Cassazione Penale, Sentenza n. 00833/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del 1° agosto 2024, con cui era stata disposta la conversione in 80 giorni di libertà controllata della pena pecuniaria di Euro 20.000, inflitta con sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Salerno del 13/02/2003. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) violazione degli artt. 660, 666 e 667 c.p.p., per non aver revocato l'ordinanza del 1/08/2024 nonostante il riconoscimento che i reati non rientravano nell'ultimo comma dell'art. 172 c.p.; (2) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 172 c.p., perché il magistrato avrebbe illegittimamente escluso la prescrizione della pena pecuniaria attribuendo rilievo decisivo alla notifica della cartella esattoriale del 14/09/2009.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la decisione del magistrato di sorveglianza: applicando il regime vigente prima del d.lgs. n. 150/2022, il termine di estinzione della pena pecuniaria decorre dalla irrevocabilità della sentenza e cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, individuato nella iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento. La Corte ha affermato che non operano cause di sospensione o interruzione della decorrenza della pena pecuniaria e che l'iscrizione a ruolo del 27/04/2009 (e la successiva notifica della cartella del 14/09/2009) hanno impedito l'estinzione per prescrizione. Ha inoltre precisato che il giudice dell'opposizione può fornire motivazioni diverse rispetto al provvedimento impugnato purché nel rispetto del contraddittorio e del giusto processo. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è confermata e il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena
La Corte ricostruisce che, per la disciplina previgente al d.lgs. n. 150/2022, il termine di estinzione della pena pecuniaria decorre dall'irrevocabilità della sentenza; lo slittamento per "sottrazione volontaria" è applicato con molta cautela e non prevale sulla regola che fissa la decorrenza nell'irrevocabilità salvo che, nel caso concreto, sia possibile dimostrare la sottrazione dall'esecuzione.
art. 160 cod. pen.
Richiamato per principio: alcuni atti giurisdizionali producono effetti immediati e, ai sensi dell'art. 160, possono avere efficacia interruttiva della prescrizione; la Corte distingue tuttavia la disciplina della prescrizione della pena pecuniaria, ritenendo che l'inizio dell'esecuzione si identifichi con l'iscrizione a ruolo.
artt. 159 e 160 cod. pen.
La Corte osserva che le regole di sospensione o interruzione previste per la prescrizione del reato non trovano corrispondenza nell'ambito dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, in mancanza di espresso riferimento normativo.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (inosservanza di legge e violazione di norme di rito): la Corte ha ritenuto i motivi infondati e che le questioni sollevate non implicavano un potere tipico del giudice di merito che potesse pregiudicare il ricorrente.
artt. 660, 666 e 667 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente nel primo motivo come norme di rito la cui violazione sarebbe stata dedotta; la Corte ha ritenuto che, pur quando il giudice dell'opposizione adotti diversa argomentazione rispetto al provvedimento impugnato, non sussiste vizio se il contraddittorio è stato rispettato e non sussiste effettivo pregiudizio per la parte.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di ristampa del ricorso: la Corte osserva che il ricorrente ha potuto comunque svolgere le difese non attribuite in via esclusiva al giudice di merito.
d.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74
Norme sostanziali relative al reato per cui è stata inflitta la pena pecuniaria (violazioni in materia di stupefacenti) che hanno determinato la condanna di riferimento.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 97 commi 2 e 3
La Corte ha rilevato che la disciplina del d.lgs. n. 150/2022 non si applica al caso di specie perché il reato è stato commesso prima della sua entrata in vigore; conseguentemente resta applicabile il regime previgente in materia di esecuzione e estinzione della pena pecuniaria.
Massime di principio
- Per condanne anteriori al d.lgs. n. 150/2022 il termine per l'estinzione della pena pecuniaria decorre dalla irrevocabilità della sentenza.
- L'inizio dell'esecuzione, che fa cessare la decorrenza del termine estintivo della pena pecuniaria, si individua nella iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento effettuata dal concessionario; tale iscrizione è sufficiente a impedire l'estinzione per prescrizione.
- La notifica della cartella esattoriale è indice che l'esecuzione è iniziata e, se avvenuta prima del decorso del termine, impedisce la prescrizione; tuttavia la Corte privilegia l'iscrizione a ruolo come manifestazione univoca della volontà esecutiva dello Stato.
- Non sussistono cause di sospensione o interruzione della decorrenza della pena pecuniaria analoghe a quelle previste per la prescrizione del reato (artt. 159 e 160 c.p.), in mancanza di espressa previsione normativa.
- In sede di opposizione il giudice può motivare la decisione con argomentazioni diverse rispetto al provvedimento impugnato, purché il contraddittorio sia stato rispettato e non sia derivato un concreto pregiudizio per la parte.
- Nelle impugnazioni contro decisioni sull'estinzione di pene pecuniarie è fondamentale documentare le date rilevanti (irrevocabilità della sentenza, iscrizione a ruolo, notifiche di cartelle) per stabilire se l'esecuzione sia iniziata prima del compimento del termine estintivo.
- Se il fatto sanzionato è anteriore alla riforma normativa, verificare sempre l'applicabilità temporale delle nuove norme; se la condanna è successiva alla riforma, potrebbero applicarsi regole diverse.
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