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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-678/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019. — Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Disegni e modelli – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 90, paragrafo 1 – Misure provvisorie e cautelari – Competenza dei giudici nazionali di primo grado – Competenza esclusiva dei tribunali designati in tale disposizione. — Causa C-678/18

Giurisprudenza europea62018CJ0678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, in materia di disegni e modelli comunitari, le misure provvisorie e cautelari possono essere richieste non solo ai tribunali specializzati, ma anche a qualsiasi giudice nazionale che, per il diritto interno, sia competente a concedere misure analoghe per i disegni o modelli nazionali. La soluzione valorizza la lettera dell'articolo 90, il suo contesto sistematico e l'esigenza di tutela effettiva e rapida dei diritti. La competenza esclusiva dei tribunali dei disegni e modelli comunitari resta invece ferma per le azioni di merito previste dall'articolo 81.

Interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002: competenza dei giudici nazionali per misure provvisorie e cautelari in materia di disegni e modelli comunitari.

La questione giuridica

Se l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che attribuisce in modo vincolante a tutti i giudici nazionali ivi menzionati la competenza ad adottare misure provvisorie e cautelari per i disegni o modelli comunitari, oppure se lasci agli Stati membri la facoltà di riservare tale competenza in via esclusiva ai soli tribunali dei disegni e modelli comunitari designati ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1.

Principio di diritto

L'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che i giudici degli Stati membri che sono competenti a ordinare misure provvisorie o cautelari in relazione a un disegno o modello nazionale sono parimenti competenti a disporre tali misure anche in relazione a un disegno o modello comunitario; gli Stati membri non possono quindi riservare in via esclusiva tale competenza ai soli tribunali dei disegni e modelli comunitari designati dall'articolo 80, paragrafo 1.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 80 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 81 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 90 del regolamento (CE) n. 6/2002

Interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia nata da un ricorso nell'interesse della legge promosso dal Procureur-Generaal contro una decisione del giudice cautelare del rechtbank Amsterdam. Il tema è la ripartizione di competenza, nei Paesi Bassi e più in generale negli Stati membri, per l'adozione di misure provvisorie e cautelari in materia di disegni e modelli comunitari.

Fatti e procedimento principale

La controversia prende le mosse da un conflitto tra Spin Master Ltd, titolare di un disegno o modello comunitario relativo a un giocattolo, e High5 Products BV, che commercializzava un prodotto analogo. Dopo una diffida rimasta senza effetto, Spin Master ha chiesto al giudice cautelare di Amsterdam un divieto di commercializzazione per il solo territorio dei Paesi Bassi. Il giudice olandese di primo grado ha ritenuto di essere competente, mentre il procuratore generale ha promosso un ricorso nell'interesse della legge sostenendo che, per i disegni e modelli comunitari, la competenza spetterebbe in via esclusiva ai tribunali designati dall'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Normativa rilevante

La Corte richiama il sistema del regolamento (CE) n. 6/2002, in particolare:

  • articolo 80, che impone agli Stati membri di designare un numero limitato di tribunali dei disegni e modelli comunitari;
  • articolo 81, che attribuisce a tali tribunali una competenza esclusiva per le azioni di contraffazione, accertamento negativo, nullità e domande riconvenzionali di nullità;
  • articolo 90, paragrafo 1, che consente di chiedere misure provvisorie e cautelari alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari, quando tali misure sono contemplate dal diritto nazionale per i disegni o modelli nazionali.

Ricevibilità del rinvio pregiudiziale

La Corte respinge il dubbio sulla ricevibilità, osservando che il fatto che il ricorso nell'interesse della legge non modifichi la situazione inter partes non esclude la competenza a rinviare. Ciò che conta è che il giudice eserciti una funzione giurisdizionale e debba interpretare il diritto dell'Unione per statuire nella causa pendente.

Ragionamento della Corte

Interpretando l'articolo 90, paragrafo 1, la Corte valorizza anzitutto il testo: il riferimento alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, «compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari», mostra che tali misure non sono riservate ai soli giudici specializzati. Il termine «può» non attribuisce agli Stati membri un margine discrezionale sulla competenza interna, ma si riferisce alla facoltà del soggetto interessato di chiedere la misura.

Sul piano sistematico, la disposizione si colloca nel titolo IX del regolamento, dedicato alla competenza e procedura, e nella sezione sulle controversie in tema di contraffazione e validità. La Corte osserva che l'articolo 90, come gli altri articoli della sezione, rinvia alle azioni di cui all'articolo 81 e non crea una deroga tale da concentrare la competenza cautelare solo nei tribunali specializzati.

Quanto agli obiettivi, la Corte sottolinea che il regolamento mira sì alla specializzazione dei tribunali per assicurare un'interpretazione uniforme, ma al tempo stesso esige un'effettiva tutela dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario in tutto il territorio dell'Unione. Per le misure provvisorie e cautelari prevalgono quindi esigenze di prossimità e efficacia: esse devono poter essere adottate rapidamente dal giudice nazionale che, in base al diritto interno, può già concedere misure equivalenti per i disegni nazionali. Il carattere temporaneo di tali misure impedisce che esse pregiudichino il merito, che resta riservato ai tribunali dei disegni e modelli comunitari.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che i tribunali degli Stati membri competenti ad adottare misure provvisorie o cautelari per un disegno o modello nazionale sono anche competenti a disporle per un disegno o modello comunitario. Ne deriva che gli Stati membri non possono limitare in via esclusiva tale competenza ai soli tribunali dei disegni e modelli comunitari.

Principio affermato

La tutela cautelare dei disegni e modelli comunitari segue la competenza cautelare già attribuita dal diritto nazionale per i modelli nazionali; la specializzazione dei tribunali designati ex articolo 80 resta decisiva per il merito, ma non esclude la competenza concorrente degli altri giudici nazionali in sede provvisoria e cautelare.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitarimisure provvisorie e cautelaricompetenza giurisdizionaleproprietà intellettuale

Testo integrale

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