Corte di giustizia, Ordinanza C-41/21
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 29 April 2021. — Allergan Holdings France v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-41/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta di ammissione dell’impugnazione proposta da Allergan Holdings France contro la sentenza del Tribunale nel contenzioso sul marchio JUVEDERM ULTRA. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con il grado di precisione richiesto dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso a proseguire e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Impugnazione in materia di marchio UE: mancata ammissione del ricorso per difetto di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE, relativa a una decisione di una commissione di ricorso EUIPO, sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; in particolare, se le censure relative a difetto di motivazione e a mancato sindacato di legittimità possano giustificare l’ammissione del ricorso.
Principio di diritto
Un ricorso contro una decisione del Tribunale in una controversia relativa a una decisione di una commissione di ricorso EUIPO è ammesso a proseguire solo se il ricorrente dimostra in modo chiaro e dettagliato che esso solleva una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Mere allegazioni di difetto di motivazione, mancato esame delle prove o asserite tendenze giurisprudenziali del Tribunale non bastano, se non sono esposte con precisione la questione di diritto, la norma violata e la ragione per cui la questione supera il caso concreto; pertanto, in mancanza di tale dimostrazione, il ricorso non è autorizzato a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 65 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
Impugnazione in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera che decide se i ricorsi possano essere ammessi a procedere, in un contenzioso relativo a un marchio dell’Unione europea. Il ricorso era diretto contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’azione di Allergan Holdings France avverso una decisione della commissione di ricorso EUIPO in materia di decadenza.
Fatti e procedimento principale
Allergan Holdings France impugnava la sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020, resa nella causa T‑664/19, concernente il segno JUVEDERM ULTRA. Il Tribunale aveva confermato, sostanzialmente, la decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO del 18 luglio 2019 adottata nel contesto di un procedimento di revoca tra Dermavita Co. Ltd e Allergan Holdings France.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama anzitutto il meccanismo introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui alcuni ricorsi contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso EUIPO non proseguono se non sono previamente ammessi dalla Corte. Il criterio decisivo è se il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sono inoltre richiamati gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di presentare una richiesta motivata e alla Corte di pronunciarsi con ordinanza motivata.
Censure formulate dalla ricorrente
A sostegno della richiesta di ammissione, Allergan sosteneva che il ricorso sollevasse questioni rilevanti per il diritto dell’Unione. In particolare, deduceva:
- la violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale, per non aver esaminato i suoi argomenti e le prove circa la qualificazione del prodotto come "dermic implant";
- la violazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 207/2009, perché il Tribunale avrebbe omesso il controllo di legittimità sulla decisione della commissione di ricorso EUIPO;
- più in generale, l’esistenza di una tendenza del Tribunale a violare, in casi recenti, norme processuali e diritti fondamentali.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che incombe al ricorrente dimostrare, con precisione e dettaglio, che il ricorso solleva una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. La domanda di ammissione deve indicare chiaramente i motivi di ricorso, la questione di diritto che ciascun motivo pone, il carattere significativo di tale questione e le ragioni specifiche di tale rilevanza.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che le censure di Allergan restano formulate in termini generali. L’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe commesso errori di motivazione o di controllo di legittimità non basta, da sola, a dimostrare che il ricorso vada oltre il caso concreto e presenti un rilievo sistemico per il diritto dell’Unione. La Corte sottolinea inoltre che le asserite carenze giurisprudenziali in altre cause non possono essere invocate per giustificare l’ammissione del ricorso nel caso di specie.
In via aggiuntiva, la Corte rileva che il Tribunale aveva effettivamente esposto le ragioni per cui il prodotto in questione era da considerare un filler dermico in classe 5 dell’Accordo di Nizza e non, simultaneamente, un impianto in classe 10. Il Tribunale aveva richiamato l’associazione degli impianti di classe 10 con interventi chirurgici e aveva rilevato che la funzione del prodotto era soltanto quella di riempire le rughe della pelle. Ne consegue che non può dirsi che il Tribunale abbia deciso senza motivazione.
Decisione
La Corte conclude che la richiesta di ammissione non dimostra l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso non è quindi autorizzato a proseguire. Quanto alle spese, la Corte dispone che Allergan Holdings France sopporti le proprie spese, tenuto conto del fatto che la decisione è stata resa prima della notifica del ricorso alle altre parti.
Principio affermato
Il meccanismo di filtro dell’articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione autonoma e rigorosa del carattere “significativo” della questione di diritto sollevata dal ricorso. Non è sufficiente dedurre errori del Tribunale nel merito, né evocare in modo astratto presunte criticità della sua giurisprudenza: occorre spiegare in modo specifico perché la questione trascenda il caso individuale e incida sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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