Sentenza n. 1320/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 442/2025 emessa in data 1 aprile 2025 dal Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, docente a tempo determinato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 442/2025 del Tribunale di Monza. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero a provvedere. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata esecuzione, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero era ancora inadempiente e che la sentenza del Tribunale di Monza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, oltre a essere stata notificata al Ministero il 2 aprile 2025. Il Collegio ha ritenuto così soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con intervento su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con termine di centoventi giorni per l'esecuzione. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato; non è previsto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
condizioni previste dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997
La norma è richiamata tra le condizioni applicabili per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una pronuncia giurisdizionale divenuta esecutiva e notificata.
Massime di principio
- È esperibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando la pronuncia sia stata notificata all'Amministrazione e questa rimanga inadempiente.
- Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione della pronuncia entro un termine determinato.
- In caso di persistente inadempimento allo spirare del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso specifico per l'incarico.
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