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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-719/20

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2021 (Estratti). — Roberto Alejandro Macías Chávez e a. contro Regno di Spagna e Parlamento europeo. — Ricorso per carenza e per risarcimento danni – Diritto delle istituzioni – Commissione per le petizioni del Parlamento – Petizione relativa alla violazione da parte dei giudici spagnoli del diritto dell’Unione in materia di diritti fondamentali – Decisione di dichiarare chiusa la petizione – Articolo 28 del regolamento di procedura – Istanza di rimessione a un collegio giudicante ampliato – Ricorso in parte proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne, in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. — Causa T-719/20

Giurisprudenza europea62020TO0719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di tre cittadini spagnoli che contestavano la chiusura, da parte del Parlamento europeo, di una petizione relativa a presunte violazioni del diritto dell’Unione da parte di giudici spagnoli. Viene inoltre respinta la richiesta di rinvio della causa a una sezione allargata, perché non sussistono difficoltà giuridiche né circostanze particolari. La domanda risarcitoria e quella proposta contro il Regno di Spagna sono dichiarate, rispettivamente, manifestamente inammissibili o infondate nei limiti indicati nell’ordinanza.

Ricorso per carenza e risarcimento danni relativo alla chiusura di una petizione parlamentare: il Tribunale dichiara inammissibile o infondato il ricorso e respinge la richiesta di rinvio a sezione allargata.

La questione giuridica

Se il Tribunale fosse competente a conoscere di una domanda di carenza ex articolo 265 TFUE nei confronti del Parlamento per la mancata prosecuzione di una petizione, di una domanda risarcitoria ex articolo 268 TFUE connessa a tale condotta e, in subordine, di una domanda risarcitoria nei confronti del Regno di Spagna; inoltre, se ricorressero i presupposti per rimettere la causa a un collegio giudicante ampliato ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura.

Principio di diritto

La rimessione di una causa a una Grande Sezione o a una sezione con un numero diverso di giudici è una facoltà e non un obbligo, esercitabile solo se ricorrono difficoltà giuridiche, importanza della causa o circostanze particolari ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura; in mancanza di tali presupposti, la richiesta va respinta. Quanto al merito, il ricorso è respinto nella parte in cui è proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente, nella parte manifestamente irricevibile e nella parte manifestamente infondata in diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso per carenza e risarcimento danni relativo alla chiusura di una petizione parlamentare

L’ordinanza del Tribunale, Quarta Sezione, del 27 aprile 2021 riguarda un ricorso proposto da tre ricorrenti contro il Parlamento europeo e il Regno di Spagna. La controversia nasce dalla chiusura di una petizione presentata al Parlamento e dalla pretesa violazione del diritto dell’Unione da parte di giudici spagnoli in materia di diritti fondamentali.

Parti e oggetto della domanda

I ricorrenti sono Roberto Alejandro Macías Chávez, Fernando Presencia e José María Castillejo. Essi hanno chiesto, in via principale, di far constatare l’illegittima inerzia del Parlamento ai sensi dell’articolo 265 TFUE con riferimento alla petizione depositata, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti ai sensi dell’articolo 268 TFUE. In subordine, hanno domandato la condanna del Regno di Spagna al risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici spagnoli.

Istanza di rimessione a un collegio giudicante ampliato

I ricorrenti hanno chiesto che la causa fosse rimessa alla Grande Sezione o a una sezione composta da un numero diverso di giudici, invocando l’articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale. Hanno sostenuto che la causa coinvolgeva il Parlamento, i diritti fondamentali e lo Stato membro spagnolo, con riferimento a organi giurisdizionali e autorità connesse al potere giudiziario.

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, la rimessione è possibile solo qualora la difficoltà in diritto, l’importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino. Richiamando la giurisprudenza, osserva che tale rimessione costituisce una facoltà e non un obbligo. Nel caso concreto, la Sezione rileva che la giurisprudenza applicabile è ben consolidata, che i ricorrenti non adducono alcuna specifica difficoltà giuridica e che il coinvolgimento di un’istituzione e di uno Stato membro sotto il profilo dei diritti fondamentali non integra di per sé una circostanza particolare o un’importanza tale da giustificare il rinvio.

Valutazione del ricorso

L’ordinanza conclude che il ricorso deve essere respinto in parte perché proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne, in parte perché manifestamente irricevibile e in parte perché manifestamente infondato in diritto. Il Tribunale non accoglie quindi né le domande cautelari richieste ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, né le pretese formulate contro il Parlamento e contro il Regno di Spagna.

Decisione

Il dispositivo dispone che:

  • il ricorso è respinto nei termini sopra indicati;
  • ciascun ricorrente sopporta le proprie spese.

Principio desumibile dalla pronuncia

La sola rilevanza politica o istituzionale della controversia, anche quando si invochino diritti fondamentali, non basta a giustificare la rimessione della causa a un collegio giudicante ampliato; occorre la presenza effettiva dei presupposti previsti dall’articolo 28 del regolamento di procedura. In mancanza, il Tribunale può respingere la domanda in via sommaria quando il ricorso sia presentato dinanzi a un giudice manifestamente incompetente, sia irricevibile o sia infondato in diritto.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale dell’unione europeapetizioni al parlamento europeoresponsabilità extracontrattuale dell’unione europeamisure provvisorieorganizzazione del tribunale

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