Cassazione Penale, Sentenza n. 33905/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello del 25/10/2021 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. L'imputato era stato condannato per il reato di minaccia aggravata per avere, nel luglio 2016, rivolto a Di Carlo Cristian espressioni minacciose e ingiuriose (testualmente: "delinquente, farabutto, ti sparo a te e a tutta la famiglia figlio di puttana"). In primo grado fu condannato a un mese di reclusione con sospensione condizionale e risarcimento a favore della parte civile; in appello fu ridotta la somma liquidata a titolo di risarcimento a euro 1.000,00. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per presunta erronea valutazione delle dichiarazioni, sostenendo che la condanna si fonderebbe solo sulla deposizione della persona offesa contraddetta da altri testi; (ii) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, meri rilievi di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato e adeguatamente motivato dalla Corte territoriale; il primo motivo è stato giudicato generico e volto a proporre una diversa lettura del fatto senza indicare in che modo la motivazione impugnata sarebbe illogica o carente. Il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità, è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva spiegato, con motivazione congrua, l'esistenza di ostacoli all'applicazione dell'art. 131-bis, in particolare la grave efficacia intimidatoria delle minacce, le ingiurie rivolte all'intero nucleo familiare e le modalità della condotta (la frase "ti sparo a te e tutta la tua famiglia"). Per effetto di ciò il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove testimonali senza indicare in modo specifico e motivato la discrepanza rispetto alla motivazione impugnata; il ricorso non può limitarsi a una lettura alternativa del materiale probatorio.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b))
Invocata in relazione all'art. 131-bis, la norma di legittimità è stata applicata per valutare la correttezza formale del motivo; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva fornito adeguata motivazione di carattere ostativo all'applicazione della causa di non punibilità.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando la condotta presenti indici ostativi quali grave efficacia intimidatoria, minacce rivolte al nucleo familiare e modalità particolarmente aggressive; la Corte d'appello ha escluso l'applicazione richiamando tali elementi.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso in cassazione, l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale previsione comminando euro 3.000,00.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362)
Richiamato il principio secondo cui la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e la scelta tra versioni contrastanti spettano ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo sul profilo della congruità e logicità della motivazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso proporre semplicemente una diversa valutazione delle prove: il ricorso deve indicare in modo puntuale e motivato le incongruenze, omissioni o illogicità della motivazione impugnata.
- Nel dedurre un presunto travisamento della prova dichiarativa, va dimostrato che l'interpretazione alternativa abbia una verosimiglianza non immediatamente smentibile e che l'accertamento del fatto implichi ragionevoli profili di illogicità o contraddizione nella motivazione di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando la condotta presenti rilevante efficacia intimidatoria, sia rivolta al nucleo familiare o assuma modalità particolarmente aggressive; la giurisprudenza la interpreta restrittivamente.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o meramente riformulativi può comportare sanzioni pecuniarie e la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Per un efficace ricorso in Cassazione, oltre a contestare la motivazione, è utile: a) indicare passaggi testuali della sentenza impugnata ritenuti illogici o contraddittori; b) spiegare con precisione il nesso logico mancante; c) evitare argomentazioni che si riducano a una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti.
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