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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-191/20

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 28 April 2021. — FCA Italy SpA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark Pandem – Earlier national and international word marks PANDA – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-191/20

Giurisprudenza europea62020TJ0191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di FCA Italy contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato l’opposizione alla registrazione del marchio "Pandem". Pur riconoscendo l’identità o somiglianza di diversi prodotti di classe 12 e l’elevata distintività dei marchi anteriori "PANDA", il Tribunale conferma che non vi è rischio di confusione. Decisiva è stata la diversa impressione concettuale tra i segni, sufficiente a compensare le somiglianze visive e fonetiche nel contesto di un pubblico con livello di attenzione elevato.

Opposizione tra i marchi "Pandem" e "PANDA": il Tribunale conferma l’assenza di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se il marchio denominativo dell’Unione "Pandem" fosse idoneo a generare un rischio di confusione con i marchi anteriori denominativi "PANDA" dell’opponente, tenuto conto dell’identità/somiglianza dei prodotti, del livello di attenzione del pubblico pertinente, della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e dell’eventuale carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore.

Principio di diritto

In un procedimento di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, anche in presenza di prodotti in parte identici o simili e di un marchio anteriore dotato di elevata distintività, il rischio di confusione può essere escluso quando il segno richiesto presenta solo una somiglianza visiva media e una somiglianza fonetica inferiore alla media con il marchio anteriore, ma è concettualmente diverso; in tal caso la differenza concettuale può neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche, specie se il pubblico pertinente è attento e i segni non evocano la stessa origine imprenditoriale.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 46
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Opposizione tra "Pandem" e "PANDA" per prodotti di classe 12

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da FCA Italy SpA avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione contro la registrazione del marchio denominativo dell’Unione "Pandem". La controversia si colloca nell’ambito dei procedimenti di opposizione per marchi dell’Unione europea e concerne il motivo relativo al rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente del segno "Pandem", Christoph Bettag, aveva chiesto la registrazione per prodotti delle classi 12, 18 e 25; l’opposizione della società ricorrente riguardava soltanto i prodotti di classe 12. L’opposizione si fondava su due marchi anteriori denominativi "PANDA": un marchio italiano e un marchio internazionale designante l’Unione europea, entrambi registrati per veicoli a motore e loro parti. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato, ritenendo insussistente il rischio di confusione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio di protezione del marchio anteriore. Vengono inoltre richiamati l’articolo 46 e gli articoli 66-71 del medesimo regolamento, relativi all’opposizione e al ricorso dinanzi all’EUIPO, nonché l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale per la decisione senza fase orale.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente deduceva, in sostanza, un unico motivo di ricorso articolato in sei censure, tutte riconducibili alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Le censure riguardavano:

  • la valutazione della somiglianza fonetica, visiva e concettuale dei segni;
  • il pubblico pertinente e il suo livello di attenzione;
  • la distintività rafforzata dei marchi anteriori;
  • la valutazione complessiva del rischio di confusione.

Pubblico pertinente e livello di attenzione

Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente è costituito dal pubblico dell’intera Unione europea. Quanto al livello di attenzione, condivide la conclusione dell’EUIPO secondo cui esso è elevato per tutti i prodotti contestati, poiché si tratta di parti e accessori di veicoli che non vengono acquistati quotidianamente e la cui scelta richiede un certo tempo per verificare la compatibilità con il veicolo interessato. Il fatto che alcuni pezzi di ricambio possano talvolta essere acquistati in situazioni di urgenza non basta, secondo il Tribunale, a far scendere il livello di attenzione a un grado medio o inferiore. La motivazione della decisione impugnata è ritenuta sufficiente anche sotto il profilo dell’obbligo di motivazione.

Confronto dei prodotti

Il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso secondo cui alcuni prodotti rivendicati dal marchio richiesto sono identici a quelli coperti dai marchi anteriori, mentre altri sono solo simili. In particolare, i freni per veicoli sono considerati identici ai freni coperti dai marchi anteriori, mentre tergicristalli, ruote, pneumatici e cingoli sono considerati simili ai veicoli a motore, in quanto possono essere prodotti dalle stesse imprese, condividono i canali distributivi, si rivolgono allo stesso pubblico e sono complementari.

Confronto visivo dei segni

Per il Tribunale, i segni coincidono nella sequenza iniziale "pand" e divergono nelle rispettive finali "a" e "em". Poiché si tratta di marchi denominativi brevi, le differenze iniziali e finali assumono particolare rilievo e il pubblico non trascura alcuna lettera. Ne deriva una somiglianza visiva al massimo media. Il Tribunale respinge il richiamo della ricorrente ad altre decisioni e ricorda che il confronto va effettuato caso per caso, senza poter trarre conclusioni automatiche da precedenti riguardanti segni diversi.

Confronto fonetico dei segni

Anche sotto il profilo fonetico il Tribunale conferma la valutazione dell’EUIPO: i segni condividono la pronuncia della parte iniziale "pand", ma differiscono radicalmente nelle desinenze "a" ed "em", che incidono in modo diretto sulla pronuncia complessiva. Considerato che i marchi sono composti da due sole sillabe e che le finali producono impressioni sonore diverse, la somiglianza fonetica è inferiore alla media.

Confronto concettuale dei segni

Il Tribunale ritiene che il termine "panda" evochi immediatamente per il pubblico pertinente l’animale noto, con significato chiaro e specifico in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Al contrario, "pandem" non ha alcun significato in nessuna lingua ufficiale dell’Unione e non può essere inteso come declinazione tedesca di "panda". La ricorrente non dimostra neppure che il presunto significato di "pandem" dipenda dal settore di riferimento o dal pubblico interessato. Il Tribunale conferma quindi la piena dissomiglianza concettuale tra i segni.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio dell’interdipendenza, il Tribunale osserva che la differenza concettuale può neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche quando almeno uno dei segni possiede un significato chiaro e immediatamente percepibile. Nel caso di specie, i marchi anteriori hanno un significato preciso, mentre il segno richiesto è privo di significato; ciò esclude che il pubblico ritenga che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. La maggiore distintività dei marchi anteriori è stata presa in considerazione, ma non è sufficiente, da sola, a sovvertire l’esito della valutazione globale.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. Le spese sono poste a carico di FCA Italy SpA, quale parte soccombente, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti;
  • in caso di marchi brevi, le differenze iniziali e finali hanno particolare peso;
  • una differenza concettuale netta può compensare somiglianze visive e fonetiche;
  • l’elevata distintività del marchio anteriore non comporta automaticamente il riconoscimento del rischio di confusione;
  • il giudizio di comparazione dei segni deve essere effettuato caso per caso, senza automatismi derivanti da precedenti relativi ad altri segni.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneconcorrenza e segni distintivi

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