Corte di giustizia, Sentenza C-585/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019. — A. K. contro Krajowa Rada Sądownictwa e CP e DO contro Sąd Najwyższy. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Non discriminazione sulla base dell’età – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Articolo 9, paragrafo 1 – Diritto di ricorso – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio di indipendenza dei giudici – Creazione di una nuova sezione all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema), competente segnatamente per le cause relative al collocamento a riposo dei giudici di tale organo giurisdizionale – Sezione composta da giudici nominati ex novo dal presidente della Repubblica di Polonia su proposta del Consiglio nazionale della magistratura – Indipendenza di tale Consiglio – Potere di disapplicare la normativa nazionale non conforme al diritto dell’Unione – Primato del diritto dell’Unione. — Cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte esamina la riforma della Corte suprema polacca che ha abbassato l’età di pensionamento dei giudici e ha attribuito a una nuova Sezione disciplinare la competenza sulle controversie relative al collocamento a riposo dei giudici. La domanda centrale riguarda se tale sezione, vista la modalità di istituzione e di nomina dei suoi membri tramite la KRS, soddisfi i requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti dal diritto dell’Unione. La Corte dichiara il non luogo a statuire su alcune questioni divenute irrilevanti, ma afferma che, se il giudice nazionale accerta la mancanza di indipendenza della Sezione disciplinare, deve disapplicare le norme interne attributive di competenza.
Indipendenza e imparzialità della Sezione disciplinare della Corte suprema polacca e conseguenze sulla competenza giurisdizionale in cause relative alla discriminazione fondata sull’età
La questione giuridica
Se, in controversie in cui si lamenta una violazione del divieto di discriminazione fondata sull’età, l’articolo 47 della Carta, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 267 TFUE ostino a che la competenza sia attribuita in via esclusiva a una nuova sezione della Corte suprema polacca composta da giudici nominati su proposta di un consiglio nazionale della magistratura la cui indipendenza è messa in dubbio; e, in caso affermativo, se il giudice del rinvio debba disapplicare le norme nazionali attributive di tale competenza.
Principio di diritto
L’articolo 47 della Carta e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 ostano a che controversie relative all’applicazione del diritto dell’Unione siano attribuite in via esclusiva a un organo che, per le condizioni oggettive della sua istituzione, le sue caratteristiche e le modalità di nomina dei suoi membri, non offra sufficienti garanzie di indipendenza e imparzialità; spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, se la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy presenti tali carenze e, in caso positivo, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna che gli sottrae la competenza, così da consentire la trattazione da parte di un giudice indipendente e imparziale.
Norme richiamate
- Articolo 2 TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema polacca e tutela effettiva nei casi di discriminazione per età
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale riunito proveniente dal Sąd Najwyższy (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), nell’ambito di controversie riguardanti il collocamento a riposo anticipato di giudici della Corte suprema polacca dopo la riforma del 2017. La Corte si concentra, in particolare, sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della concentrazione di tali controversie nella Sezione disciplinare, organo di nuova istituzione, e sulla sua idoneità a offrire garanzie di indipendenza e imparzialità.
Contesto fattuale e normativo nazionale
La nuova legge sulla Corte suprema ha abbassato l’età di pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy da 70 a 65 anni, prevedendo che la prosecuzione dell’attività oltre tale limite fosse subordinata a dichiarazione dell’interessato, certificato medico, parere della KRS e autorizzazione del presidente della Repubblica. La stessa legge ha istituito la Sezione disciplinare e le ha attribuito la competenza, tra l’altro, sulle controversie in materia di diritto del lavoro, previdenza sociale e pensionamento obbligatorio dei giudici della Corte suprema. La KRS, a sua volta, è stata riformata: i 15 membri togati non sono più eletti dai loro pari, ma dalla Dieta. Il giudice del rinvio ha espresso seri dubbi sulla sua indipendenza rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo e ha evidenziato le circostanze della selezione dei membri della Sezione disciplinare.
Le questioni pregiudiziali
Nel fascicolo C‑585/18 il giudice del rinvio chiedeva, in sintesi, se una sezione di nuova istituzione composta da giudici scelti da un’autorità nazionale non indipendente possa essere considerata un giudice indipendente ai sensi del diritto dell’Unione e, in caso negativo, se il giudice adito debba disapplicare le norme nazionali che escludono la sua competenza. Nelle cause C‑624/18 e C‑625/18, oltre alla medesima questione sulla indipendenza della Sezione disciplinare, il giudice chiedeva se, in presenza di un organo non ancora costituito, fosse tenuto ad assumere provvedimenti per garantire una tutela provvisoria ai ricorrenti.
Rilevanza delle questioni e non luogo a statuire
La Corte dichiara il non luogo a statuire sulla prima questione nelle cause C‑624/18 e C‑625/18, poiché la Sezione disciplinare era stata nel frattempo costituita e la questione non era più necessaria per decidere le controversie principali. Analogamente, dichiara il non luogo a statuire sulle questioni della causa C‑585/18, poiché le modifiche legislative sopravvenute avevano eliminato l’assetto normativo contestato e fatto venire meno l’utilità della risposta ai fini del procedimento principale.
Competenza della Corte e ambito di applicazione del diritto dell’Unione
La Corte respinge le eccezioni di incompetenza: le controversie principali riguardano l’applicazione della direttiva 2000/78, quindi rientrano in una situazione disciplinata dal diritto dell’Unione. Ne consegue che trovano applicazione sia l’articolo 47 della Carta, sia l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che impone agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. La Corte chiarisce che la Carta si applica agli Stati membri quando essi attuano il diritto dell’Unione; nel caso di specie, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 riafferma espressamente il diritto a un ricorso effettivo per chi si ritenga leso da una mancata applicazione del principio di parità di trattamento.
Requisiti di indipendenza e imparzialità di un giudice ai sensi dell’articolo 47 della Carta
La Corte ricorda che il diritto a un ricorso effettivo implica il diritto a essere giudicati da un tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge. L’indipendenza presenta una dimensione esterna, ossia protezione da pressioni o ingerenze dei poteri pubblici, e una dimensione interna, collegata all’imparzialità e all’equidistanza dalle parti. Per valutare se un organo sia indipendente occorre esaminare, tra l’altro, le regole sulla sua composizione, sulla nomina dei membri, sulla durata del mandato e sulle garanzie contro pressioni esterne, nonché le apparenze di indipendenza che esso offra ai singoli.
Valutazione della KRS e della Sezione disciplinare
La Corte indica che il giudice del rinvio deve verificare, sulla base di tutti gli elementi pertinenti, se la KRS offra garanzie sufficienti di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo. Tra gli elementi potenzialmente rilevanti figurano:
- la riduzione del mandato in corso dei membri precedenti della KRS;
- il fatto che i 15 membri togati della KRS siano ora eletti dalla Dieta;
- l’eventuale presenza di irregolarità nella nomina di alcuni membri;
- il modo in cui la KRS esercita effettivamente le proprie competenze. La Corte sottolinea inoltre che il giudice nazionale può considerare, quanto alla Sezione disciplinare, diversi elementi: la sua competenza esclusiva su controversie delicate, la contestata riforma dell’età pensionabile dei giudici, il fatto che essa sia composta solo da giudici di nuova nomina e la particolare autonomia di cui gode all’interno del Sąd Najwyższy. La combinazione di tali circostanze può legittimamente far sorgere dubbi nei singoli sull’indipendenza e imparzialità dell’organo.
Conseguenze in caso di mancanza di indipendenza
Se il giudice del rinvio accerta che la Sezione disciplinare non soddisfa i requisiti di indipendenza e imparzialità, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 ostano a che tali controversie siano di competenza esclusiva di quell’organo. In tal caso, in forza del primato del diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione interna che attribuisce la competenza alla Sezione disciplinare e trattare la controversia il giudice che sarebbe competente in assenza della norma incompatibile, normalmente quello competente prima della riforma.
Ruolo degli articoli 2 e 19 TUE e dell’articolo 267 TFUE
La Corte osserva che l’esito interpretativo deriva già dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. Un esame separato degli articoli 2 e 19 TUE non è necessario, pur confermando tali disposizioni l’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Parimenti, la Corte ritiene non necessario interpretare ulteriormente l’articolo 267 TFUE ai fini della soluzione della controversia.
Dispositivo
La Corte dichiara:
- non vi è più luogo a rispondere alle questioni nella causa C‑585/18 e alla prima questione nelle cause C‑624/18 e C‑625/18;
- l’articolo 47 della Carta e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 ostano a che controversie relative all’applicazione del diritto dell’Unione ricadano nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale;
- spetta al giudice del rinvio verificare, sulla base di tutti gli elementi pertinenti, se la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy sia tale organo;
- se la verifica ha esito negativo, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna attributiva della competenza a quel collegio e garantire che la controversia sia decisa da un giudice indipendente e imparziale.
Principio di rilievo pratico
La sentenza è centrale per la tutela dell’indipendenza giudiziaria negli Stati membri: quando la controversia riguarda diritti conferiti dal diritto dell’Unione, la scelta del giudice competente non può essere affidata a un organo che non offra sufficienti garanzie di indipendenza, perché ciò svuoterebbe il diritto a un ricorso effettivo. Il principio ha forte impatto anche per la verifica, in concreto, dei sistemi nazionali di nomina dei giudici e dei consigli della magistratura.
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