Cassazione Civile, Ordinanza n. 00531/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta contro una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro irrogata dall’autorità di vigilanza con delibera del 6 aprile 2011. La corte d’appello aveva dichiarato l’opposizione inammissibile perché tardiva, ritenendo perfezionata la notificazione della delibera il 30 aprile 2011 e, quindi, scaduto il termine di 60 giorni previsto per chi risieda all’estero. Il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 142 e 149 c.p.c. e dell’art. 8, commi 2, 3 e 4, l. n. 890 del 1982, sostenendo che la notificazione era stata eseguita a un indirizzo in Italia nonostante l’ente notificante fosse a conoscenza del suo trasferimento all’estero, con conseguente necessità di applicare l’art. 142 c.p.c.; ha inoltre censurato l’affermazione secondo cui bastasse la prova della sola spedizione della raccomandata contenente l’avviso di deposito, senza la prova dell’effettiva ricezione della CAD da parte del destinatario. Ha richiamato, a sostegno, il successivo orientamento delle Sezioni Unite sul perfezionamento della notifica postale in caso di mancata consegna del plico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la decisione impugnata aveva considerato sufficiente, per il perfezionamento della notificazione a mezzo posta, la sola prova della spedizione della raccomandata informativa di avvenuto deposito, mentre secondo le Sezioni Unite, in tema di notifica di atti impositivi o processuali tramite servizio postale, quando l’atto non sia consegnato per rifiuto, temporanea assenza o inidoneità dei soggetti abilitati a riceverlo, il notificante deve produrre in giudizio l’avviso di ricevimento della CAD, poiché la sola prova della spedizione non basta. Per tale ragione la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998
indica il termine per proporre opposizione avverso la sanzione Consob, nel caso di soggetto che risieda all’estero, decorrente dalla notificazione dell’atto
art. 142 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che, noto il trasferimento all’estero, la notificazione dovesse essere eseguita secondo la disciplina dell’irreperibilità all’estero
art. 149 c.p.c.
disciplina la notificazione a mezzo posta richiamata come base del vizio denunciato
art. 8, commi 2, 3 e 4, l. n. 890 del 1982
la Corte afferma che, in caso di mancata consegna del plico per rifiuto o assenza, il perfezionamento della notifica postale richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo, ma nel ragionamento decisorio assume rilievo marginale rispetto agli artt. 24 e 111 Cost.
art. 24 Cost.
utilizzato come parametro per un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina notificatoria, in funzione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro di parità delle parti e di ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto notificando
Corte Cost. n. 346 del 1998
richiamata per ricordare la declaratoria di illegittimità costituzionale della originaria disciplina dell’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982 nella parte non conforme alle garanzie di conoscibilità
Corte Cost. n. 3 del 2010
richiamata in tema di notifica ex art. 140 c.p.c. per evidenziare che il perfezionamento non può fondarsi sulla sola spedizione della raccomandata informativa
art. 140 c.p.c.
richiamato in via sistematica: anche in questa ipotesi la giurisprudenza richiede la prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa
art. 7, ultimo comma, l. n. 890 del 1982
richiamato per il raffronto con l’ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario, in cui è sufficiente una raccomandata semplice
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali, quando il plico non sia consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o mancanza di persone idonee a riceverlo, il perfezionamento della procedura deve essere provato mediante produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della CAD; la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente.
- La disciplina della comunicazione di avvenuto deposito deve essere letta in modo sistematico e costituzionalmente orientato, valorizzando il diritto di difesa e la parità delle parti, così da assicurare al destinatario una concreta possibilità di conoscenza dell’atto.
- La notificazione postale in tali ipotesi configura una fattispecie a formazione progressiva, nella quale l’avviso di ricevimento della CAD rappresenta prova indefettibile del perfezionamento.
- Il giudice di merito non può ritenere rituale la notifica se dagli atti non risulta la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario, perché l’onere probatorio incombe sul notificante.
- La disciplina è più rigorosa nelle ipotesi in cui non vi sia stata alcuna consegna del plico, rispetto ai casi di consegna a persona diversa dal destinatario, nei quali il legislatore considera sufficiente una comunicazione meno formalizzata.
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