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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-737/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 novembre 2019. — Repubblica portoghese contro Commissione europea. — Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica portoghese. — Causa C-737/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione della Repubblica portoghese contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato una decisione della Commissione di esclusione dal finanziamento UE di spese agricole. La Corte ritiene legittimo che, in presenza di un sistema nazionale di controllo carente, la rettifica finanziaria possa essere calcolata su una base più ampia del solo campione controllato. Vengono inoltre respinti i motivi relativi alla proporzionalità, al legittimo affidamento e alla certezza del diritto.

Impugnazione respinta: la Corte conferma la rettifica finanziaria applicata dalla Commissione al Portogallo per carenze del sistema nazionale di controllo della condizionalità nel FEAGA/FEASR.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nel ritenere legittima la rettifica forfettaria applicata dalla Commissione per carenze del sistema portoghese di controllo della condizionalità, in particolare quanto alla base di calcolo della rettifica, al rapporto tra campione controllato e totalità dei beneficiari, alla proporzionalità della misura e al rilievo attribuito alle norme sui controlli e sulle sanzioni individuali previste dai regolamenti n. 73/2009 e n. 1122/2009.

Principio di diritto

In materia di condizionalità agricola, quando uno Stato membro presenta carenze nel proprio sistema di controllo, la Commissione può applicare una rettifica finanziaria non limitata ai soli agricoltori effettivamente controllati, poiché il rischio per i Fondi non è circoscritto al campione di controllo ma può estendersi all’insieme dei beneficiari soggetti al regime; inoltre, gli articoli 50 e 71 del regolamento n. 1122/2009 disciplinano i controlli e le sanzioni da applicare agli agricoltori, non il calcolo della rettifica a carico dello Stato membro. Di conseguenza, il Tribunale non ha errato nel respingere il ricorso del Portogallo e l’impugnazione è stata integralmente respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 73/2009
  • Articolo 24 del regolamento (CE) n. 73/2009
  • Regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articolo 50 del regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articolo 26 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Regolamento (CE) n. 885/2006
  • Documento AGRI-2005-64043
  • Documento di lavoro DS/2010/29 REV

Rettifica finanziaria per carenze del sistema di condizionalità agricola

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Repubblica portoghese avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, con cui venivano escluse dal finanziamento dell’Unione talune spese dichiarate dal Portogallo nell’ambito del FEAGA e del FEASR. La controversia attiene, in particolare, alla correttezza della rettifica finanziaria applicata per carenze del sistema nazionale di controllo della condizionalità nel settore agricolo.

Contesto normativo

La Corte richiama, tra le altre, le disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare l’articolo 24, relativo alle modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole di condizionalità. Vengono inoltre in rilievo gli articoli 50, 54 e 71 del regolamento (CE) n. 1122/2009, che disciplinano i controlli in loco, la relazione di controllo e le riduzioni da applicare in caso di negligenza dell’agricoltore. Sul versante del finanziamento della PAC sono richiamati l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e il regolamento (CE) n. 885/2006. La Corte considera anche il documento AGRI-2005-64043 della Commissione, relativo al trattamento delle carenze nei sistemi di controllo della condizionalità.

Fatti e procedimento

La Commissione aveva svolto un’inchiesta tra il 15 e il 19 ottobre 2012 sulla corretta applicazione, da parte del Portogallo, delle regole di condizionalità. Dopo il contraddittorio amministrativo, la Commissione aveva concluso che, negli esercizi finanziari 2010-2012, il sistema portoghese non era conforme alle norme dell’Unione e aveva adottato la decisione controversa, escludendo dal finanziamento UE l’importo di EUR 8 984 891,60.

Dinanzi al Tribunale, il Portogallo aveva dedotto sei motivi, tra cui la violazione dell’articolo 24 del regolamento n. 73/2009, degli articoli 54 e 71 del regolamento n. 1122/2009, del principio di ne bis in idem e del principio di proporzionalità. Il Tribunale aveva respinto integralmente il ricorso.

Motivi dell’impugnazione

Dinanzi alla Corte, la Repubblica portoghese articolava due motivi principali:

  • il primo, riferito al rigetto da parte del Tribunale del motivo di primo grado relativo al sistema di applicazione delle riduzioni ed esclusioni, con dedotta violazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto;
  • il secondo, riferito al rigetto del motivo relativo alla proporzionalità della rettifica finanziaria, con dedotta violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità.

Valutazione della Corte sul secondo motivo di impugnazione

La Corte respinge anzitutto come irricevibile l’argomento fondato sul documento di lavoro DS/2010/29 REV, perché la violazione di tale documento non era stata dedotta in primo grado e l’impugnazione non può ampliare l’oggetto della controversia.

Nel merito, la Corte conferma l’impostazione del Tribunale: il rischio per i Fondi, in materia di condizionalità, non coincide con il mero rischio di spese non ammissibili, ma con il rischio di perdite finanziarie dovute alla mancata applicazione di sanzioni. Se il sistema di controllo è carente, tale rischio non può essere limitato al solo campione controllato, perché lo Stato membro non è in grado di garantire un controllo effettivo e l’osservanza delle norme.

La Corte osserva inoltre che l’articolo 50 del regolamento n. 1122/2009 disciplina la percentuale minima di controlli in loco e l’eventuale incremento del numero dei controlli in caso di infrazioni significative, ma non stabilisce il criterio di calcolo della rettifica finanziaria dovuta dallo Stato membro. Analogamente, il punto 2 del documento AGRI-2005-64043 consente di rettificare gli aiuti complessivamente versati agli agricoltori che avrebbero dovuto essere controllati dall’autorità competente, senza limitare la rettifica ai soli soggetti effettivamente controllati.

Da ciò discende anche il rigetto della censura di violazione del principio di proporzionalità: la premessa del Portogallo, cioè che la rettifica fosse limitata all’1% dei beneficiari, è infondata. La Corte conferma quindi che il Tribunale non ha errato nel considerare legittima la rettifica applicata.

Valutazione della Corte sul primo motivo di impugnazione

La Corte respinge anche il primo motivo. Il Tribunale aveva qualificato come inconferente il secondo motivo di primo grado perché, anche se fondato, non avrebbe potuto condurre all’annullamento della decisione controversa, essendo la rettifica giustificata da altri sei motivi autonomi e sufficienti, non validamente contestati o non contestati affatto dal Portogallo.

La Corte rileva che il Portogallo non contesta davvero tale premessa, né dimostra che il motivo di primo grado riguardasse proprio i sei motivi autonomi su cui si fondava la decisione. Non vi è quindi né errore di diritto né violazione del legittimo affidamento. La censura di violazione della certezza del diritto è respinta perché si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata: il Tribunale non ha accolto le tesi della Commissione sulle carenze del sistema portoghese, ma si è limitato a dichiarare inconferente il motivo esaminato.

Esito e principio ricavabile

L’impugnazione è integralmente respinta e la Repubblica portoghese è condannata alle spese. La Corte ribadisce che, in presenza di carenze sistemiche nei controlli della condizionalità, la rettifica finanziaria della Commissione può essere calcolata in modo da riflettere il rischio per i Fondi derivante dall’inefficacia del sistema di controllo, senza essere confinata ai soli beneficiari effettivamente controllati.

Come è indicizzato

Materiefondo europeo agricolo di garanziafondo europeo agricolo per lo sviluppo ruralecondizionalità agricolarettifiche finanziariecontrolli e sanzioni in agricoltura

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