Cassazione Penale, Sentenza n. 2540/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di primo grado resta quindi operativa nei suoi effetti sostanziali, essendosi estinta la possibilità di rinnovare il sindacato di merito davanti alla Corte di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per porto ingiustificato di arma bianca (riqualificato ex art. 4 L. 18/4/1975 n.110) chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità della condotta ai sensi dell'art. 131‑bis c.p.. La Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione (art. 568, comma 5 c.p.p.) ma l'ha dichiarata inammissibile perché strutturata come gravame di puro merito: chiedeva la riconsiderazione degli elementi di fatto per dimostrare la tenuità della condotta, attività non consentita alla Corte di legittimità. Conseguentemente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende per l'irritualità/colpa dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma che punisce il porto ingiustificato di arma bianca impropria; la condotta della ricorrente è stata ritenuta riconducibile a tale fattispecie (riqualificazione dell'originaria imputazione).
art. 699 c.p. (comma finale) - imputazione originaria
Riferimento all'imputazione originaria poi riqualificata in violazione dell'art. 4 L. 110/1975.
art. 131‑bis c.p.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; invocata dalla ricorrente ma non valutabile dalla Corte di cassazione se la richiesta si traduce in un sindacato di fatto sugli elementi probatori senza evidenziare un vizio di diritto o di motivazione nella decisione impugnata.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Norma processuale che disciplina l'impugnazione delle sentenze alla sola pena dell'ammenda; qui utilizzata per qualificare correttamente l'impugnazione come ricorso per cassazione.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Previsione procedurale richiamata per lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta (modalità agevolata prevista in quel periodo normativo).
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad altre sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata per la condanna alle spese e come base per il decreto sanzionatorio accessorio.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare l'applicazione di una somma in favore della Cassa delle ammende connessa alla colpa/irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito volto a riconsiderare gli elementi di fatto o la valutazione della tenuità della condotta: le questioni devono essere impostate come vizio di diritto, omessa o contraddittoria motivazione o violazione di norme processuali.
- Se si invoca l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. è necessario dimostrare che il tema si risolva con questioni di diritto o di motivazione non valutate dal giudice di merito, non semplicemente chiedere la rivalutazione della prova o degli elementi fattuali.
- Le sentenze che infliggono solo la pena dell'ammenda devono essere impugnate con il ricorso per cassazione (art. 568 c.p.p., comma 5); tuttavia la qualificazione dell'impugnazione non garantisce l'ammissibilità se il contenuto è un gravame di merito.
- Impugnazioni manifestamente irrituali o fondate su valutazioni esclusivamente di fatto possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi degli istituti richiamati, soprattutto se integra colpa nell'impugnazione.
- Per preservare l'ammissibilità in Cassazione, formulare i motivi in termini di errore di diritto o di carenza logico‑argomentativa della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando puntualmente quali passaggi argomentativi sarebbero mancanti o contraddittori.
Testo integrale
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