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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33792/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe frainteso l'atto di appello dando per assunta la presenza dell'imputato nei luoghi e negli orari dei furti, mentre l'appello sosteneva che, per cinque dei ventuno episodi contestati (capi L-M-P-Q-T), le celle telefoniche agganciate dal suo cellulare erano incompatibili con i luoghi di commissione; inoltre sosteneva che, in mancanza di indicazioni precise sulla copertura delle singole strade, l'aggancio di una cella piuttosto che un'altra non sarebbe elemento sufficiente per affermare la responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il ricorso fosse generico e non avesse specificato il contenuto e la decisività del motivo omesso dalla Corte territoriale. La Corte ha richiamato che la condanna si fonda non solo sui tabulati telefonici ma su una valutazione unitaria di molteplici elementi: perfetta coincidenza delle celle in sedici dei ventuno casi; nei cinque casi contestati l'aggancio riguardava celle immediatamente confinanti con quella del comune dell'abitazione offesa; l'arresto in quasi-flagranza dell'imputato per reati analoghi avvenuto il 30/09/2015 in zona vicina; il modus operandi omogeneo e comunicazioni con un sodale; l'assenza di una versione alternativa plausibile. Inoltre la Corte ha esaminato la questione dell'utilizzabilità dei tabulati telefonici alla luce della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, causa C-746/18) e della normativa nazionale intervenuta (decreto-legge n.132/2021 e legge di conversione n.178/2021): ha ritenuto applicabile la norma transitoria che consente l'utilizzo dei dati acquisiti prima dell'entrata in vigore della disciplina nuova solo unitamente ad altri elementi di prova e per reati di particolare gravità; nel caso di specie i tabulati sono stati considerati utilizzabili come elemento corroborante la motivazione dei giudici di merito. Di conseguenza la sentenza di condanna è stata confermata e il ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • Direttiva 2002/58/CE (modificata dalla Direttiva 2009/136/CE), art. 15, par. 1

    L'accesso ai dati relativi al traffico e all'ubicazione delle apparecchiature telefoniche richiede limiti stringenti: può essere consentito solo per "forme gravi di criminalità" o "gravi minacce alla sicurezza pubblica" e subordinato a preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente; principio richiamato dalla Corte nell'analisi della compatibilità dell'utilizzo dei tabulati.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, H.K. c. Prokuratuur (C-746/18)

    Causa C-746/18, decisione del 2 marzo 2021

    La CJUE ha affermato che l'accesso ai dati di traffico e di localizzazione è soggetto a condizioni restrittive (vedi art.15 Direttiva) e richiede un controllo giudiziario preventivo; questa pronuncia ha determinato la necessità di adeguare la disciplina nazionale.

  • Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, art. 1 (modifica art. 132 d.lgs. 196/2003)

    art. 1 del decreto-legge n. 132/2021 (riscrive art. 132, terzo comma, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

    Ha subordinato l'acquisizione dei tabulati telefonici al decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza delle parti private, e ha limitato il potere di acquisizione ai reati tassativamente indicati e ritenuti gravi dal legislatore.

  • Legge di conversione 23 novembre 2021, n. 178 (comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n.132/2021)

    comma 1-bis introdotto nell'art. 1 del decreto-legge n. 132/2021

    Norma transitoria che consente l'utilizzo, a fini probatori, dei dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto solo unitamente ad altri elementi di prova e limitatamente a reati di particolare gravità; la Corte l'ha ritenuta compatibile con l'art. 15 della Direttiva e applicabile anche in sede di legittimità.

  • Norme processuali e giurisprudenza di legittimità (principio di specificazione del ricorso)

    La Corte di cassazione richiama costante giurisprudenza che impone al ricorrente di specificare i motivi di doglianza e la decisività degli stessi; una censura generica di omessa valutazione non è sufficiente per attivare il sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di cassazione il ricorrente deve specificare con precisione il contenuto dell'impugnazione e dimostrare la decisività del motivo che si sostiene non valutato dalla corte di merito; doglianze generiche sono inammissibili o inefficaci.
  • I tabulati telefonici acquisiti prima dell'adeguamento normativo (prima del dl n.132/2021) possono essere utilizzati nel processo penale solo se vengono valorizzati insieme ad "altri elementi di prova"; da soli hanno valore limitato, salvo che costituiscano parte di un quadro probatorio unitario e corroborato.
  • La circostanza dell'aggancio di celle confinanti non esclude automaticamente la riconducibilità della presenza dell'imputato nei luoghi del reato: il valore probatorio va valutato nel contesto complessivo (coincidenze numerose, modus operandi, arresti in flagranza/quasi-flagranza, comunicazioni con sodali, assenza di spiegazioni alternative).
  • L'arresto in (quasi-)flagranza per reati analoghi, specialmente se avvenuto nella stessa area e in immediata prossimità temporale degli episodi oggetto di accertamento, è elemento forte di collegamento logico che può corroborare l'uso dei tabulati telefonici.
  • Il giudice di legittimità non riesamina il merito probatorio valutando la preferibilità delle prove, ma verifica la non manifesta illogicità del ragionamento motivazionale della corte di merito; pertanto, per ottenere annullamento, occorre dimostrare incongruenze manifeste nella motivazione.

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