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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33905/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello del 25/10/2021 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. L'imputato era stato condannato per il reato di minaccia aggravata per avere, nel luglio 2016, rivolto a Di Carlo Cristian espressioni minacciose e ingiuriose (testualmente: "delinquente, farabutto, ti sparo a te e a tutta la famiglia figlio di puttana"). In primo grado fu condannato a un mese di reclusione con sospensione condizionale e risarcimento a favore della parte civile; in appello fu ridotta la somma liquidata a titolo di risarcimento a euro 1.000,00. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per presunta erronea valutazione delle dichiarazioni, sostenendo che la condanna si fonderebbe solo sulla deposizione della persona offesa contraddetta da altri testi; (ii) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, meri rilievi di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato e adeguatamente motivato dalla Corte territoriale; il primo motivo è stato giudicato generico e volto a proporre una diversa lettura del fatto senza indicare in che modo la motivazione impugnata sarebbe illogica o carente. Il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità, è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva spiegato, con motivazione congrua, l'esistenza di ostacoli all'applicazione dell'art. 131-bis, in particolare la grave efficacia intimidatoria delle minacce, le ingiurie rivolte all'intero nucleo familiare e le modalità della condotta (la frase "ti sparo a te e tutta la tua famiglia"). Per effetto di ciò il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove testimonali senza indicare in modo specifico e motivato la discrepanza rispetto alla motivazione impugnata; il ricorso non può limitarsi a una lettura alternativa del materiale probatorio.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b))

    Invocata in relazione all'art. 131-bis, la norma di legittimità è stata applicata per valutare la correttezza formale del motivo; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva fornito adeguata motivazione di carattere ostativo all'applicazione della causa di non punibilità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando la condotta presenti indici ostativi quali grave efficacia intimidatoria, minacce rivolte al nucleo familiare e modalità particolarmente aggressive; la Corte d'appello ha escluso l'applicazione richiamando tali elementi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso in cassazione, l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale previsione comminando euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362)

    Richiamato il principio secondo cui la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e la scelta tra versioni contrastanti spettano ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo sul profilo della congruità e logicità della motivazione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso proporre semplicemente una diversa valutazione delle prove: il ricorso deve indicare in modo puntuale e motivato le incongruenze, omissioni o illogicità della motivazione impugnata.
  • Nel dedurre un presunto travisamento della prova dichiarativa, va dimostrato che l'interpretazione alternativa abbia una verosimiglianza non immediatamente smentibile e che l'accertamento del fatto implichi ragionevoli profili di illogicità o contraddizione nella motivazione di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando la condotta presenti rilevante efficacia intimidatoria, sia rivolta al nucleo familiare o assuma modalità particolarmente aggressive; la giurisprudenza la interpreta restrittivamente.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o meramente riformulativi può comportare sanzioni pecuniarie e la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Per un efficace ricorso in Cassazione, oltre a contestare la motivazione, è utile: a) indicare passaggi testuali della sentenza impugnata ritenuti illogici o contraddittori; b) spiegare con precisione il nesso logico mancante; c) evitare argomentazioni che si riducano a una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti.

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