Parere n. 390/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento prot. n. K10/648347 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, motivato sulla base di vicende penali ritenute sintomatiche di inaffidabilità e mancata integrazione.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il diniego richiamava due procedimenti penali: uno relativo agli artt. 581 e 594 c.p., conclusosi con sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto quanto all’art. 581 c.p. e con assoluzione quanto all’art. 594 c.p., e l’altro relativo all’art. 570 c.p., archiviato per mancanza delle condizioni. Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento contenesse una motivazione di stile e non considerasse la propria stabile residenza, attività lavorativa, famiglia, asserita incensuratezza e integrazione sociale. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto, sostenendo che le vicende penali fossero valutabili anche indipendentemente dal loro esito processuale e che il preavviso di diniego fosse rimasto privo di riscontro. Il ricorrente ha replicato evidenziando il proprio inserimento nella comunità, il rapporto con i figli minori e la riconducibilità delle vicende alla conflittualità con l’ex coniuge durante la separazione.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere altamente discrezionale e di alta amministrazione, non fondato su un diritto soggettivo del richiedente, e presuppone la valutazione dell’interesse pubblico nonché di uno status di integrità morale e civile. Il sindacato è limitato ai profili estrinseci e formali, quali illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento. Nel caso concreto, il Ministero ha legittimamente considerato le vicende penali, anche se non concluse con condanne definitive, ritenendole indicative dell’inosservanza di regole poste a tutela dell’integrità fisica e della libertà delle persone e idonee a determinare allarme sociale. La motivazione è stata giudicata logica, pertinente e sufficiente, poiché l’amministrazione aveva dato conto anche degli esiti dei procedimenti e della possibilità di attribuire a tali fatti rilievo sul piano amministrativo. Il ricorso è stato quindi respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Osservazioni
Valutazione delle vicende penali
Le vicende penali possono essere valutate dall’amministrazione nell’ambito del giudizio discrezionale sulla concessione della cittadinanza anche indipendentemente dall’esito processuale e dall’eventuale assenza di condanne definitive, purché la valutazione sia logica, pertinente e non arbitraria.
Motivazione del diniego
La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente perché ha indicato le condotte considerate rilevanti, il loro disvalore sociale e la loro incidenza sul requisito dell’integrità morale e civile, dando conto anche delle deduzioni del ricorrente sugli esiti dei procedimenti.
Istanza cautelare
L’esame della domanda cautelare è stato assorbito in ragione del rigetto del ricorso nel merito.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
La concessione della cittadinanza è espressione di un potere discrezionale di alta amministrazione e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
artt. 581 e 594 c.p.
violazione degli artt. 581 e 594 c.p.
Le condotte oggetto del procedimento penale possono essere considerate dall’amministrazione, sul piano amministrativo, nella valutazione dell’affidabilità morale e civile del richiedente, anche in presenza di esiti processuali favorevoli.
art. 570 c.p.
violazione dell’art. 570 c.p.
La relativa vicenda penale può concorrere alla valutazione amministrativa dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente, anche se il procedimento è stato archiviato.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente
Ricorrono i presupposti per disporre l’oscuramento dei dati identificativi dell’interessato.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
Il richiamo alla disciplina dei dati personali giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere discrezionale di alta amministrazione e non configura un diritto soggettivo dello straniero richiedente.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’amministrazione deve valutare l’integrazione del richiedente, la sua affidabilità e il possesso di uno status di integrità morale e civile, anche alla luce dell’osservanza delle regole giuridiche e dei valori fondamentali della comunità nazionale.
- Le vicende penali possono assumere rilievo nella valutazione amministrativa della cittadinanza anche quando non si siano concluse con una condanna definitiva o siano state archiviate, purché l’amministrazione esponga una motivazione logica, pertinente e non arbitraria circa la loro incidenza sull’affidabilità del richiedente.
- Il sindacato sulla valutazione ministeriale in materia di concessione della cittadinanza resta circoscritto ai vizi estrinseci e formali, quali illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.
Diniego di cittadinanza italiana fondato su vicende penali
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il diniego era stato motivato mediante il richiamo a due procedimenti penali ritenuti sintomatici di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale.
Fatti e procedimento
L’interessato aveva presentato domanda di cittadinanza il 19 luglio 2016. Il Ministero aveva successivamente respinto l’istanza richiamando un procedimento per le ipotesi di reato di cui agli artt. 581 e 594 c.p. e un procedimento per l’art. 570 c.p.
Il ricorrente ha dedotto:
- violazione di legge;
- difetto di motivazione;
- eccesso di potere;
- travisamento dei fatti;
- difetto di istruttoria.
Secondo il ricorrente, il provvedimento si sarebbe limitato a richiamare le vicende penali con una motivazione di stile, senza considerare che il primo procedimento si era concluso con una pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto relativamente all’art. 581 c.p. e con assoluzione relativamente all’art. 594 c.p., mentre il secondo era stato archiviato per mancanza delle condizioni. Sono stati inoltre valorizzati la stabile residenza in Italia, il lavoro, la formazione di una famiglia e l’inserimento nella comunità, nonché i rapporti con i figli minori.
Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la relazione istruttoria dell’Ufficio immigrazione della Questura e il parere della Prefettura. Ha sostenuto che le vicende penali potessero essere valutate anche se non sfociate in condanne definitive e ha evidenziato che il preavviso di diniego, ritualmente comunicato, era rimasto privo di riscontro.
Quadro giuridico della cittadinanza per concessione
La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. Si tratta di un atto discrezionale di alta amministrazione, condizionato dall’interesse pubblico e dal possesso, da parte del richiedente, di uno status di integrità morale e civile.
Non sussiste, pertanto, un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. L’amministrazione è chiamata a valutare lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, le ragioni della richiesta e la sua capacità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità italiana.
La Sezione ha richiamato, in particolare, Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409, nonché Cons. Stato, sez. III, n. 6720/2021, n. 6704 del 27 novembre 2018 e 29 marzo 2019, n. 2102.
Valutazione delle vicende penali
Secondo il Consiglio di Stato, le vicende penali possono essere considerate dall’amministrazione anche indipendentemente dal loro esito processuale. La loro rilevanza nel procedimento amministrativo è distinta dall’accertamento della responsabilità penale e riguarda la verifica dell’affidabilità morale e civile e dell’integrazione del richiedente.
Nel caso concreto, i fatti sono stati ritenuti di particolare gravità e idonei a evidenziare l’inosservanza di regole poste a tutela dell’integrità fisica e della libertà delle persone. La Sezione ha ritenuto non illogica, non arbitraria e non irragionevole la valutazione ministeriale relativa all’allarme sociale e al disvalore delle condotte.
Motivazione e limiti del sindacato
La motivazione del provvedimento è stata giudicata logica e pertinente. Il Ministero aveva indicato le vicende considerate ostative e aveva dato conto della possibilità di attribuire loro rilievo sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti dei procedimenti penali.
Il sindacato sulla valutazione ministeriale resta limitato ai profili estrinseci e formali. Nel caso esaminato non sono stati ravvisati travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza.
Decisione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. L’istanza cautelare è stata assorbita dal rigetto nel merito.
Sono stati inoltre disposti l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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