Sentenza n. 95/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza n. 130/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza irrevocabile del Tribunale Ordinario di Potenza n. 130/2024, recante condanna al pagamento del beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza, notificata al Ministero e divenuta irrevocabile, con la quale l’Amministrazione era stata condannata al pagamento di somme relative al beneficio economico previsto dall’art. 1 della l. n. 107/2015. Dedotta l’inerzia ministeriale e il mancato integrale adempimento del titolo giudiziale, il ricorrente ha chiesto la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza civile irrevocabile, pagando al ricorrente le somme spettanti in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha assegnato all’Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Il Collegio ha ritenuto provata l’inerzia dell’Amministrazione e ha precisato che l’onere di provare l’adempimento grava sul debitore, prova che non è stata fornita. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, con compenso posto a carico del Ministero e liquidato in euro 300,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha verificato il rispetto del termine per la proposizione dell’azione e ha adottato le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Disciplina il rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza e i relativi termini processuali, ritenuti rispettati.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni è stato ritenuto necessario per poter procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della condanna contenuta nella sentenza civile da eseguire.
art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002
È stato utilizzato quale parametro per la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta, determinato in euro 300,00.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza irrevocabile del giudice ordinario recante una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro.
- L’inerzia dell’amministrazione obbligata a conformarsi a una sentenza irrevocabile del giudice ordinario integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a fissare un termine per l’adempimento e ad adottare le ulteriori misure esecutive previste dall’art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione deduce o dovrebbe dimostrare l’avvenuto adempimento, l’onere della prova dell’esecuzione grava sul debitore pubblico; in assenza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il relativo compenso e gli atti necessari all’esecuzione sostitutiva.
- Ai fini dell’azione di ottemperanza contro un’amministrazione debitrice, deve essere inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
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