Regolamento (UE) 2025/687
Regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l’azienda di provenienza e le ispezioni post mortem
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) 2019/624 per renderlo coerente con le modifiche intervenute nella normativa UE in materia di sanità animale e certificazione sanitaria. In particolare, riallinea i riferimenti alle malattie bovine e ovicaprine, allo status di indenne da malattia, alle zone soggette a restrizioni e ai modelli di certificato sanitario. Vengono inoltre precisate le condizioni per effettuare le ispezioni ante mortem presso l’azienda di provenienza e i casi in cui le ispezioni post mortem devono essere svolte dal veterinario ufficiale.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/624 in materia di ispezioni ante mortem e post mortem nei macelli e presso l’azienda di provenienza, con allineamento alle nuove norme UE in sanità animale e certificazione sanitaria.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sulla produzione di carni e, in particolare, alle ispezioni ante mortem presso i macelli e presso l’azienda di provenienza, nonché alle ispezioni post mortem, per le categorie di animali e prodotti considerate dal regolamento delegato (UE) 2019/624: pollame, selvaggina d’allevamento, animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina e solipedi domestici. Incide sui casi in cui le autorità competenti e il veterinario ufficiale devono o possono operare in deroga, tenendo conto dello status sanitario degli stabilimenti, delle zone soggette a restrizioni e di specifiche modalità di macellazione. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/624 per le ispezioni ante mortem e post mortem
Il regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/624, che disciplina norme specifiche per i controlli ufficiali sulla produzione di carni ai sensi del regolamento (UE) 2017/625. La modifica è adottata per adeguare la disciplina alle evoluzioni della normativa UE in materia di sanità animale, status di indenne da malattia e certificazione sanitaria, nonché per allineare i riferimenti alle nuove denominazioni scientifiche delle malattie e ai regolamenti di esecuzione oggi applicabili.
Finalità dell’intervento
Dai considerando emerge che l’aggiornamento risponde a esigenze di coerenza normativa: il regolamento delegato (UE) 2019/624 faceva ancora riferimento a tubercolosi e brucellosi con formulazioni superate, allo status di indenne da malattia a livello di mandria anziché di stabilimento, a nozioni di restrizioni non pienamente allineate al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/689, nonché a modelli certificativi non più vigenti dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Inoltre, le regole sulle ispezioni ante mortem presso l’azienda di provenienza vengono armonizzate con le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 853/2004 dal regolamento delegato (UE) 2024/1141.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano le autorità competenti e il veterinario ufficiale nell’ambito dei controlli ufficiali su:
- pollame;
- selvaggina d’allevamento;
- animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;
- solipedi domestici.
Il regolamento incide in particolare:
- sulle deroghe alle ispezioni ante mortem presso i macelli;
- sulle condizioni per effettuare le ispezioni ante mortem presso l’azienda di provenienza;
- sui casi in cui le ispezioni post mortem devono essere eseguite dal veterinario ufficiale.
Deroghe alle ispezioni ante mortem presso i macelli
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624 viene riscritto per chiarire i casi in cui le deroghe non operano. In sostanza, la disciplina speciale sulle ispezioni semplificate non si applica a categorie ritenute più sensibili sotto il profilo sanitario o epidemiologico, tra cui:
- animali sottoposti a macellazione d’urgenza;
- animali sospettati di malattia o di condizioni che possano incidere negativamente sulla salute umana;
- bovini provenienti da stabilimenti privi dello status di indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), secondo il regolamento delegato (UE) 2020/689;
- bovini, ovini e caprini provenienti da stabilimenti privi dello status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione, secondo il regolamento delegato (UE) 2020/689;
- animali provenienti da una zona soggetta a restrizioni ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429 e soggetti a restrizioni all’interno di tale zona;
- animali soggetti a controlli più rigorosi per malattie emergenti o per malattie particolari elencate dall’Organizzazione mondiale per la salute animale.
Ispezioni ante mortem presso l’azienda di provenienza
L’articolo 6 viene completamente sostituito e dettaglia quando le ispezioni ante mortem possono essere svolte presso l’azienda di provenienza. Le autorità competenti applicano tali condizioni, ove pertinenti, a varie specie e categorie di animali.
Per il pollame allevato per la produzione di foie gras e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l’azienda di provenienza, il certificato sanitario da utilizzare è quello previsto dall’allegato IV, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235; tale certificato accompagna le carcasse non eviscerate al macello o al laboratorio di sezionamento, oppure può essere trasmesso in anticipo in qualsiasi formato.
Per gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, per i solipedi domestici e per la selvaggina d’allevamento macellati presso l’azienda di provenienza in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004, si applica il certificato sanitario di cui all’allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Il certificato accompagna gli animali al macello o, nel caso della selvaggina d’allevamento, al macello o allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina; anche in questo caso può essere inviato in anticipo.
Per la selvaggina d’allevamento macellata presso l’azienda di provenienza in conformità all’allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004, si applica invece il certificato dell’allegato IV, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. In tale ipotesi il veterinario ufficiale deve verificare regolarmente che i soggetti incaricati della macellazione e del dissanguamento svolgano correttamente i propri compiti.
Il nuovo articolo 6 contiene anche una deroga specifica: gli Stati membri possono consentire la macellazione della selvaggina d’allevamento entro 28 giorni dalla data di rilascio del certificato sanitario, se ricorrono congiuntamente due condizioni, ossia la fornitura di soli piccoli quantitativi di carni direttamente al consumatore finale o a esercizi locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale e la macellazione di non più di 50 animali l’anno per azienda di provenienza.
Ispezioni post mortem e ruolo del veterinario ufficiale
L’articolo 8 è riscritto per definire i casi in cui le ispezioni post mortem devono essere eseguite dal veterinario ufficiale. La previsione riguarda:
- animali sottoposti a macellazione d’urgenza;
- animali sospettati di malattia o di condizioni potenzialmente dannose per la salute umana;
- bovini provenienti da stabilimenti non dichiarati indenni da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis;
- bovini, ovini e caprini provenienti da stabilimenti non dichiarati indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione;
- animali provenienti da zone soggette a restrizioni e soggetti a restrizioni all’interno di tali zone;
- casi in cui siano necessari controlli più rigorosi per tener conto di malattie emergenti o di malattie specifiche inserite negli elenchi dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;
- ipotesi di deroga sui tempi dell’ispezione post mortem conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
Rapporti con altri atti dell’Unione
Il regolamento si coordina con diversi atti UE già esistenti o recentemente modificati, in particolare:
- regolamento (UE) 2017/625, base giuridica dei controlli ufficiali;
- regolamento (UE) 2016/429, per definizioni, status sanitario e zone soggette a restrizioni;
- regolamento delegato (UE) 2020/689, per lo status di indenne da malattia;
- regolamento (CE) n. 853/2004, per i requisiti di igiene e le ipotesi di macellazione presso l’azienda di provenienza;
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, per i modelli di certificati sanitari;
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, per la disciplina dei tempi delle ispezioni post mortem.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle deroghe alle ispezioni ante mortem presso i macelli
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624 è sostituito per precisare che le deroghe non si applicano, tra l’altro, agli animali sottoposti a macellazione d’urgenza, agli animali sospettati di malattia o condizione pregiudizievole per la salute umana, ai bovini non provenienti da stabilimenti con status di indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis, ai bovini, ovini e caprini non provenienti da stabilimenti con status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione, agli animali provenienti da zone soggette a restrizioni e a quelli sottoposti a controlli più rigorosi per malattie emergenti o malattie elencate dall’Organizzazione mondiale per la salute animale.
Condizioni per le ispezioni ante mortem presso l’azienda di provenienza
L’articolo 6 è sostituito e stabilisce le condizioni e i criteri specifici, ove pertinenti, per pollame, selvaggina d’allevamento, bovini, ovini, caprini, suini e solipedi domestici. Per il pollame allevato per la produzione di foie gras e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l’azienda di provenienza, il certificato sanitario di cui all’allegato IV, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 accompagna le carcasse non eviscerate o può essere inviato in anticipo. Per bovini, ovini, caprini, suini, solipedi domestici e selvaggina d’allevamento macellati presso l’azienda di provenienza, si applica il certificato sanitario dell’allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Per la selvaggina d’allevamento macellata presso l’azienda di provenienza in conformità all’allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004, si applica il certificato sanitario dell’allegato IV, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il veterinario ufficiale deve verificare regolarmente che gli operatori addetti a macellazione e dissanguamento svolgano correttamente i propri compiti.
Deroga nazionale per la macellazione della selvaggina d’allevamento
Gli Stati membri possono consentire, in deroga all’articolo 5, paragrafo 4, la macellazione della selvaggina d’allevamento fino a 28 giorni dalla data di rilascio del certificato sanitario, a condizione che siano forniti solo piccoli quantitativi di carni direttamente dal produttore al consumatore finale o a esercizi locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale e che non siano macellati più di 50 animali l’anno per azienda di provenienza.
Esecuzione delle ispezioni post mortem da parte del veterinario ufficiale
L’articolo 8 è sostituito e individua i casi in cui le ispezioni post mortem devono essere effettuate dal veterinario ufficiale: macellazione d’urgenza, animali sospettati di malattia o condizione pregiudizievole per la salute umana, bovini e bovini/ovini/caprini non coperti dallo status di indenne da specifiche infezioni da Mycobacterium tuberculosis e Brucella, animali provenienti da zone soggette a restrizioni, situazioni che richiedono controlli più rigorosi per malattie emergenti o malattie elencate dall’Organizzazione mondiale per la salute animale, e ipotesi di deroga sui tempi dell’ispezione post mortem ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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