Cassazione Penale, Sentenza n. 16560/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza d'appello che aveva riqualificato la condotta di Monti come partecipazione alla cosca Megna ('ndrangheta), aveva riconosciuto la continuazione con precedente reato associativo e aumentato la pena. Il ricorso deduceva: (1) vizio di qualificazione della fattispecie e valutazione insufficiente della "copiata" e della veste di "capo giovani" a fini dirigenziali; (2) mancato riconoscimento dell'aggravante della disponibilità di armi ex art.416-bis, comma 4 c.p., sostenendo che in una struttura federale come la 'ndrangheta la disponibilità può essere valutata nell'ambito del sodalizio complessivo; (3) errato riconoscimento della continuazione con precedente condanna, per non avere adeguatamente considerato il lungo periodo di detenzione, il percorso rieducativo e la possibile cessazione della determinazione criminosa; (4) vizi nella determinazione della pena (art.133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto il motivo relativo alla riqualificazione direzionale (valutazione di merito sulle prove non sindacabile in cassazione) ma ha accolto: (a) il motivo relativo all'aggravante di cui all'art.416-bis, comma 4 c.p., ritenendo necessario valutare la disponibilità diffusa di armi in una struttura 'ndranghetistica e annullando la sentenza limitatamente a tale aggravante con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuova valutazione; (b) il motivo sul riconoscimento della continuazione, ritenuto viziato per mancato concreto esame della posizione di Monti (periodo di detenzione di sei anni, benefici penitenziari e assenza di evidenze di continuativa partecipazione durante la carcerazione): anche su questo punto annullamento e rinvio ad altra sezione per rivalutare la sussistenza dell'unica determinazione a delinquere. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è risultato assorbito.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen., commi 1 e 2
Riferimento alla fattispecie di associazione mafiosa; la Corte ha richiamato i criteri probatori per qualificare la partecipazione e ha ritenuto non sindacabile in cassazione la rivalutazione dei ruoli svolta dal giudice di merito
art. 416-bis cod. pen., comma 4
Aggravante per disponibilità di armi: la Corte interpreta che, in presenza di una 'ndrangheta a struttura federale, la disponibilità di armi può essere valutata sul piano della macro-associazione (disponibilità "diffusa") e può essere riconosciuta anche in capo a partecipi di locali che non abbiano direttamente dimostrato possesso di armi, purché risulti verificata la disponibilità nell'ambito del sodalizio o la consapevolezza/colpevolezza del singolo
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione al tema della continuazione: la Cassazione ricorda che per il riconoscimento del vincolo integrativo occorre accertare l'"unica determinazione a delinquere" e che tale accertamento richiede valutazione rigorosa degli indicatori fattuali
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena; nel ricorso si contestava la quantificazione ma la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dopo le decisioni sugli altri profili
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di merito delle prove (riequilibrio probatorio): può censurare solo la logica e la coerenza della motivazione rispetto alle fonti di prova.
- In materia di mafie storiche come la 'ndrangheta, l'aggravante della disponibilità di armi può essere riconosciuta anche se le armi sono concretamente riscontrate in altre cellule: si valuta la disponibilità nell'ambito della macro-struttura e la consapevolezza del singolo partecipante.
- Il riconoscimento della continuazione richiede prova rigorosa dell'"unica determinazione a delinquere": vanno valutati omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, e l'effetto di periodi di detenzione; la detenzione non interrompe automaticamente il vincolo in contesti mafiosi, ma può farlo se emergono indizi concreti di rieducazione e di mancato collegamento con l'associazione.
- Se la Cassazione annulla per vizi relativi all'aggravante o alla continuazione, la causa viene rinviata al giudice d'appello per nuova valutazione coerente con i principi richiamati; le modifiche su questi profili possono incidere sul trattamento sanzionatorio complessivo.
- Nelle contestazioni di ruoli apicali va sempre distinta la prova documentale/indiziaria (es. elenchi, appellativi) dalla loro effettiva capacità probatoria: appellativi o elenchi non sono automaticamente sintomatici di ruolo dirigenziale senza altri riscontri fattuali.
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