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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28362/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto dell'11-11-2024 che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva nuovamente rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di Marilli contro la dichiarazione di inammissibilita dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Due motivi: (1) violazione degli artt. 76 e 96, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 per aver ritenuto inammissibile l'istanza sulla base di una lettura formale (uso del presente) dell'autocertificazione, senza considerare che la dichiarazione di zero redditi riferita all'anno d'imposta 2013 era chiara e che l'autocertificazione deve poter assolvere l'onere dichiarativo; (2) violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in quanto il Tribunale non ha tenuto conto che la parte convenuta (Agenzia delle Entrate) non si era opposta e aveva dichiarato di avere accertato la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio, e non ha attivato i poteri d'ufficio previsti per le verifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. Ha affermato che l'autodichiarazione di assenza totale di reddito e' una situazione possibile e che la legge (d.P.R. 115/2002) prevede che la semplice autocertificazione possa assolvere l'obbligo dichiarativo, mentre il giudice non puo' sindacare l'attendibilita' dell'autocertificazione salvo che emergano indizi gravi, precisi e concordanti. Il Tribunale di Taranto e' stato censurato per una valutazione meramente formale (dedurre dal solo uso del presente che la dichiarazione si riferisse al momento della richiesta e non all'anno d'imposta rilevante) e per non avere considerato la possibilita' di chiedere integrazioni o di trasmettere gli atti alla Guardia di Finanza ai sensi delle norme vigenti. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in distinta composizione, con precisazioni sul corretto inquadramento giuridico dell'autocertificazione e dei poteri istruttori del giudice.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76

    Definisce i parametri reddituali e la fonte (ultima dichiarazione dei redditi) per determinare il reddito ai fini dell'istanza; pero' l'obbligo dichiarativo puo' essere assolto mediante autodichiarazione quando, per i limiti previsti, non sussiste obbligo di produrre la dichiarazione fiscale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 79

    art. 79, commi relativi all'integrazione della domanda

    Attribuisce al giudice il potere di chiedere alla parte l'integrazione della documentazione e prevede che il giudice dichiari l'inammissibilita' solo in caso di mancata collaborazione; l'autodichiarazione puo' assolvere l'onere dichiarativo e non va invalidata per mere formalita.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 96

    Consente al magistrato, prima di respingere l'istanza, di valutare se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni richieste e di trasmettere la domanda alla Guardia di Finanza per verifiche; stabilisce i poteri istruttori del giudice e i limiti del controllo sulla autodichiarazione.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Norma richiamata dalla difesa per evidenziare l'efficacia dichiarativa/formatrice degli atti e delle comunicazioni della parte convenuta; nella vicenda la Corte rileva che la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate circa l'accertamento dei presupposti non poteva essere ignorata e semmai imponeva al giudice di attivare i poteri istruttori, non di penalizzare l'opponente.

Massime di principio

  • L'autodichiarazione di assenza totale di reddito e' ammissibile e ha valore probatorio: il giudice non puo' disattenderla con controlli meramente formali
  • Il rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio puo' essere motivato solo se emergono indizi gravi, precisi e concordanti che smentiscono le dichiarazioni rese dall'istante
  • Il giudice deve, prima di respingere per inammissibilita', utilizzare gli strumenti procedurali previsti (richiesta di integrazioni ai sensi dell'art.79 e possibilita' di trasmettere gli atti alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art.96) e non decidere sulla base di un'interpretazione meramente grammaticale della domanda
  • Se la parte convenuta (es. Agenzia delle Entrate) dichiara di avere accertato i presupposti per la concessione del beneficio, il giudice deve tenere conto di tale dichiarazione e, se necessario, attivare i poteri d'ufficio per le verifiche, senza trasferire sull'opponente l'onere di provare l'impossibilita' di produrre documenti
  • In presenza di vizi procedurali o di una motivazione carente e meramente formale, la Corte annulla e rinvia per nuovo giudizio con diversa composizione, indicando i criteri interpretativi corretti

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