Corte di giustizia, Sentenza C-706/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 novembre 2019. — X contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica relativa all’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 5, paragrafo 4 – Decisione concernente la domanda di ricongiungimento familiare – Conseguenze dell’inosservanza del termine per l’adozione di una decisione – Rilascio automatico di un permesso di soggiorno. — Causa C-706/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la direttiva 2003/86/CE nel senso che gli Stati membri non possono prevedere un rilascio automatico del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per il solo decorso del termine decisorio, se non è stata prima verificata la sussistenza dei requisiti richiesti. Il silenzio dell’amministrazione può essere disciplinato dal diritto nazionale, ma non fino al punto di imporre il rilascio di un titolo in assenza dei presupposti sostanziali. La decisione richiama il favor per il ricongiungimento familiare, ma ribadisce che la direttiva fissa anche condizioni materiali e procedurali che devono essere rispettate.
Rinvio pregiudiziale: la direttiva 2003/86/CE osta a una normativa nazionale che prevede il rilascio automatico del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare in caso di silenzio dell’amministrazione, senza verifica preventiva dei requisiti sostanziali
La questione giuridica
Se la direttiva 2003/86/CE, letta alla luce dell’articolo 3, paragrafo 5, e del suo obiettivo di fissare le condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, osti a una normativa belga che interpreta l’articolo 5, paragrafo 4, nel senso che la mancata decisione entro il termine comporta il rilascio d’ufficio del permesso di soggiorno, senza accertare previamente il possesso effettivo delle condizioni per il soggiorno.
Principio di diritto
La direttiva 2003/86/CE osta a una disciplina nazionale che, alla scadenza del termine per decidere sulla domanda di ricongiungimento familiare, impone il rilascio automatico d’ufficio di un permesso di soggiorno senza una previa verifica del soddisfacimento delle condizioni sostanziali previste dal diritto dell’Unione; gli Stati membri possono prevedere conseguenze del silenzio amministrativo, ma tali meccanismi non possono compromettere l’effetto utile della direttiva né autorizzare il rilascio di un titolo a chi non ha diritto al ricongiungimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/86/CE
- Articolo 1 direttiva 2003/86/CE
- Articolo 2 direttiva 2003/86/CE
- Articolo 3, paragrafo 5, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 5, paragrafi 2 e 4, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 11, paragrafo 2, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 13 direttiva 2003/86/CE
- Regolamento (CE) n. 1030/2002
- Direttiva 2004/38/CE
Rilascio automatico del permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare ex direttiva 2003/86/CE
La Corte di giustizia, con sentenza nella causa C-706/18, ha esaminato un rinvio pregiudiziale del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) relativo alle conseguenze del mancato rispetto del termine per decidere su una domanda di ricongiungimento familiare. La controversia opponeva una cittadina afghana allo Stato belga in merito al rigetto della sua domanda di visto per raggiungere il coniuge, beneficiario di protezione internazionale in Belgio.
Fatti e procedimento principale
X aveva presentato domanda di visto per ricongiungimento familiare presso l’ambasciata del Belgio a Islamabad per raggiungere il proprio asserito coniuge, F.S.M. La domanda era stata respinta per mancata prova del vincolo matrimoniale. Dopo un primo rigetto del ricorso, il Raad van State aveva annullato la decisione del giudice del rinvio e affermato, in sostanza, che il superamento del termine previsto dalla normativa belga comportava automaticamente il rilascio del permesso di soggiorno, anche in presenza di dubbi sull’esistenza del vincolo familiare.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare, in particolare:
- il considerando 6, che collega la direttiva alla protezione della famiglia e alla vita familiare;
- l’articolo 1, che fissa le condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti;
- l’articolo 2, che definisce, tra l’altro, il concetto di soggiornante, ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno;
- l’articolo 4, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di autorizzare l’ingresso e il soggiorno di determinati familiari, incluso il coniuge;
- l’articolo 5, paragrafi 2 e 4, relativo ai documenti probatori, alle indagini integrative e al termine entro cui comunicare la decisione;
- l’articolo 11, paragrafo 2, per i rifugiati;
- l’articolo 13, che disciplina l’autorizzazione all’ingresso e il rilascio del primo permesso di soggiorno.
Normativa belga e questione pregiudiziale
La disciplina belga prevedeva che, se entro sei mesi dalla domanda non fosse stata adottata alcuna decisione, il permesso di soggiorno "deve essere rilasciato". Il giudice del rinvio chiedeva se tale meccanismo di accettazione implicita fosse compatibile con la direttiva 2003/86/CE, poiché consentiva il rilascio del titolo senza verificare se il richiedente soddisfacesse effettivamente le condizioni sostanziali per il soggiorno.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/86 impone di decidere "non appena possibile" e comunque entro nove mesi, ma lascia alla legislazione nazionale la disciplina delle conseguenze della mancata decisione entro tale termine. Da ciò segue che gli Stati membri possono prevedere meccanismi di silenzio-assenso o di autorizzazione implicita, purché non pregiudichino l’effetto utile del diritto dell’Unione.
La Corte sottolinea che la direttiva persegue certamente l’obiettivo di favorire il ricongiungimento familiare, ma ha anche la funzione di fissare condizioni materiali comuni per il suo esercizio. Per questo le autorità nazionali devono verificare l’esistenza dei vincoli familiari asseriti, potendo richiedere documenti, convocare colloqui e svolgere indagini; per i rifugiati, devono tenere conto anche di altri mezzi di prova se mancano documenti ufficiali.
Ne deriva che il permesso di soggiorno può essere rilasciato solo dopo aver accertato che la domanda rientri effettivamente nel campo di applicazione della direttiva e che siano soddisfatte le condizioni previste. Una normativa nazionale che imponga il rilascio automatico del titolo, senza questo controllo preliminare, consente il rilascio di un permesso a soggetti che potrebbero non averne diritto e compromette quindi l’efficacia e gli obiettivi della direttiva.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che la direttiva 2003/86/CE osta a una normativa nazionale che, in caso di mancata decisione entro sei mesi dalla domanda di ricongiungimento familiare, impone il rilascio d’ufficio del permesso di soggiorno senza previa verifica delle condizioni previste dal diritto dell’Unione. Il silenzio dell’amministrazione può essere regolato dal diritto nazionale, ma non può tradursi in un automatismo incompatibile con i requisiti sostanziali della direttiva.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli operatori del diritto, la sentenza chiarisce che il termine procedimentale nella materia del ricongiungimento familiare non equivale, di per sé, a un diritto al titolo in assenza dei presupposti. La verifica documentale e sostanziale resta imprescindibile; i regimi nazionali di silenzio-assenso devono essere letti in modo conforme alla direttiva e non possono sostituire l’accertamento dei requisiti familiari e soggettivi richiesti.
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