Ordinanza n. 1175/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari più idonee, prima fra tutte la sospensione dell’efficacia, - del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2025, a firma del Capo Dipartimento dott.ssa -OMISSIS- (doc. 1), comunicato con lettera del Dipartimento per l’Amministrazione Generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Ufficio IV – Relazioni sindacali del Ministero dell’Interno, n. -OMISSIS- e con nota del medesimo Dipartimento, Direzione centrale per le politiche del personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno, n. -OMISSIS- d-OMISSIS-, con cui è stato disposto il trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, del Prefetto Dott. -OMISSIS- dal 1° febbraio 2026 – data prevista per il collocamento a riposo per limiti di età – fino al 31 gennaio 2027, in qualità di-OMISSIS--; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di trattenimento in servizio di un prefetto dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'organizzazione sindacale ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024, il trattenimento in servizio di un prefetto oltre la data prevista per il collocamento a riposo per limiti di età. È stata chiesta, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del decreto. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare conto della domanda cautelare e della posizione del sindacato; il TAR ha espressamente riservato ogni valutazione sulla legittimazione e sull'interesse ad agire del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., ritenendo che il provvedimento, pur incidendo indirettamente sulla dotazione del personale a livello nazionale, produca effetti diretti circoscritti all'ambito territoriale di competenza del TAR Campania e risponda a esigenze attuali e specifiche della provincia di Napoli. In sede cautelare, con valutazione sommaria e riservando ogni ulteriore esame, anche sulla legittimazione e sull'interesse ad agire del sindacato, ha ritenuto prevalente la tutela della continuità nello svolgimento dell'incarico, quale configurata dall'amministrazione, rispetto alle aspettative dei potenziali aspiranti all'attribuzione del posto vacante. Ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per la tutela interinale, respingendo la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 165, l. 30 dicembre 2024, n. 207
Base normativa richiamata nel decreto impugnato per disporre il trattenimento in servizio del prefetto.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Applicato per affermare la competenza territoriale del TAR, in ragione degli effetti diretti del provvedimento circoscritti al territorio e delle esigenze specifiche della provincia di Napoli.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare, respinta per insussistenza dei presupposti della tutela interinale.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale del giudice amministrativo, un provvedimento avente riflessi indiretti sulla dotazione del personale a livello nazionale può rientrare nella competenza del TAR territorialmente individuato quando i suoi effetti diretti siano circoscritti all'ambito territoriale di quel tribunale e il provvedimento risponda a esigenze attuali e specifiche di tale territorio.
- In sede cautelare, nel bilanciamento tra le aspettative dei potenziali aspiranti alla copertura di un posto vacante e l'interesse alla continuità nello svolgimento dell'incarico configurato dall'amministrazione, può prevalere quest'ultimo quando le motivazioni del provvedimento impugnato lo giustifichino; in tal caso la sospensione dell'atto deve essere negata.
- La valutazione cautelare sommaria può lasciare impregiudicata la verifica della legittimazione e dell'interesse ad agire del ricorrente, senza che tale riserva impedisca la decisione negativa sulla domanda cautelare.
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