Cassazione Civile, Ordinanza n. 07838/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nella gestione separata INPS. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accertato il diritto del beneficiario alla pensione a decorrere dall'1.1.2008, cioè dal giorno successivo al compimento dell'età pensionabile, e non dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa presentata il 1.11.2012. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel testo non è specificato il contenuto sostanziale di tale motivo; il controricorrente ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che la sentenza di appello era stata validamente notificata via PEC al domicilio digitale del difensore dell'INPS il 20.1.2021 e che il ricorso, notificato il 16.7.2021, era quindi oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente l'eccezione di inammissibilità e l'ha ritenuta fondata. Ha affermato che la notifica della sentenza all'INPS, effettuata presso il difensore costituito, è valida e idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, in quanto equiparabile alla notifica al procuratore ex art. 170 c.p.c. Poiché l'INPS non ha dimostrato la tempestività del ricorso e la notificazione è avvenuta oltre il termine breve, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente l'Istituto è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
Il termine breve per proporre impugnazione decorre dalla valida notificazione della sentenza.
art. 170 c.p.c.
La notificazione della sentenza effettuata all'ente presso il difensore costituito è equiparata a quella al procuratore costituito e fa decorrere il termine breve.
art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai fini della decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza al soggetto rappresentato, eseguita presso il difensore costituito o al domicilio digitale eletto, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
- In sede di legittimità, chi propone ricorso ha l'onere di dimostrarne la tempestività quando la controparte contesti la decorrenza del termine breve.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente da valida notificazione della sentenza, deve essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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