Cassazione Penale, Sentenza n. 28362/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto dell'11-11-2024 che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva nuovamente rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di Marilli contro la dichiarazione di inammissibilita dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Due motivi: (1) violazione degli artt. 76 e 96, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 per aver ritenuto inammissibile l'istanza sulla base di una lettura formale (uso del presente) dell'autocertificazione, senza considerare che la dichiarazione di zero redditi riferita all'anno d'imposta 2013 era chiara e che l'autocertificazione deve poter assolvere l'onere dichiarativo; (2) violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in quanto il Tribunale non ha tenuto conto che la parte convenuta (Agenzia delle Entrate) non si era opposta e aveva dichiarato di avere accertato la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio, e non ha attivato i poteri d'ufficio previsti per le verifiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. Ha affermato che l'autodichiarazione di assenza totale di reddito e' una situazione possibile e che la legge (d.P.R. 115/2002) prevede che la semplice autocertificazione possa assolvere l'obbligo dichiarativo, mentre il giudice non puo' sindacare l'attendibilita' dell'autocertificazione salvo che emergano indizi gravi, precisi e concordanti. Il Tribunale di Taranto e' stato censurato per una valutazione meramente formale (dedurre dal solo uso del presente che la dichiarazione si riferisse al momento della richiesta e non all'anno d'imposta rilevante) e per non avere considerato la possibilita' di chiedere integrazioni o di trasmettere gli atti alla Guardia di Finanza ai sensi delle norme vigenti. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in distinta composizione, con precisazioni sul corretto inquadramento giuridico dell'autocertificazione e dei poteri istruttori del giudice.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76
Definisce i parametri reddituali e la fonte (ultima dichiarazione dei redditi) per determinare il reddito ai fini dell'istanza; pero' l'obbligo dichiarativo puo' essere assolto mediante autodichiarazione quando, per i limiti previsti, non sussiste obbligo di produrre la dichiarazione fiscale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 79
art. 79, commi relativi all'integrazione della domanda
Attribuisce al giudice il potere di chiedere alla parte l'integrazione della documentazione e prevede che il giudice dichiari l'inammissibilita' solo in caso di mancata collaborazione; l'autodichiarazione puo' assolvere l'onere dichiarativo e non va invalidata per mere formalita.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 96
Consente al magistrato, prima di respingere l'istanza, di valutare se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni richieste e di trasmettere la domanda alla Guardia di Finanza per verifiche; stabilisce i poteri istruttori del giudice e i limiti del controllo sulla autodichiarazione.
art. 115 cod. proc. civ.
Norma richiamata dalla difesa per evidenziare l'efficacia dichiarativa/formatrice degli atti e delle comunicazioni della parte convenuta; nella vicenda la Corte rileva che la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate circa l'accertamento dei presupposti non poteva essere ignorata e semmai imponeva al giudice di attivare i poteri istruttori, non di penalizzare l'opponente.
Massime di principio
- L'autodichiarazione di assenza totale di reddito e' ammissibile e ha valore probatorio: il giudice non puo' disattenderla con controlli meramente formali
- Il rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio puo' essere motivato solo se emergono indizi gravi, precisi e concordanti che smentiscono le dichiarazioni rese dall'istante
- Il giudice deve, prima di respingere per inammissibilita', utilizzare gli strumenti procedurali previsti (richiesta di integrazioni ai sensi dell'art.79 e possibilita' di trasmettere gli atti alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art.96) e non decidere sulla base di un'interpretazione meramente grammaticale della domanda
- Se la parte convenuta (es. Agenzia delle Entrate) dichiara di avere accertato i presupposti per la concessione del beneficio, il giudice deve tenere conto di tale dichiarazione e, se necessario, attivare i poteri d'ufficio per le verifiche, senza trasferire sull'opponente l'onere di provare l'impossibilita' di produrre documenti
- In presenza di vizi procedurali o di una motivazione carente e meramente formale, la Corte annulla e rinvia per nuovo giudizio con diversa composizione, indicando i criteri interpretativi corretti
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