Corte di giustizia, Sentenza C-665/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021. — X. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4, punto 5 – Persona ricercata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti in un paese terzo – Condanna che sia stata eseguita o che non possa più essere eseguita secondo le leggi del paese della condanna – Attuazione – Margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Nozione di “stessi fatti” – Sconto di pena concesso da un’autorità non giurisdizionale in virtù di una misura di clemenza di carattere generale. — Causa C-665/20 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l'articolo 4, punto 5, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo in una causa originata da un MAE tedesco eseguito nei Paesi Bassi, dove il ricercato invocava una precedente condanna in Iran per gli stessi fatti. La Corte afferma che il motivo di non esecuzione facoltativa implica un potere discrezionale dell'autorità di esecuzione, che la nozione di "stessi fatti" è uniforme rispetto al motivo obbligatorio dell'articolo 3, punto 2, e che una remissione di pena derivante da clemenza generale può integrare la condizione di ineseguibilità della sanzione. Spetta però al giudice nazionale operare un bilanciamento tra lotta all'impunità e certezza del diritto.
Mandato d'arresto europeo: interpretazione dell'articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI su condanna definitiva in un paese terzo, margine discrezionale dell'autorità di esecuzione, nozione di "stessi fatti" e rilevanza di uno sconto di pena concesso per clemenza generale.
La questione giuridica
Se l'articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI imponga o consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione un vero margine di discrezionalità; se la nozione di "stessi fatti" vada interpretata come all'articolo 3, punto 2; e se la condizione secondo cui la sanzione sia stata eseguita o non possa più esserlo comprenda una pena parzialmente scontata e poi condonata per effetto di una misura di clemenza generale adottata da un'autorità non giurisdizionale di un paese terzo.
Principio di diritto
Quando uno Stato membro recepisce l'articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve poter valutare discrezionalmente, caso per caso, se rifiutare la consegna; la nozione di "stessi fatti" va interpretata in modo uniforme rispetto all'articolo 3, punto 2; e la condizione relativa all'esecuzione della sanzione è soddisfatta anche se la pena, pur non integralmente scontata, non può più essere eseguita per effetto di una misura di clemenza generale prevista dal diritto del paese terzo, ferma restando la necessità di bilanciare prevenzione dell'impunità e certezza del diritto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS)
- Articolo 1, paragrafi 1-3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 3, punti 1-3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4, punto 5, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 7 TUE
- Articolo 6 TUE
- Articolo 67, paragrafi 1 e 3, TFUE
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
Mandato d'arresto europeo e precedente condanna in un paese terzo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d'urgenza del Rechtbank Amsterdam nell'ambito dell'esecuzione nei Paesi Bassi di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Germania nei confronti di X. Il ricercato invocava il ne bis in idem sostenendo di essere già stato giudicato in via definitiva in Iran per gli stessi fatti, con conseguente rilevanza dell'articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI.
Fatti e procedimento principale
Secondo i fatti ricostruiti dal giudice del rinvio, X era stato perseguito e condannato in Iran per alcuni dei fatti oggetto del mandato tedesco, mentre per altri era stato assolto. In particolare:
- in Iran era stato condannato per lesioni gravi e tentato omicidio ai danni di Y e Z;
- era stato assolto dalle accuse di violenza sessuale nei confronti di Y e di sequestro di Z;
- aveva scontato quasi tutta la pena detentiva, ricevendo per il residuo una remissione in virtù di una misura di clemenza generale proclamata dalla Guida Suprema dell'Iran.
Il giudice olandese dubitava, da un lato, che l'OLW avesse correttamente trasposto il carattere facoltativo del motivo di non esecuzione e, dall'altro, della portata della nozione di "stessi fatti" e della nozione di esecuzione della sanzione quando questa sia stata ridotta da clemenza generale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI;
- l'articolo 3, punto 2, della medesima decisione quadro;
- l'articolo 54 CAAS;
- l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali;
- gli articoli 6 TUE e 67 TFUE.
La Corte ricorda inoltre il quadro dell'articolo 1 della decisione quadro, fondato sul principio del riconoscimento reciproco, e la distinzione tra motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa.
Prima questione: margine discrezionale dell'autorità di esecuzione
La Corte afferma che l'articolo 4 della decisione quadro usa il verbo "può rifiutare", il che implica che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba conservare un margine di discrezionalità. Se uno Stato membro decide di recepire uno dei motivi facoltativi di non esecuzione, non può trasformarlo in un obbligo automatico di rifiuto per tutte le ipotesi che rientrano formalmente nella disposizione.
La Corte sottolinea che ciò è coerente con la struttura della decisione quadro: l'esecuzione è la regola, il rifiuto l'eccezione, da interpretare restrittivamente. Tale discrezionalità è particolarmente importante quando il precedente giudicato proviene da un paese terzo, poiché il livello di fiducia reciproca tipico dell'Unione non può essere presunto nei confronti di Stati terzi.
Seconda questione: nozione di "stessi fatti"
La Corte stabilisce che la nozione di "stessi fatti" dell'articolo 4, punto 5, deve essere interpretata nello stesso modo di quella dell'articolo 3, punto 2, e dell'articolo 54 CAAS. Si tratta, dunque, di una nozione autonoma e uniforme di diritto dell'Unione, riferita alla sola identità dei fatti materiali, intesi come insieme di circostanze inscindibilmente collegate, a prescindere dalla qualificazione giuridica o dall'interesse tutelato.
La Corte giustifica questa soluzione con esigenze di coerenza e di certezza del diritto: la diversa origine del giudicato, proveniente da uno Stato membro o da un paese terzo, non basta a giustificare una diversa portata della formula identica utilizzata dal legislatore dell'Unione.
Terza questione: sconto di pena per clemenza generale
Quanto alla condizione secondo cui la sanzione deve essere stata eseguita o non possa più esserlo secondo le leggi del paese della condanna, la Corte interpreta la disposizione in modo ampio. Essa rileva che la norma si riferisce in generale alle "leggi del paese della condanna" senza limitare le cause di ineseguibilità.
Ne consegue che anche una remissione di pena concessa da un'autorità non giurisdizionale, nell'ambito di una misura di clemenza generale prevista dal diritto del paese terzo, può soddisfare la condizione, anche se:
- la misura si applica anche a reati gravi;
- non è fondata su considerazioni oggettive di politica penale;
- la pena è stata solo parzialmente eseguita.
Tuttavia, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve comunque esercitare il proprio potere discrezionale bilanciando due esigenze contrapposte: la prevenzione dell'impunità e la lotta contro la criminalità, da un lato, e la certezza del diritto per la persona ricercata, dall'altro.
Conclusione e dispositivo
La Corte risponde che:
- il motivo di non esecuzione di cui all'articolo 4, punto 5, richiede un margine di discrezionalità dell'autorità di esecuzione;
- la nozione di "stessi fatti" è identica a quella dell'articolo 3, punto 2;
- una remissione di pena conseguente a clemenza generale nel paese terzo può integrare la condizione di ineseguibilità della sanzione.
La pronuncia rafforza l'idea che, nel sistema del mandato d'arresto europeo, i motivi facoltativi devono essere applicati in modo concreto e non automatico, soprattutto quando entra in gioco un precedente giudicato proveniente da un paese terzo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 29 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-294/19
- Sentenza · 29 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-383/19
- Sentenza · 29 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-480/19
- Sentenza · 29 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-504/19
- Sentenza · 29 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-617/19
- Sentenza · 29 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-815/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →