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Sentenza

Sentenza n. 5135/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento: - del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo, emesso in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-; - di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso;

Giustizia amministrativa202215617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Roma, adottato ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, fondato sulla condanna riportata per il reato previsto dall'art. 73, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 309/1990, ritenuto ostativo al rilascio del titolo. Con un'unica articolata doglianza ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998, il mancato accertamento della propria pericolosità sociale e carenze istruttorie. Ha inoltre richiamato la presenza di vincoli familiari e la durata del soggiorno in Italia. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR e dell'appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, dichiarando di essere stato autorizzato a permanere in Italia con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286/1998 e di avere ottenuto, sulla base di tale decreto, un permesso di soggiorno dalla Questura di Roma.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia formale al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a., senza definire nel merito la domanda di annullamento. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha tuttavia rilevato l'evidente infondatezza delle censure, già evidenziata nella fase cautelare: la condanna, per le modalità del fatto e per la pena irrogata, era stata ritenuta indice di concreta pericolosità sociale e elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; i vincoli familiari e la durata del soggiorno erano stati valutati dall'Amministrazione, ma considerati recessivi rispetto all'allarme sociale e alla pericolosità connessa al reato, anche in ragione dei contatti con ambienti criminali dediti al traffico di droga. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 4, comma 3, e 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è stato fondato sulla natura ostativa della condanna riportata dal richiedente.

  • art. 5 d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla necessità di valutare la pericolosità sociale e gli ulteriori elementi rilevanti ai fini del soggiorno.

  • art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna per il reato previsto dalla disposizione è stata considerata dall'Amministrazione e dal giudice, nella fase cautelare, reato ostativo al rilascio del permesso richiesto e indice di concreta pericolosità sociale.

  • art. 31 d.lgs. n. 286/1998

    Il decreto del Tribunale per i minorenni adottato ai sensi di tale disposizione ha consentito la permanenza del ricorrente in Italia e il successivo rilascio di un permesso di soggiorno, determinando la rinuncia al ricorso.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La rinuncia formale al ricorso ha costituito presupposto per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'estinzione a seguito della rinuncia e per porre le spese di lite a carico del ricorrente, in ragione dell'infondatezza delle censure.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a., senza una decisione di merito sulla domanda di annullamento.
  • Ai fini della regolazione delle spese conseguente alla rinuncia, il giudice può valutare la manifesta infondatezza delle censure alla luce degli elementi già esaminati nella fase cautelare.
  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una condanna per un reato ritenuto ostativo può essere valutata quale indice di concreta pericolosità sociale, considerando le modalità del fatto e la sanzione irrogata.
  • La presenza di vincoli familiari e la durata del soggiorno in Italia non prevalgono necessariamente sull'esigenza di tutela dell'ordine pubblico quando l'Amministrazione abbia motivatamente ritenuto tali elementi recessivi rispetto alla pericolosità sociale desunta dalla condanna e dalle modalità della condotta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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