si comprometta il livello minimo garantito dal diritto dell’Unione.

Applicando tale principio, la Corte afferma che gli Stati membri restano liberi di decidere se accordare ferie ulteriori e, in caso affermativo, di disciplinarne le condizioni di fruizione, compreso l’eventuale riporto in caso di malattia. Pertanto, una normativa o un contratto collettivo che escludano il riporto dei giorni eccedenti le quattro settimane non contraddicono l’articolo 7, paragrafo 1, se il diritto minimo resta intatto.

Ragionamento della Corte sulla Carta dei diritti fondamentali

Quanto alla Carta, la Corte chiarisce che essa si applica agli Stati membri solo quando essi danno attuazione al diritto dell’Unione. Nel caso di specie, la disciplina delle ferie ulteriori oltre il minimo garantito dalla direttiva 2003/88 rientra nella competenza conservata dagli Stati membri e non costituisce attuazione della direttiva.

La Corte sottolinea che il solo fatto che la materia appartenga a un settore in cui l’Unione ha competenza non basta a far scattare l’applicazione della Carta. Poiché la direttiva non disciplina le ferie supplementari né impone obblighi specifici su di esse, la normativa nazionale e i contratti collettivi relativi a tali ferie restano fuori dall’ambito di applicazione della Carta. Di conseguenza, l’articolo 31, paragrafo 2, non può essere invocato per contestare l’esclusione del riporto delle ferie eccedenti.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta a norme nazionali e contratti collettivi che concedano ferie annuali retribuite oltre il minimo di quattro settimane ed escludano, al contempo, il riporto per malattia di tali giorni aggiuntivi;
  • l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, letto con l’articolo 51, paragrafo 1, non si applica a una simile disciplina.

La seconda questione, sull’eventuale efficacia diretta orizzontale della Carta, resta assorbita e non viene esaminata.

Principi pratici per la prassi

Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che il nucleo incomprimibile del diritto UE è il minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite. Ogni ampliamento concesso dal diritto interno o dalla contrattazione collettiva può essere regolato autonomamente, anche escludendo il riporto per malattia, senza che ciò integri una violazione della direttiva 2003/88 o della Carta.

Come è indicizzato

Materieorario di lavoroferie annuali retribuitediritto sociale dell'unionerapporti di lavoro collettivicarta dei diritti fondamentali

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