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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-502/16

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 novembre 2019 (Estratti). — Stefano Missir Mamachi di Lusignano, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano e a. contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assassinio di un funzionario e della sua coniuge – Obbligo di garantire la sicurezza del personale al servizio dell’Unione – Responsabilità di un’istituzione per il danno morale degli aventi causa di un funzionario deceduto – Madre, fratello e sorella del funzionario – Ricorso per risarcimento danni – Ricevibilità – Legittimazione attiva sulla base dell’articolo 270 TFUE – Persona indicata nello Statuto – Termine ragionevole. — Causa T-502/16

Giurisprudenza europea62016TJ0502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha riconosciuto la ricevibilità del ricorso dei familiari di un funzionario assassinato, chiarendo che anche fratelli e sorelle rientrano tra le persone "indicate" nello Statuto ai fini dell’articolo 270 TFUE. Ha inoltre escluso la tardività della domanda, ritenendo rispettato il termine ragionevole. Nel merito, ha condannato la Commissione a risarcire il danno morale della madre e dei due fratelli/sorelle, pur negando che l’articolo 73 dello Statuto costituisca un limite sostanziale al risarcimento del loro pregiudizio autonomo.

Risarcimento del danno morale ai familiari di un funzionario UE assassinato: legittimazione dei fratelli e delle sorelle a ricorrere ex articolo 270 TFUE e ricevibilità della domanda proposta dopo un termine ragionevole.

La questione giuridica

Se, in una controversia di funzione pubblica fondata sull’articolo 270 TFUE, i fratelli e le sorelle di un funzionario deceduto possano essere considerati persone "indicate" nello Statuto ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, e quindi legittimati ad agire per il risarcimento del proprio danno morale; se la domanda sia stata proposta entro un termine ragionevole; e se, nel merito, il danno morale dei familiari non coperti dall’articolo 73 dello Statuto sia comunque risarcibile alla luce dello Statuto e dei principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, ai fini dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, sono "persone indicate nello Statuto" non solo il coniuge, gli ascendenti e i discendenti del funzionario, ma anche i suoi fratelli e sorelle, poiché lo Statuto li menziona in disposizioni che attestano il riconoscimento del legame familiare; conseguentemente essi possono agire per ottenere il risarcimento del proprio danno morale derivante dal decesso del funzionario. La domanda non è tardiva se proposta entro un termine ragionevole valutato alla luce delle circostanze del caso, e nel caso di specie il ricorso è stato ritenuto tempestivo. Nel merito, il danno morale dei fratelli e della sorella, pur non essendo coperto dall’articolo 73 dello Statuto e non potendo dar luogo a un risarcimento "complementare", è comunque risarcibile in base ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, con liquidazione equitativa di EUR 10.000 per ciascuno e EUR 50.000 per la madre del funzionario.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 40, 42 ter e 55 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 268 TFUE
  • Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
  • Articolo 78, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica
  • Articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Risarcimento del danno morale ai familiari di un funzionario UE assassinato

La pronuncia riguarda un ricorso nell’ambito della funzione pubblica dell’Unione, originato dall’assassinio del funzionario Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e di sua moglie a Rabat nel 2006. Il Tribunale è stato chiamato a stabilire se anche la madre, il fratello e la sorella del funzionario potessero ottenere, ex articolo 270 TFUE, il risarcimento del loro danno morale.

Fatti e iter procedurale

Il funzionario prestava servizio presso la delegazione della Commissione europea in Marocco. Dopo i primi contenziosi promossi dal padre del funzionario e dai figli, i ricorrenti hanno presentato nel 2011 nuove domande di risarcimento del danno morale ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto, seguite da reclamo amministrativo e successivo ricorso giudiziale. La causa è stata poi trasferita al Tribunale in applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192.

Oggetto effettivo della controversia

Il Tribunale precisa che la domanda di annullamento della decisione amministrativa non ha autonomia rispetto alla pretesa risarcitoria e che, alla luce delle sentenze già intervenute nei procedimenti collegati, restano da esaminare solo le domande di risarcimento del danno morale formulate dalla madre, dal fratello e dalla sorella del funzionario.

Legittimazione ad agire ex articolo 270 TFUE

Il punto centrale riguarda la nozione di "persona indicata nello Statuto" ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, condizione necessaria per agire ex articolo 270 TFUE. La Commissione contestava la legittimazione di fratello e sorella, sostenendo che solo le categorie menzionate dall’articolo 73 dello Statuto potessero avvalersi della via statutaria.

Il Tribunale respinge tale tesi. Osserva che i fratelli e le sorelle sono menzionati dallo Statuto in altre disposizioni, in particolare negli articoli 40, 42 ter e 55 bis, che riflettono il riconoscimento del loro legame familiare con il funzionario. Tali riferimenti sono sufficienti per considerarli persone "indicate" nello Statuto, anche se non figurano tra i beneficiari delle prestazioni assicurative dell’articolo 73.

Termine ragionevole e ricevibilità

La Commissione eccepiva anche la tardività della domanda. Il Tribunale ricorda che il rispetto del termine ragionevole non è rilevabile d’ufficio e che va valutato in funzione delle circostanze concrete, tenendo conto, tra l’altro, della complessità della controversia e della sua importanza per gli interessati.

Nel caso di specie, la domanda era stata proposta il 17 settembre 2011, cioè quasi cinque anni dopo l’evento dannoso ma in un contesto processuale estremamente complesso e già segnato da precedenti procedimenti. Il Tribunale conclude che, alla luce di tali circostanze, la domanda è stata presentata entro un termine ragionevole e che l’eccezione di irricevibilità va respinta.

Merito: risarcibilità del danno morale di fratello e sorella

Nel merito, la Commissione sosteneva che l’articolo 73 dello Statuto delimitasse in modo esaustivo le persone risarcibili in caso di decesso del funzionario. Il Tribunale respinge anche questo argomento. Richiamando la giurisprudenza Leussink e Lucaccioni, chiarisce che quelle pronunce riguardavano il rapporto tra prestazioni assicurative statutarie e risarcimento complementare dei familiari espressamente coperti dall’articolo 73, non già i fratelli e le sorelle.

Il Tribunale afferma che, poiché il danno morale dei fratelli e della sorella è un danno proprio e autonomo, non coperto dalle prestazioni dell’articolo 73, non vi è duplicazione del ristoro. Alla luce dell’assenza di una disciplina univoca nel diritto dell’Unione, il Tribunale richiama inoltre i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, dai quali desume la possibilità per fratelli e sorelle di ottenere il risarcimento del danno morale subito per la morte del proprio congiunto.

Quantificazione del danno

Quanto alla liquidazione, il Tribunale applica una valutazione ex aequo et bono. Tiene conto della particolare drammaticità dell’omicidio, dell’intensità delle sofferenze allegate e dell’esistenza di normali legami affettivi tra fratelli e sorelle adulti. Condanna così la Commissione a pagare EUR 50.000 alla madre e EUR 10.000 ciascuno al fratello e alla sorella, con interessi moratori dal giorno della sentenza.

Dispositivo e portata pratica

Il ricorso è dichiarato privo di oggetto solo per alcune domande già assorbite da decisioni precedenti. Per il resto, è accolto parzialmente: la Commissione è condannata in solido al pagamento delle somme indicate e alle spese. La pronuncia è rilevante perché amplia, in materia di funzione pubblica UE, la nozione di persona legittimata a far valere in via statutaria il danno morale derivante dalla morte di un funzionario, includendo espressamente i fratelli e le sorelle.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europearesponsabilità extracontrattuale dell’unionelegittimazione attivarisarcimento del danno moraletermini e ricevibilità del ricorso

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