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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-400/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 novembre 2019. — Infohos contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f) – Esenzioni – Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone – Servizi prestati a membri e a non membri. — Causa C-400/18

Giurisprudenza europea62018CJ0400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che l’esenzione IVA prevista per le associazioni autonome di persone non può essere limitata da una regola nazionale che imponga l’esclusività dei servizi ai soli membri. Se l’associazione presta anche servizi a non membri, tali servizi restano imponibili, ma ciò non giustifica la tassazione anche delle prestazioni rese ai membri quando ricorrono le condizioni dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva. La norma belga è stata quindi ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione.

IVA e associazioni autonome di persone: incompatibilità con il diritto UE di una norma nazionale che subordina l’esenzione all’esclusività dei servizi resi ai soli membri

La questione giuridica

Se l’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di imporre, per l’esenzione delle associazioni autonome di persone, una condizione di esclusività dei servizi ai soli membri, con la conseguenza che, se l’associazione presta anche servizi a non membri, tutti i suoi servizi — compresi quelli resi ai membri — sono integralmente assoggettati a IVA.

Principio di diritto

L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva osta a una normativa nazionale che subordina l’esenzione IVA delle associazioni autonome di persone alla condizione che esse forniscano servizi esclusivamente ai propri membri: l’esenzione riguarda solo i servizi resi ai membri che soddisfano le altre condizioni della disposizione, mentre i servizi resi a non membri restano imponibili; non è consentito trasformare la prestazione a terzi in una causa di perdita totale dell’esenzione per i servizi resi ai membri.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 2
  • Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f)
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 131
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 132, paragrafo 1, lettera f)
  • Codice IVA belga, articolo 44, paragrafo 2, punto 1 bis
  • Regio decreto n. 43 del 5 luglio 1991, articolo 2

IVA e associazioni autonome di persone: esenzione e servizi a non membri

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione belga), riguarda l’interpretazione dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di IVA. La controversia opponeva Infohos allo Stato belga e verteva sulla rettifica dell’IVA per gli anni 2002-2004.

Fatti e procedimento principale

Infohos è un’associazione specializzata nell’informatica ospedaliera. Essa prestava servizi informatici agli ospedali aderenti in qualità di membri e, parallelamente, servizi anche a soggetti non membri.

L’amministrazione fiscale belga, a seguito di controllo, ritenne che:

  • i servizi resi reciprocamente tra Infohos e IHC-Group NV fossero soggetti a IVA;
  • la prestazione di servizi a non membri facesse venir meno il diritto all’esenzione anche per i servizi resi ai membri;
  • Infohos dovesse quindi essere assoggettata a IVA su tutte le sue operazioni.

Dopo le decisioni dei giudici di merito e un primo intervento della Corte di cassazione belga, la causa è tornata allo Hof van Cassatie, che ha chiesto alla Corte di giustizia se fosse compatibile con la sesta direttiva una norma nazionale che condizionava l’esenzione all’esclusività dei servizi verso i soli membri.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 2 della sesta direttiva, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo;
  • l’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), che prevede l’esenzione per le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone a favore dei loro membri, a condizione che le associazioni si limitino a richiedere il rimborso esatto della parte delle spese comuni e che l’esenzione non provochi distorsioni della concorrenza;
  • il collegamento con gli attuali articoli 131 e 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE;
  • la disciplina belga, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, punto 1 bis, del codice IVA e l’articolo 2 del regio decreto n. 43 del 1991.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato, anzitutto, che le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente, ma in modo da non privarle di effetto utile. Ha poi osservato che la formulazione dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), prevede l’esenzione per le prestazioni rese ai membri dell’associazione autonoma, senza però affermare che l’associazione debba svolgere attività esclusivamente nei confronti dei membri.

Sul piano teleologico, la disposizione mira ad evitare che un operatore sia gravato da IVA quando, per svolgere attività di interesse pubblico, si avvale di una struttura comune con altri professionisti. Questa finalità non è incompatibile con il fatto che l’associazione presti anche servizi a non membri.

La Corte ha quindi distinto tra:

  • servizi resi ai membri, che possono beneficiare dell’esenzione se ricorrono tutte le condizioni previste dalla disposizione;
  • servizi resi ai non membri, che non rientrano nell’esenzione e restano soggetti a IVA ai sensi dell’articolo 2 della sesta direttiva.

La norma belga, invece, escludeva in via generale l’esenzione per tutti i servizi dell’associazione ogni volta che essa avesse svolto anche attività verso non membri. Secondo la Corte, ciò introduceva una presunzione generale e assoluta di distorsione della concorrenza o di abuso, non consentita dalla direttiva. Gli Stati membri possono fissare condizioni per assicurare una corretta applicazione dell’esenzione e prevenire frodi, evasione e abuso, ma tali condizioni non possono alterare il contenuto stesso dell’esenzione.

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva osta a una disposizione nazionale che subordina l’esenzione all’IVA alla condizione che l’associazione autonoma di persone fornisca servizi esclusivamente ai propri membri, con la conseguenza che, se l’associazione presta anche servizi a non membri, è integralmente assoggettata all’IVA anche per i servizi prestati ai membri.

Principio affermato

L’esenzione per le associazioni autonome di persone non può essere negata per i servizi resi ai membri solo perché l’associazione svolge anche attività verso non membri; tali servizi a terzi restano imponibili, ma non contaminano l’esenzione spettante alle prestazioni rese ai membri quando sussistono gli altri requisiti della direttiva.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni fiscaliassociazioni autonome di personeinterpretazione del diritto uefiscalità indiretta

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